marco tartari

Membro Attivo
Professionista
ma
Il diritto di usufrutto acquistato in regime di comunione legale di beni non si estingue alla morte del diretto avente causa, ma deve ritenersi che sussista l'accrescimento in favore del coniuge superstite, per cui il diritto reale si estinguerà, con il riconsolidamento in favore della nuda proprietà, solo con la morte di questi; non ostando a ciò ragioni afferenti la necessità di garantire la certezza del diritto e la sicurezza della circolazione dei beni.
Trib. Palermo, 10/10/2001

Questa sentenza e' stata scandalosa, se la leggi con attenzione ti accorgi che ci sono elementi da valutare.

Tizio acquista la piena proprietà' , ma con il venditore stende una scrittura privata in
cui si stabilisce che la vedova dell'usufruttario e' titolare del diritto e se lo reclamasse
il venditore sarebbe stato responsabile fini a una concorrenza di 20 mio di lire
La vedova poi lo reclamo' e il tribunale gli dette ragione.
Comunque una sentenza che non fa scuola e difficilmente replicabile , contestata da
autorevoli studiosi

es
Anche a me sembra strano. Può anche darsi che un caso del genere non sia mai stato sottoposto al giudizio della Cassazione.


Esatto, un caso del genere non è' stato mai esaminato dalla cassazione

Io credo che una volta deceduto il contractor il diritto si esaurisce, il negozio primario prende in considerazione come durata la vita del coniuge che partecipa all' atto, il diritto va in comunione , ma mio avviso la durata e quella della sua vita.

interessante e' la premorienza del coniuge Dell' altro coniuge, che fine fa la sua quota ????.
 
S

SGTorino

Ospite
Anch'io la penso così, marco. Il valore di un usufrutto (e, di conseguenza, della nuda proprietà) lo si calcola sulla base della vita dell'usufruttuario. Se il coniuge superstite non intestatario ma in comunione ha, per esempio, 10 anni di meno, ereditando il diritto non andrebbe a falsare il valore dell'usufrutto stabilito all'inizio?
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
Anch'io la penso così, marco. Il valore di un usufrutto (e, di conseguenza, della nuda proprietà) lo si calcola sulla base della vita dell'usufruttuario. Se il coniuge superstite non intestatario ma in comunione ha, per esempio, 10 anni di meno, ereditando il diritto non andrebbe a falsare il valore dell'usufrutto stabilito all'inizio?

Credo che la nostra sia la tesi prevalente, anche perché' se vai al catasto per la pratica di
consolidamento , basta il certificato di morte dell'usufruttario e va a buon fine.
A me e' successo così !
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
Il Consiglio del Notariato ha, a suo tempo, espresso possibilità di mantenimento dell'usufrutto al coniuge superstite perchè non si tratterebbe di acrrescimento ma di comunione già al momento dell'aquisto a titolo oneroso dell'usufrutto.
Bisognerebbe effetturae ricerche di giurisprudenza di Suprema Corte possibilmente molto recenti.


La comunione si scioglie con la morte Dell' usufruttuario, finché tutti è due sono in vita Ok,
alla morte Dell' usufruttuario il diritto gli sopravvive ? Viene ereditato e va in successione ?
Il nudo proprietario vedrebbe stravolgere il negozio che prevedeva come durata la vita del contraente, la moglie sconosciuta potrebbe essere molto più giovane, comunque la sentenza del tribunale di Palermo sia con diverse contradizioni palesa questo!
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
La comunione si scioglie con la morte Dell' usufruttuario, finché tutti è due sono in vita Ok,
alla morte Dell' usufruttuario il diritto gli sopravvive ? Viene ereditato e va in successione ?
Il nudo proprietario vedrebbe stravolgere il negozio che prevedeva come durata la vita del contraente, la moglie sconosciuta potrebbe essere molto più giovane, comunque la sentenza del tribunale di Palermo sia con diverse contradizioni palesa questo!
San Tommaso diceva che credeva a quello che tocca.
Io credo a quello che leggo e che coincide con l'elenco di ciò che ricade in comunione di beni. L'acquisto anche di qualunque cosa, escluso solo quelle elencate specificatamente nella legge, ricade nella comunione dei beni ed è normale.
Un diritto reale di godimento non è un acquisto di pasticcini. Lo status della comunione di beni, ammesso che uno ne debuti dalla dichiarazione notarile, risulta dall'atto di matrimonio per riassunto.
Chi vende l'usufrutto sa quindi benissimo che sta vendendo l'usufrutto a due persone, anche se presente e citata una sola, e che tale usufrutto è relativo ai due coniugi e si estinguerà con la morte del secondo coniuge. E? perfettamente in derenza con i Codice Civile ed stato ritenuto anche perfettamente in aderenza alla nostra Carta Costituzionale proprio nel principio della mutualità della comunione coniugale che deve dare la sicurezza solidale dd entrambi i coniugi.

