Utente2012

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Buona sera a tutti!
Vi scrivo sperando di trovare una risposta a un dilemma. Devo procedere con la registrazione di un contratto ad uso abitativo con Entratel. Nel contratto verrà inserita la garanzia di terzi. Tutto ok fin qua.
Se provo a registrare tramite I.R.I.S. la questione del garante non viene presa in considerazione,mi calcola l'imposta di registro e l'imposta di bollo.
Se provo a registrare tramite il software "contratti di locazione" e spunto "Garanzia di terzi",mi va a calcolare 0,50% sul deposito cauzionale. Io ho sempre saputo che l'imposta per la garanzia di terzi è sul canone annuo.
Mi sapete dire come posso registrare questo contratto per via telematica? :shock:
Vi ringrazio anticipatamente
 

Irene1

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
E' giusto registrarlo su software contratti di locazione, ed il 0,50% è solo sull'importo a garanzia di terzi, se quindi l'importo fosse di 1000,00 euro l'imposta sarebbe di 5,00, più l'imposta di registro annua sul canone di locazione pari al 2% e le mache da bollo in base a quante copie decidi tu di registrare.
 

Utente2012

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Ti ringrazio per la risposta!
Prima dell'avvento della registrazione telematica,io ho sempre compilato modelli f23 con 0,50% sul canone annuo e non sul deposito cauzionale,come richiesto dall'AdE.E' questo che non capisco.
 

Irene1

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Ti ringrazio per la risposta!
Prima dell'avvento della registrazione telematica,io ho sempre compilato modelli f23 con 0,50% sul canone annuo e non sul deposito cauzionale,come richiesto dall'AdE.E' questo che non capisco.

Infine, è bene rilevare che l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 151/E del 22 maggio 2002, innova quanto affermato dalle precedenti interpretazioni (circolare 14 ottobre 1983, n. 88; risoluzioni 250795 del 23 marzo 1983 e n. 240104 del 25 luglio 1983), nel senso che prevede l'applicazione dell'imposta di registro dello 0,50% sull'ammontare del deposito cauzionale solo nel caso di garanzie prestate da terzi a favore di una delle parti (conduttore), con esclusione invece di quelle prestate direttamente dal conduttore.
 

stef71

Membro Attivo
Privato Cittadino
lo 0,50% viene calcolato sull'importo della garanzia prestata "da terzi".

Esempio se tu hai un canone di 600 euro e richiedi una fideiussione di 12 mensilità di canone --- > avrai un'importo di 7.200 euro sul quale ti calcola lo 0,50 ---> cioè 36 euro.
 

Utente2012

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Nel mio caso,il garante,persona fisica citata nel contratto,garantisce di pagare il canone annuo in caso di insolvenza del conduttore. Il deposito cauzionale di 3 mesi viene lasciato dal conduttore stesso e non da terzi.
 

Irene1

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Nel mio caso,il garante,persona fisica citata nel contratto,garantisce di pagare il canone annuo in caso di insolvenza del conduttore. Il deposito cauzionale di 3 mesi viene lasciato dal conduttore stesso e non da terzi.

Scusa, non capisco, nel tuo caso, hai inserito una clausola che una terza persona diventa garante per il pagamento de canone, giusto?
ma non rilascia una garanzia in denaro, giusto?

Quindi a mio avviso non devi flaggare su garanzia di terzi, inquanto quello si riferisce sul deposito del titolo, e non sulla garanzia in caso di pagamento dei canoni.

La registrazione viene fatta normalmente e lo 0,50% sulla cauzine non va calcolata, inquanto il deposito e dell'inquilino..
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Il locatore può assicurarsi il pagamento del corrispettivo della locazione, richiedendo al conduttore che qualcuno – estraneo al rapporto di locazione - persona fisica o ente collettivo (banca/assicurazione) – ne garantisca il puntuale versamento.

