micramille

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Privato Cittadino
Salve,
ho acquistato un box auto pertinenziale contemporaneamente all'unità immobile principale a luglio 2013.
Purtroppo non ero a conoscenza della detrazione fiscale e ho pagato con assegno circolare.
So che è possibile ripetere il pagamento utilizzando il bonifico parlante.
Qualcuno lo ha già fatto? Sarebbe molto importante avere conferme...
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
So che è possibile ripetere il pagamento utilizzando il bonifico parlante. Qualcuno lo ha già fatto? Sarebbe molto importante avere conferme...
Il bonifico parlante altro non è che il bonifico speciale che avresti dovuto fare. Avete registrato il compromesso oppure hai fatto il rogito? Dimmi e vediamo se ti posso aiutare.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Non so se sia applicabile, ma una circolare relativa al recupero delle detrazioni per ristrutturazioni, chiarisce che è possibile riottenerle emettendo un nuovo bonifico con i dati fiscali completi, purchè il beneficiario del pagamento inappropriato (nel ns caso l'assegno) sia disposto a restituire la prima somma incassata. Se rintraccio il documento lo posto.
 

micramille

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Infatti cercavo conferme in tal senso...
dovrebbe essere la risoluzione 55 del 2012 ma riguarda un bonifico con dati diversi da quelli necessari non un assegno io spero proprio sia così altrimenti sarebbe una vera ingiustizia
ma se il proprietario non vuole non posso insistere?
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
Infatti cercavo conferme in tal senso...
dovrebbe essere la risoluzione 55 del 2012 ma riguarda un bonifico con dati diversi da quelli necessari non un assegno io spero proprio sia così altrimenti sarebbe una vera ingiustizia
ma se il proprietario non vuole non posso insistere?
  1. hai già fatto il rogito.. dovresti rifare anche quello...
  2. quanto tempo fa? il proprietario può aver già speso i soldi
  3. non vorrei sbagliarmi ma purtroppo non trovo circolari in merito :confuso: se non di risoluzioni di problemi sui bonifici.
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
In un vecchio articolo si parla degli assegni (intendevi questo @Bastimento?)... possibilita` di poter annullare gli assegni e restituire il corrispettivo con bonifico bancario

Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde
Edizione n. 48 del 28 giugno 2004
pagina 189
IL PAGAMENTO CON assegno VANIFICA IL BENEFICIO
Vorrei sapere se posso fruire della detrazione del 36% per acquisto di un garage pertinenziale all'abitazione destinata a prima casa. Ho stipulato il preliminare di compravendita in agosto 2003 e ho versato la caparra di 20.000 euro; a dicembre 2003 ho versato altri 25.000 euro. Entrambe le somme sono state versate con assegno bancario. Ora dovremmo stipulare il rogito di compravendita versando altri 5.000 euro e la restante somma di 40.000 euro tramite mutuo ipotecario stipulato dall'impresa costruttrice che lo ha frazionato agli acquirenti. Qual e` il valore del garage rispetto al valore dell'intero immobile?

Nel caso di specie, la detrazione IRPEF per l'acquisto del parcheggio pertinenziale all'abitazione non sembra potersi applicare in quanto i pagamenti sono stati effettuati con assegno e non con bonifico bancario. Ai sensi del Dm 18 febbraio 1998, infatti, tutti i pagamenti, per fruire della detrazione del 36% di cui all'articolo 1 della legge 449/97, devono essere eseguiti con bonifico bancario a pena di decadenza dai benefici, compresi quelli per l'acquisto del parcheggio pertinenziale. Sono esclusi solo i pagamenti relativi all'acquisto dei fabbricati ristrutturati (articolo 9 della legge 448/2001). Nel caso di specie, da valutare la possibilita` di poter annullare gli assegni e restituire il corrispettivo con bonifico bancario. La detrazione e` pari al 36% delle spese di realizzazione del box sostenute dall'impresa costruttrice, come risultanti dall'attestazione rilasciata dall'impresa stessa (si veda la risoluzione 166/E del 1998).
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
  1. hai già fatto il rogito.. dovresti rifare anche quello...
  2. quanto tempo fa? il proprietario può aver già speso i soldi
  3. non vorrei sbagliarmi ma purtroppo non trovo circolari in merito :confuso: se non di risoluzioni di problemi sui bonifici.
Infatti il pagamento deve avvenire con bonifico tra il preliminare registrato o contestualmente al rigito é quello il momento dove viene ufficializzata la destinazione di pertinenzialità . Con il bonifico la banca provvede a operare la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovrà dall'impresa .... Dopo il rogito la vedo veramente difficile.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Credo fosse proprio la risoluzione da te citata (55/2012) , che riporto in allegato: questa poneva il quesito relativamente al recupero delle detrazioni pur non avendo indicato sul bonifico la legge sulle detrazioni; la risposta ha però carattere più generale, e mette in rilievo soprattutto la mancata ritenuta d'acconto. Cosa che si sanerebbe con l'emissione di un nuovo pagamento mediante regolare bonifico speciale.
Naturalmente, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta
nell’ipotesi in cui l’istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta
beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano
riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n.
41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare
la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell’art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato.
In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell’anno del pagamento i
presupposti richiesti dalla norma agevolativa.
In altri termini, la ripetizione del pagamento, nell’anno 2012, secondo le
modalità previste, renderebbe detraibile la spesa sostenuta dalla dichiarazione dei
redditi relativa al medesimo anno 2012 (UNICO 2013), considerato che l’art. 16-
bis del TUIR, applicabile agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a
decorrere dal periodo d’imposta 2012, ha reso strutturale la detrazione in esame.
Per effetto del nuovo pagamento, nell'ambito della propria autonomia negoziale,
le parti potranno definire le modalità di restituzione all'istante dell'importo
originariamente pagato.
Se vale lo spirito della risposta ed i tempi del periodo fiscale sono compatibili, direi che potrebbe essere perseguita la medesima via anche per il nostro. Bisognerebbe porre il quesito alla AdE.

p.s.: @il Custode credevo di aver già risposto ieri. Delle due l'una: o non ho fatto l'invio, o la risposta si è persa.
 

Allegati

  • Ris. n. 55 del 7 giugno 2012.pdf
    88,9 KB · Visite: 45

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