Trovo molto comico che qualcuno citi a sostegno di una tesi una sentenza, tenendosi pronta l'altra metà della sentenza per distruggere la prima parte e così cadere sempre in piendi ( Pensa lui ).
La realtà che viene fuori è quella di personaggi di nessuna credibilità neanche quando dicono come si chiamano. Ti puoi aspettare di tutto.

Io leggo internet, ma raramente lo cito, e lo sanno tutti su immobilio, perchè non si può mai avere la certezza che quello che è scritto su internet sia completo e di autorevole fonte.

Poi vi è il giochino, che fanno in altri forum ed uno l'ho citato, di riportare solo una parte del testo che hanno ritrovato in internet ed addirittura lo modificano :
Esempio
Un tesi redisuale, non molto seguitta......
E' diventata su un forum pseudo-noto :
Una tesi molto seguita.....

Ed anche nominativi di "eminenti" giuristi scmparsi da oltre 30 anni e fondatori di associazione, diventano redivivi autori o coautori di pivellini neolaureati.

Io sono entrato in contatto email con gli autori, presentati come autorevoli giuristi, ed invece erano neo-laureati di economia, che per farsi pubblicità scivono articoletti di quart'ordine pee millantatori siti di diritto.

Date un contributo autonomo con piegazioni ed interpretazioni invece di fotocopiare internet : INTERNET lo abbiamo anche noi ed io lo consulto, poi ricerco l'autore e spesso lo cestino.

Oggi ho riso abbastanza con questa discussione ed i contorcimenti di autori.

Quanto poi al fatto, marco , che citi il Catasto com prova provata tu sai benissimo che valore ha il Catasto e quali cose puoi fare scrivere al Catasto.
Chi se ne intende, di Catasto, sa che quello che conta spesso è quello che non è scritto in Catasto.

Da quando vi è la voltura automatica, per gli atti telematici, vengono bloccate automaticamente le volture in cui vi è qualche discrepanza che l'automatismo non riconosce. Questo non vuol dire cè che la voltura non sia buona nè che sia buona : è solo la prova di una automatismo fermo.

Realtà ed apparenza.
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
San Tommaso diceva che credeva a quello che tocca.
Io credo a quello che leggo e che coincide con l'elenco di ciò che ricade in comunione di beni. L'acquisto anche di qualunque cosa, escluso solo quelle elencate specificatamente nella legge, ricade nella comunione dei beni ed è normale.
Un diritto reale di godimento non è un acquisto di pasticcini. Lo status della comunione di beni, ammesso che uno ne debuti dalla dichiarazione notarile, risulta dall'atto di matrimonio per riassunto.
Chi vende l'usufrutto sa quindi benissimo che sta vendendo l'usufrutto a due persone, anche se presente e citata una sola, e che tale usufrutto è relativo ai due coniugi e si estinguerà con la morte del secondo coniuge. E? perfettamente in derenza con i Codice Civile ed stato ritenuto anche perfettamente in aderenza alla nostra Carta Costituzionale proprio nel principio della mutualità della comunione coniugale che deve dare la sicurezza solidale dd entrambi i coniugi.

Trovo molto comico che qualcuno citi a sostegno di una tesi una sentenza, tenendosi pronta l'altra metà della sentenza per distruggere la prima parte e così cadere sempre in piendi ( Pensa lui ).
La realtà che viene fuori è quella di personaggi di nessuna credibilità neanche quando dicono come si chiamano. Ti puoi aspettare di tutto.

Io leggo internet, ma raramente lo cito, e lo sanno tutti su immobilio, perchè non si può mai avere la certezza che quello che è scritto su internet sia completo e di autorevole fonte.

Poi vi è il giochino, che fanno in altri forum ed uno l'ho citato, di riportare solo una parte del testo che hanno ritrovato in internet ed addirittura lo modificano :
Esempio
Un tesi redisuale, non molto seguitta......
E' diventata su un forum pseudo-noto :
Una tesi molto seguita.....