Se la garanzia è prestata da una persona fisica, da un punto di vista formale, occorre espressamente identificarla in contratto: tale soggetto, chiamato a dare garanzie, obbligandosi personalmente verso il locatore per il pagamento delle obbligazioni altrui, deve firmare il contratto e comparire, tra i soggetti destinatari degli effetti giuridici dell’atto, nel quadro B del modello 69;

Attenzione: l'esposizione di garanzia, in tal caso, non è costituita dal deposito cauzionale, ma è pari allo 0,50% del canone annuale per l'intera durata contrattuale: in pratica, in caso di contratto 4+4, la tassa è pari al 2% del canone annuale, con un minimo di 168 euro. Il Testo unico dell’imposta di registro, 26 aprile 1986, n°131, infatti, all’art. 41 – Liquidazione dell’imposta (in vigore dal 29 novembre 2006) - rimanda alla Tariffa, Parte 1, art. 11 – Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti pubblici e scritture private (in vigore dal 1 febbraio 2005) che recita: Atti pubblici e scritture private autenticate […] atti di ogni specie per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa ………….. euro 168,00.

Tale garanzia ha, però, un termine: la fine del primo quadriennio, nel caso sovraesposto o del triennio, in caso di contratto agevolato 3+2. In seguito, se il contratto continua e il locatore pretende analoga forma di garanzia, dovrà nuovamente rinnovarla in decorrenza della proroga.

Se il contratto è in cedolare secca, il Decreto Semplificazioni Fiscali DL 16/2012 convertito in legge, all'art. 4 (Fiscalità locale) 1-bis, riprendendo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23, ha recentemente stabilito che "i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati a cedolare secca, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo".

Le cose si fanno, invece, un poco più complesse se il contratto di locazione - in cui sia presente una pattuizione di garanzia - sia in regime ordinario: in tal caso, infatti, occorrerebbe pagare due volte l’imposta di registro, una per la prima annualità (cod. trib. 115T) - con un minimo (solo per il primo anno) di 67,00 euro - l’altra per la garanzia (cod. trib. 109T) - con un minimo, come s'è visto, di 168 euro. L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n°272/E del 3 luglio 2008, ha però precisato che se l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo minimo di legge, ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione (ad esempio 50 euro), in questo caso, le cose cambiano, in quanto l’imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa una sola volta, in quanto la formalità della registrazione, alla quale va sottoposto il contratto contenente più disposizioni e per l’esecuzione della quale il legislatore ha previsto un importo minimo, è unica, vale a dire 168 euro. Pertanto, nel modello F23 occorrerà procedere in questo modo: il totale da pagare è 168 euro, ma così suddiviso:

a) Registrazione contratto (prima annualità): 2% del canone annuo (cod. trib. 115T)

b) Garanzia prestata da terzi: la differenza per arrivare a 168 euro (cod. trib. 109T).
 

Utente2012

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Grazie Pennylove!! :) infatti è la procedura che ho sempre seguito quando si registrava col cartaceo. Ma ora essendoci l'obbligo della registrazione telematica è un grande casino,perchè l'imposta di registro viene calcolata in automatico e non considera la garanzia prestata da terzi. Che si fa??

Irene1 : infatti,tramite contratti di locazione non si deve flaggare garanzia terzi nel caso in cui il deposito/fidejussione non sia consegnata da terzi. Però questo non risolve il problema.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Grazie Pennylove!! :) infatti è la procedura che ho sempre seguito quando si registrava col cartaceo. Ma ora essendoci l'obbligo della registrazione telematica è un grande casino,perchè l'imposta di registro viene calcolata in automatico e non considera la garanzia prestata da terzi. Che si fa??


I modelli Siria e IRIS non sono utilizzabili in tutti i casi. I contratti devono contenere esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprendere ulteriori pattuizioni (quali ad esempio fideiussioni prestate da terzi): si veda, a tal proposito, quanto precisa, la circolare n°26/E dell’anno scorso, a pag. 14 (utilizzo del modello Siria) e, sul portale dell’Agenzia delle Entrate (utilizzo del modello Iris) qui: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/registrare/contratto di locazione/compilazione e invio/sw comp reg ordinario modello iris

Non resta, quindi, che il mesto pellegrinaggio in Agenzia oppure, nel caso in cui il garante fosse il padre che risponde delle obbligazioni contrattuali del figlio, fare comparire il garante, a tutti gli effetti, come intestatario del contratto e registrare il medesimo in via telematica con la procedura on-line, risparmiando tempo e denaro.
 

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