Natalia Vincitrice

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Privato Cittadino
Buonasera a tutti, ho una domanda che non mi è chiara. Nel libro Simone nel capitolo che tratta l'imposta di registro è scritto quanto segue:
"Obbligati a chiedere la registrazione sono:
........
-gli agenti immobiliari per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate in seguito alla loro attività"

Quali concretamente sono queste scritture?
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
L'agente è responsabile "in solido" con le parti per la mancata registrazione di preliminari, contratti di locazione ecc. ecc. (il rogito no, perchè lo registra il notaio).
In pratica se le parti, di comune accordo o per dimenticanza, non registrano il contratto l'AdE può rivalersi su di te! ... carino, eh? :disappunto:
 

Natalia Vincitrice

Nuovo Iscritto
Utente Espulso
Privato Cittadino
Per il preliminare la registrazione non è obbligatoria (è consogliabile per renderlo opponiblile ai terzi), mentre per i contratti di locazione si.
Per quanto riguarda la cosidetta "dimenticanza" delle parti le devi ricordare gentilmente di farlo e di spiegare cosa li attende nel caso di mancata regisrazione.
 
T

Tips

Ospite
L'opponibilitá a terzi é garantita dalla TRASCRIZIONE del preliminare (fatta dal Notaio) che non é obbligatoria ma utile in determinate situazioni.
La REGISTRAZIONE invece é obbligatoria.
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
Per il preliminare la registrazione non è obbligatoria (è consogliabile per renderlo opponiblile ai terzi), mentre per i contratti di locazione si.
Per quanto riguarda la cosidetta "dimenticanza" delle parti le devi ricordare gentilmente di farlo e di spiegare cosa li attende nel caso di mancata regisrazione.
per il preliminare è obbligatoria la registrazione entro 20 gg. La registrazione oltre ad essere un obbligo di legge serve, in altri casi, ad avere data certa, la trascrizione garantisce l'opponibilità a terzi
 

Natalia Vincitrice

Nuovo Iscritto
Utente Espulso
Privato Cittadino
per il preliminare è obbligatoria la registrazione entro 20 gg. La registrazione oltre ad essere un obbligo di legge serve, in altri casi, ad avere data certa, la trascrizione garantisce l'opponibilità a terzi
Okei, sono d'accordo... Allora perchè sul sito della CCIAA di ROMA nei Quiz la risposta è diversa?
La domanda è posta nel modo seguente:

  • 27) Il contratto preliminare di vendita deve essere registrato necessariamente?
    • esatto.gif
      Solo se richiesto da una delle parti, acquirente o venditrice
    • errato.gif
      Si
    • errato.gif
      No
Il risultato è evidente.
Allora, come può la CCIAA confondere le persone ai fini della preparazione per l'esame?
A seguire l'altra domanda:
28) La trascrizione del contratto preliminare di vendita è:
  • errato.gif
    Obbligatoria
  • esatto.gif
    Facoltativa
  • errato.gif
    Necessaria
che a sua volta è corretta.
 

tommytuz

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Il 2007 è stato un anno di svolta per diversi motivi.
In quell’anno, la “legge finanziaria” (approvata nel dicembre del precedente anno) ha introdotto una variazione alla normativa riguardante la registrazione dei contratti. Infatti, mentre nel 1986, con un decreto legge, il governo obbligava i contraenti a registrare tutte le scritture private aventi contenuto negoziale (contratti di locazione, di comodato, di compravendita, etc), nel 2007 ha posto quest’onere anche a carico degli agenti immobiliari, che, a far data dal 1° gennaio 2007 hanno l’obbligo in solido con le parti alla registrazione del preliminare di vendita di un immobile.

Da un punto di vista pratico, ciò significa che le spese relative alla registrazioni di tali atti rimangono pur sempre a carico dei contraenti, ma in assenza di registrazione ed in caso di accertamento degli enti preposti, le sanzioni si riversano anche sugli agenti immobiliari.

Le spese a carico dei contraenti sono: le marche da bollo da € 14,62 da apporre su ogni foglio di 100 righi, l’imposta fissa di € 168,00 e l’imposta di registro. Per quantificare quest’ultima bisogna operare un distinguo riguardante l’anticipo: se questo viene versato in qualità di caparra confirmatoria (un importo che oltre a costituire un anticipo è anche una garanzia per le parti in caso di inadempimento) la tassazione è dello 0,50% dell’importo versato come caparra; se l’anticipo viene versato come mero acconto sul prezzo, viene tassato al 3%.

L’importo versato come imposta di registro viene scomputato successivamente in sede di stipula dell’atto definitivo di vendita dall’imposta di registro da versare per la stessa compravendita.
Bisogna, quindi, fare attenzione a non versare per la registrazione del preliminare un importo di imposta di registro superiore a quella da scomputare, perché in tal caso la differenza versata in esubero andrebbe persa.

L’imposta di registro, per il citato motivo, rimane a carico del promittente acquirente, mentre l’imposta fissa e le marche da bollo vengono ripartite fra le parti secondo gli usi e consuetudini locali.

Le sanzioni in caso di omessa registrazione vanno dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta).
Sono previste anche sanzioni penali, ma queste riguardano reati più gravi per i quali ci si è avvalsi di un preliminare di vendita.
 

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