Ed anche nominativi di "eminenti" giuristi scmparsi da oltre 30 anni e fondatori di associazione, diventano redivivi autori o coautori di pivellini neolaureati.

Io sono entrato in contatto email con gli autori, presentati come autorevoli giuristi, ed invece erano neo-laureati di economia, che per farsi pubblicità scivono articoletti di quart'ordine pee millantatori siti di diritto.

Date un contributo autonomo con piegazioni ed interpretazioni invece di fotocopiare internet : INTERNET lo abbiamo anche noi ed io lo consulto, poi ricerco l'autore e spesso lo cestino.

Oggi ho riso abbastanza con questa discussione ed i contorcimenti di autori.

Quanto poi al fatto, marco , che citi il Catasto com prova provata tu sai benissimo che valore ha il Catasto e quali cose puoi fare scrivere al Catasto.
Chi se ne intende, di Catasto, sa che quello che conta spesso è quello che non è scritto in Catasto.

Da quando vi è la voltura automatica, per gli atti telematici, vengono bloccate automaticamente le volture in cui vi è qualche discrepanza che l'automatismo non riconosce. Questo non vuol dire cè che la voltura non sia buona nè che sia buona : è solo la prova di una automatismo fermo.

Realtà ed apparenza.


mi sembri un po' acidino !
La tesi che tu citi e' minoritaria, nel mio caso per esempio, quando è' stato acquistato
l'usufrutto , prima della riforma del diritto di famiglia, non era nemmeno citato
il regime dei coniugi, anzi non veniva nemmeno specificato se questo era sposato!
Comunque prima di millantare i vari NIK del forum dovresti andare cauto, non mi
sembri un professore, anzi hai come tutti le tue lacune
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
COMUNIONE LEGALE DEI BENI E DIRITTI REALI LIMITATI

24 set 2012 - 19:34 | M.C.S. Webmaster in Quid Iuris
comunione legale diritti reali diritti reali limitati comunione legale usufrutto

d8fe5b220cc9b06d4eb926af238885fd.jpg
Studio Civilistico n. 524-2011/C. Approvato dalla Commissione Studi Civilistici del 14 giugno 2012
Lo studio in sintesi (abstract). Lo studio si prefigge di analizzare le modalità di interazione della disciplina della comunione legale tra coniugi con alcune vicende relative ai diritti reali limitati, in particolar modo nel caso in cui il diritto reale e la nuda proprietà vengano acquisiti dal coniuge in regimi differenti: in comunione legale l’uno e a titolo individuale l’altra o viceversa.
Problemi di coordinamento tra le due discipline (quella relativa alla comunione legale e quella dei singoli diritti reali) sorgono sia in relazione a specifiche caratteristiche di alcuni diritti parziari che mal si coniugano con un regime quale quello della comunione legale, sia – ed è questo l’aspetto su cui ci si soffermerà maggiormente nel corso della presente analisi - in relazione alla circostanza che l’acquisto automatico in comunione, ex art. 177, comma primo, lett. a) c.c., del diritto limitato/nuda proprietà da parte del titolare esclusivo della nuda proprietà/diritto limitato mal si concilia con il risultato normalmente perseguito attraverso l’acquisto del “segmento” di diritto mancante per il conseguimento della piena proprietà del bene.
Tenuto conto che il dettato normativo non sempre consente di giungere, anche per via interpretativa, alla soluzione, che pure apparirebbe più congrua sotto un profilo pratico/funzionale, di veder attribuita la piena proprietà del bene al soggetto già titolare del diritto reale limitato, anche ove lo stesso sia coniugato in regime di comunione legale dei beni, nei casi dubbi tale risultato è perseguibile solo sulla base degli altri strumenti forniti dal codice civile per escludere dalla comunione il diritto acquistato vigente tale regime.

***
Sommario: 1. Inquadramento generale della questione; 2. L’acquisto per accessione dell’edificio costruito sul suolo di proprietà di un coniuge; 3. Le altre fattispecie prospettate, in particolare l’ipotesi di acquisto in comunione legale del suolo nel caso di coniuge titolare esclusivo della proprietà superficiaria.

