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quindi non posso sapere nulla se non quando questo bene è usucapito??​
Nel caso in cui venga inoltrata richiesta di riconoscimento del diritto di usucapione di un bene mobile o immobile, il proprietario originario viene interpellato dal Giudice chiamato ad appurare il fatto ed a emettere sentenza, per cui se c'è stata richiesta il proprietario ne viene o ne è venuto a conoscenza, c'è da chiarire che il semplice fatto di utilizzare questa stanza al fine di deposito / legnaia non è detto che costituisca diritto ad usucapire il bene. Credo che la cosa migliore sia quella di trascrivere il compromesso ( in modo di dare evidenza pubblica alla promessa di vendita ) in seguito il proprietario originario ( colui che sta vendendo ) scriverà una lettera nella quale chiederà la liberazione della legnaia per consentire al futuro proprietario di goderne la disponilità, questo perchè si avrà in questo modo il duplice effetto di liberare la legnaia e di far uscire allo scoperto l'utilizzatore della legnaia e di consentire in caso di risposta negativa di procedere subito a domanda giudiziale di liberazione ( tramite tribunale ), procedimento questo che interrompe i termini dell'usucapione. Fabrizio
 

H&F

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Nel caso in cui venga inoltrata richiesta di riconoscimento del diritto di usucapione di un bene mobile o immobile, il proprietario originario viene interpellato dal Giudice chiamato ad appurare il fatto ed a emettere sentenza, per cui se c'è stata richiesta il proprietario ne viene o ne è venuto a conoscenza, c'è da chiarire che il semplice fatto di utilizzare questa stanza al fine di deposito / legnaia non è detto che costituisca diritto ad usucapire il bene. Credo che la cosa migliore sia quella di trascrivere il compromesso ( in modo di dare evidenza pubblica alla promessa di vendita ) in seguito il proprietario originario ( colui che sta vendendo ) scriverà una lettera nella quale chiederà la liberazione della legnaia per consentire al futuro proprietario di goderne la disponilità, questo perchè si avrà in questo modo il duplice effetto di liberare la legnaia e di far uscire allo scoperto l'utilizzatore della legnaia e di consentire in caso di risposta negativa di procedere subito a domanda giudiziale di liberazione ( tramite tribunale ), procedimento questo che interrompe i termini dell'usucapione. Fabrizio
Se quanto affermato in precedenza i 20 anni sono trascorsi, secondo i miei studi, il diritto di usucapione è acquisito e se c'è la prova dei 20 anni vedo problemi salvo che il legnaiolo rinunzi per correttezza morale o per soldi.
Il compromesso dovrebbe avere clausole di sospensione o di rescissione previste, altrimenti chi rischia i costi della trascrizione ed altro : il venditore o il compratore ?

Per l'ICI alcune sentenze sono protettive altre no. Chiedi ad un avvocato. Io mi ritiro per incompetenza ulteriore. Ciao
 

H&F

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Da Wikipedia:
Può accadere che un bene abbia per anni un possessore non proprietario e un proprietario non possessore. Al protrarsi di questa situazione la legge ricollega una precisa conseguenza: il proprietario perde il diritto di proprietà, il possessore lo acquista. È l’usucapione ("prescrizione acquisitiva"): l’acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuato nel tempo (articolo 1158).
Il codice civile intende per usucapione il modo di acquisizione della proprietà a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un periodo temporale di almeno venti anni. Trascorso il periodo, il giudice adito accerta l'effettivo possesso del bene e decreta il passaggio della proprietà.
È irrilevante, agli effetti dell’usucapione, che il possesso sia di buona o di mala fede. Questa circostanza può influire solo sulla durata del possesso necessario per l’usucapione. Occorre però che il possesso sia goduto alla luce del sole: se il possesso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino, il tempo utile per l’usucapione comincia a decorrere solo da quando sia cessata la violenza o la clandestinità.
È cruciale però distinguere la detenzione dal possesso: nel primo caso si tiene l'oggetto soltanto in custodia, ci si comporta cioè come se il possesso fosse altrui e ciò non dà inizio ad alcun ciclo di usucapione. Ad esempio un libro preso in prestito da un amico, anche se mai chiesto indietro, non darà mai inizio a un processo di usucapione, se non interverrà un fatto oggettivo con il quale si manifesti la volontà di trasformare la detenzione in possesso vero e proprio. Seguendo il citato esempio solo quando colui che ha preso in prestito il libro comunicherà al prestante la volontà di appropriarsi del libro (per esempio negandone la restituzione in seguito a una richiesta del prestante) avrà inizio il calcolo del tempo di usucapione.
Il possesso ad usucapionem deve essere, per l’art. 1158, un possesso “continuato”. Qui va considerato il generale principio per cui il possesso si consegue corpore et animo, ma si conserva solo animo.
Per l’interruzione del possesso ad usucapionem, l’articolo 1165 richiama le norme sull’interruzione dellaprescrizione, in quanto compatibili con l’usucapione. Perciò l’usucapione è interrotta dall’atto con il quale il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa e dal riconoscimento da parte del possessore del diritto altrui; non però dalla stragiudiziale diffida del proprietario.
L’usucapiente, se ha posseduto la cosa come libera da pesi o da diritti reali altrui, ne acquista la proprietà libera e piena ("usucapio libertatis") e i diritti sulla cosa costituiti dall’antico proprietario non sono opponibili all’usucapiente neppure se trascritti. Ma, se la cosa è stata posseduta come gravata dal diritto altrui, questo sopravvive all’usucapione.
Il fondamento dell’usucapione è in un’esigenza di ordine generale, che è quella di eliminare le situazioni di incertezza circa l’appartenenza dei beni: una consolidata situazione di fatto come il possesso di un bene protratto per un certo tempo è di per sé stessa considerata modo di acquisto della proprietà. Chi compera sa di comperare bene se compera da chi ha posseduto la cosa per il tempo necessario per usucapirla.
La prova in giudizio del diritto di proprietà sarebbe impossibile se si dovesse provare di avere acquistato la proprietà a titolo derivativo: occorrerebbe provare di avere validamente acquistato dal legittimo proprietario, che quello aveva a sua volta validamente acquistato da un proprietario, e così via (il giurista al riguardo parla di "probatio diabolica").
Gli effetti giuridici dell’usucapione si producono come conseguenza di un fatto giuridico: la sentenza che li accerta ha valore solo dichiarativo.
Per usucapione si possono acquistare anche gli altri diritti reali su beni immobili o mobili. La durata richiesta è la stessa richiesta per l’usucapione della proprietà.
Concordo.
 

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