gpscagno

Nuovo Iscritto
Salve, avrei un problema da risolvere: nel 2005 ho acquistato una casa per miei parenti che erano in affitto e con un imminente sfratto esecutivo. La casa e il mutuo di questa sono intestati a me. Io ho residenza in questa casa, ma vivo con la mia famiglia in altra abitazione; questi miei parenti vivono e usufruiscono della casa in questione a titolo gratuito. Al tempo dell'acquisto ci fu un accordo verbale fra di noi ,e loro si sono presi l'impegno di contribuire alla rata del mutuo con un contributo di 350€. Fino al febbraio 2012 non si è presentato alcun problema, ma da allora non hanno più voluto contribuire in nessun modo. Ora mi trovo in difficoltà con il pagamento della rata del mutuo, con il rischio reale di un pignoramento. Ho proposto loro e trovato altre soluzioni abitative, ma ritenute da loro non idonee. Vorrei liberare la casa, in modo da poterla affittare o vendere per poter coprire parzialmente la rata mensile. Loro rifiutano ogni proposta, volendo continuare a vivere lì in modo gratuito. Ho già mandato loro due raccomandate, ma senza risposta.da parte mia massima disponibilità verso di loro .Come posso fare? Grazie in anticipo per le risposte e i consigli.
Gianpiero.
 

karuba

Membro Attivo
Agente Immobiliare
se fai una causa loro possono dire che ti pagano affitto in nero e che il contratto nn l hai voluto registrare e un giudice potrebbe credere loro. d altronde tu dovresti risiederci e nn ci risiedi. hai studiato bene il piano di accordo verbale con rata mutuo pagata da "miniaffitto" pero va bene finche la parola viene rispettata. ora é un pasticcio perche nn hai fatto contratto e tu come proprietario ne subisci le conseguenze.cerca di arrivare ad accordo perche mi sembra che si siano impuntati ben sapendo che hanno coltello da parte del manico
 

gpscagno

Nuovo Iscritto
ok,ma loro devono dimostrare dove trovano i soldi per pagarmi in nero visto che sono pensionati 80enni ,e poi io sono residente e quando non erano in salute io vivevo li con loro per accudirli,sto pensando di non pagare piu' la rata mutuo,e far pignorare la casa alla banca ......grazie per il consiglio g.piero
 

gpscagno

Nuovo Iscritto
be..ma era solo una provocazione per accendere la discussione, allora si era fatto tutto in buona fede ,non esiste nessun contratto di comodato,e se ritornassi a vivere li in casa mia ,la residenza gia' c'è,e indurli ad andarsene con un lavoro di sfinimento......giorno dopo giorno......ciao e grazie
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
be..ma era solo una provocazione per accendere la discussione, allora si era fatto tutto in buona fede ,non esiste nessun contratto di comodato,e se ritornassi a vivere li in casa mia ,la residenza gia' c'è,e indurli ad andarsene con un lavoro di sfinimento......giorno dopo giorno......


E’ assai dubbio che nel caso in questione si sia dato corso ad un contratto di comodato verbale senza termine di durata, considerata l’entità (tutt’altro che simbolica) del contenuto economico della transazione intervenuta tra le parti: appare più verosimile (ma ciò può stabilirlo solo un giudice) che si sia instaurato (consapevolmente o meno) un rapporto locatizio senza base negoziale scritta.

Se così fosse, alla stipulazione in forma verbale di un contratto ad uso abitativo, effettuata in violazione di quanto inderogabilmente previsto dal nuovo modello legale di locazione abitativa post equo canone – mi riferisco alla legge di riforma n°431/1998, in particolare all’art. 1, comma 4 - consegue l’instaurazione di un semplice rapporto di fatto.

Ora, se la forma verbale è stata pretesa dal solo locatore (l’onore della prova resta a carico del conduttore), il rapporto di fatto che ne deriva è soggetto alla diversa disciplina dell’art. 13, comma 5, della legge citata che, in deroga ai principi generali della insanabilità del contratto nullo, riconosce al conduttore (salvo che la mancata stipula del contratto sia dipesa da sua negligenza o mala fede), due possibilità:

a) sanare il rapporto contrattuale: il conduttore può chiedere la trasformazione della situazione di fatto in un rapporto di locazione e il giudice del luogo ove è sito l’immobile, chiamato ad accertare l’esistenza del rapporto di locazione, su domanda del conduttore, deve ricondurre il contratto verbale a uno dei tipi di contratto previsti dall’art. 2, comma 1 o comma 3 (liberi o concordati) con effetto ex tunc (cioè con effetti retroattivi all’origine del rapporto), con il conseguente diritto del conduttore alla restituzione dell’eventuale eccedenza pagata. Se si volesse, infatti, far discendere dal mancato rispetto della forma scritta la nullità assoluta dell’intero contratto si finirebbe per sfavorire il conduttore, soggetto debole che il legislatore ha inteso, invece, tutelare: sarebbe, infatti, fin troppo semplice per il locatore che intende riottenere la disponibilità dell’alloggio eccepire l’invalidità del rapporto di locazione per difetto di forma scritta;

b) chiedere la declaratoria di nullità e la conseguente condanna del locatore alla restituzione dei maggiori canoni versatigli in forza dell’accordo verbale: in questo caso il locatore ha però il diritto di essere indennizzato della perdita patrimoniale subita, pari al valore obiettivo del godimento di fatto dell’immobile.

Per contro, nel caso in cui la forma verbale sia stata pretesa dall’esclusiva volontà del conduttore (in tal caso l’esigenza di tutela della parte debole viene meno e con essa la funzione e la natura della predetta nullità), oppure – come non si può escludere nel caso proposto – liberamente concordata dalle parti, la sanzione di nullità colpisce entrambe le parti contrattuali secondo i principi generali in tema di contratto nullo: in tal caso, ne seguirà il diritto del locatore di agire per il rilascio dell’immobile occupato senza alcun titolo, accollandosi, però, per difetto della forma scritta, i tempi e soprattutto gli oneri di un giudizio a cognizione piena, e quello del conduttore di ottenere eventualmente la (parziale) restituzione delle somme versate a titolo di canone nella misura eccedente quella del canone di mercato, poiché la restituzione di tutto quanto pagato sarebbe causa di un ingiustificato arricchimento dell’occupante.

Alla luce di quanto sopra esposto, per evitare di invischiarsi in un lungo e costoso contenzioso legale, si suggerisce di trovare un ragionevole accomodamento.
 

gpscagno

Nuovo Iscritto
scusate,ma io non pretendo piu' nulla da questi signori ,vorrei solo tornare in possesso della mia abitazione,anzi aiutandoli a cercare per loro una nuova sistemazione,tra l'altro le utenze fino al 2012 erano tutte a mio nome che io pagavo direttamente sul mio cc bancario,le rate del mutuo le pagavo io,tutti questi dati oggettivi non bastano per dire che la festa è finita.e se cambiassi le serrature impedendo loro di rientrare in casa ,a cosa potei andare incontro????GRAZIE
 

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