***

1. Inquadramento generale della questione
L’art. 177, comma primo, c.c., nell’elencare i beni che costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, contempla alla lettera a) “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio”.
Sono acquisti rilevanti ai sensi di tale disposizione, e dunque rientrano nella comunione legale, sia quelli aventi ad oggetto la proprietà di un bene sia quelli relativi ad un altro diritto reale di godimento.
Tale assunto, pacificamente accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, trova conferma testuale nell’art. 179, lett. a), c.c., che, sia pure al fine di escluderli dalla comunione, fa riferimento ai “beni di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento”.
In relazione ai diritti reali limitati, tuttavia, la disciplina della comunione legale di cui agli artt. 177 e ss. c.c. deve coordinarsi con i principi specifici che regolano ciascun diritto.
Così, ad esempio, la durata dell’usufrutto vitalizio acquistato da uno dei coniugi va commisurata alla vita del coniuge contraente (1).
Dubbi sono poi sorti con riguardo alla caduta in comunione dei diritti di uso e abitazione in considerazione della loro natura strettamente personale. La disposizione dell’art. 1024 c.c. (in base alla quale “i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione”) ha, infatti, indotto alcuni autori a considerare tali diritti acquisiti alla comunione unicamente nell’ambito del rapporto interno tra i coniugi (2) se non completamente esclusi (3).
Un ulteriore (anche se diverso) problema si è, inoltre, posto in relazione all’acquisto di una servitù prediale nell’ipotesi in cui il bene a favore del quale tale diritto sia costituito sia un bene personale di uno dei coniugi. Anche in relazione a tale circostanza alcuni autori hanno sostenuto l’esclusione della servitù dalla comunione legale (4).
Più complessi appaiono, infine, i casi in cui, in dipendenza di vicende traslative o di altro genere, il diritto reale limitato spetti al singolo coniuge e la proprietà alla comunione o viceversa.
Si tratta di una questione che riguarda prevalentemente, anche in termini di incidenza pratica del problema, i diritti di superficie e di usufrutto, potendosi verificare essenzialmente le seguenti fattispecie.
Per quanto riguarda il diritto di superficie:
- edificazione, vigente il regime di comunione legale, di una costruzione sul suolo di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi;
- acquisto in comunione legale della proprietà superficiaria di una costruzione gravante sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi;
- acquisto in comunione legale del suolo nel caso in cui uno dei due coniugi sia titolare esclusivo della proprietà superficiaria della costruzione sullo stesso gravante.
Per quanto riguarda l’usufrutto:
- acquisto in comunione legale dell’usufrutto nel caso in cui uno dei coniugi sia titolare esclusivo della nuda proprietà;
- acquisto in comunione legale della nuda proprietà nel caso in cui uno solo dei coniugi sia usufruttuario.
Non si pongono particolari problemi, invece, in relazione alle ipotesi di estinzione di uno ius in re aliena gravante su un bene di proprietà esclusiva del singolo coniuge. La riespansione della proprietà conseguente all’estinzione del diritto del terzo costituisce, infatti, un effetto legale non suscettibile di essere ricondotto alla nozione di “acquisto” di cui all’art. 177, comma primo, lettera a), c.c. Allo stesso modo, l’estinzione di uno ius in re aliena gravante su di un bene in comunione legale opera a favore della comunione.
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
1) In tal senso GALASSO, Del regime patrimoniale della famiglia, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2003, 197 ss. SCHLESINGER, Commento all’art. 56, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia a cura di Carraro – Oppo – Trabucchi, Padova, 1977, I, 1, 367 ss, il quale specifica che “in caso di costituzione convenzionale a titolo oneroso di un usufrutto a favore di un coniuge, l’usufrutto cade in comunione, ma di fronte al concedente conta soltanto la persona del suo contraente, e quindi, ai fini della durata del diritto, solo della vita di quest’ultimo potrà tenersi conto”; DI PETRILLO, L’acquisto dell’usufrutto mediante contratto in regime di comunione legale: fattispecie acquisitiva e momento estintivo, in Famiglia e circolazione giuridica, Milano, 1997, 101 ss., il quale afferma che “l’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario. Usufruttuario è in via diretta ex contractu solo il coniuge che ne è parte. L’altro coniuge è cessionario ex lege dell’usufrutto in ragione della metà indivisa ed è titolare di una situazione giuridica derivata e quindi necessariamente collegata alle vicende del rapporto principale. […] Nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi volessero godere dell’usufrutto per tutta la loro vita dovrebbero essere parti del contratto di acquisto nel quale potrebbe prevedersi, eventualmente, la clausola di accrescimento nel superstite”.
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
la questione comunque è' complessa, la morte del coniuge non contraente potrebbe avvantaggiare l'ignaro nudo proprietario? Andare in successione? O accrescere la quota del contraente ?
 

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