Grazia_Genova

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Buongiorno, il mio quesito riguarda un'eredità, nel 1970 moriva mio nonno senza lasciare nulla agli eredi e, per questa ragione, non fu fatta nessuna successione, ora, a distanza di tanti anni, veniamo a sapere che esiste una vecchia casa pericolante intestata sia a mio nonno che ad altri fratelli. Il Comune ci ha chiesto di provvedere alla riparazione ma, al catasto, risulta appunto intestata a persone ormai decedute, abbiamo noi nipoti il dovere di provvedere oppure, visto che sono ormai trascorsi più di quarant'anni, possiamo in qualche modo rifiutare questa tardiva e sgradita eredità? Grazie
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Buongiorno, il mio quesito riguarda un'eredità, nel 1970 moriva mio nonno senza lasciare nulla agli eredi e, per questa ragione, non fu fatta nessuna successione, ora, a distanza di tanti anni, veniamo a sapere che esiste una vecchia casa pericolante intestata sia a mio nonno che ad altri fratelli. Il Comune ci ha chiesto di provvedere alla riparazione ma, al catasto, risulta appunto intestata a persone ormai decedute, abbiamo noi nipoti il dovere di provvedere oppure, visto che sono ormai trascorsi più di quarant'anni, possiamo in qualche modo rifiutare questa tardiva e sgradita eredità? Grazie
Ciao Grazia
Rispondo io al tuo post inquanto ho visto che non hai ancora ricevuto una risposta.
Anche se devo dire che un avvocato (anzi se chiedi ad un Notaio forse è meglio) ti darà una risposta certa ed immediata.

Parlo per mia esperienza e per un mio modo di vedere la cosa (vendo case), quindi prendi la mia risposta come un semplice mio ragionamento, ma prendila con beneficio di inventario :) (restando in tema di eredità) .
Sperando che serva da imput per ottenere risposte precise da altri amici del forum più competenti in materia.

A mio dire ( se tu realmente non eri a conoscenza di questa proprietà caduta in successione e sempre che tu non abbia messo in atto comportamenti che lascierebbero dedurre la conoscenza di questo bene e comportamenti che lascerebbero dedurre un'accettazione tacita - tipo disporre del bene - abitarlo - mettere in atto dei comportamenti dispositivi etc etc )

Quindi affermato ed accertata la tua non conoscenza del bene e che nessuna accettazione tacità c'è stata, credo considerando il termine per accettare un eredità si prescrive dopo 10 anni dall'apertura della successione , credo che nessuno possa obbligarti a riconoscere in te la qualità di proprietario (comproprietaria) di quell'immobile contro la tua volontà

Sarebbe interessante capire quale è stato l'atteggiamento degli altri comproprietari o coeredi durante questo tempo trascorso riferito a quella proprietà (nessuno a conoscenza?)



Secondo il mio pensiero , prendendo come riferimento l'apertura della successionela morte dello zio ( d'America anche se non mi pare il caso :))
Al contrario, se la possibilità di accettare è rinviata nel tempo, in quanto condizionata al verificarsi di un determinato avvenimento (chiamata sotto condizione), il termine andrà calcolato da quel momento.

Anche se quanto sopra postato riguarda situazioni differenti, ma seguendo la stessa logica , la notifica da parte del Comune di provvedere al restauro potrebbe essere interpretata , riferita a te , la data di apertura della successione e quindi il relativo diritto di rinunciarvi .

Ps. prendi la mia risposta come spunto di ragionamento, ma considera che potrei aver postato delle cretinate incredibili non esendo la mia materia ;).

Però un suggerimento da Agente immobiliare te lo dò

Il catasto non è probatorio ( anche se ancora per poco) e non garantisce l'assoluta proprietà del bene.

40 anni sono tanti , una cocnferma facendo una ricerca presso la conservatoria dei registri immobiliari riferita ad eventuali passaggi di proprietà inerenti a quell'immobile io la farei .

Poi sempre per deformazione professionale ti direi
Ma se fosse un cielo terra , costruzione indipendente , terratetto indipendente , dove fosse possibile sempre che non in contrasto con le normative urbanistiche del posto , una demolizione e ricostruzione anziche la ristrutturazione richiesta dal Comune, magari vendendolo lo zio (o forse era nonno?) potrebbe rivelarsi un piccolo Zio (nonno) d' America :D

scherzo ovviamente

vedrai che presto arriveranno risposte più certe al tuo quesito ;)
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Art. 456.
Apertura della successione.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Art. 459.
Acquisto dell'eredità.

L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
Art. 475.
Accettazione espressa.

L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Art. 480.
Prescrizione.

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

Adesso come ingelman anch'io non sono un legale ma un tecnico e secondo un mio personale parere è di rispondere al comune citando l'art 480, per il quale si è prescritta 'accettazione sia espressa che tacita, a condizione che non ci siano elementi a sfavore tuo sull'accettazione tacita.

Inoltre ti consiglierei di valutare l'opportunità o meno dell'edificabilità del sito, per un raffronto di convenienza tra rinunziare a tutto e a cosa potresti trarne.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Art. 475. Accettazione espressa.
L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
OT
interessante,
voi lo citereste nei compromessi tra eredi promittenti venditori e promittente acquirente?
Intendo quelli che vengono in agenzia immediatamente dopo la funzione religiosa.. :shock:
/OT
 
S

smoker

Ospite
No. direi al venditore di far fare l' accettazione espressa per garantire la continuità delle trascrizioni.........

Smoker
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
No. direi al venditore di far fare l' accettazione espressa per garantire la continuità delle trascrizioni.........
Smoker
ovviamente sarebbe meglio finire la successione prima di firmare,

tuttavia leggevo:
accettazione espressa art. 475 CC
L' accettazione espressa consiste in una dichiarazione scritta dalla quale risulti l' intenzione di accettare l' eredità. L' accettazione può essere fatta o alla presenza di un notaio o anche con una semplice scrittura privata firmata e datata dall' accettante.
Vediamo di seguito un esempio di accettazione espressa:
Io sottoscritto Mario Rossi nato a Milano il 10/01/1956 C.F. RSSMRA56B10F205I, e residente in Milano in Via Roma, 1 nominato erede universale da mio padre Alberto, dichiaro di accettare incondizionatamente il patrimonio ereditario.

quindi pensavo
di inserire questa dicitura opportunamente modificata all'interno del compromesso a forma di garanzia per il promittente acquirente.

così, in caso di inadempimento del venditore, è possibile scegliere tra richiedere il doppio della caparra (unica opzione se l'eredità fosse in seguito rifiutata) e l'esecuzione forzata del compromesso, in quanto sarebbe possibile in questo caso dimostrarne l'accettazione espressa
 
S

smoker

Ospite
non hai capito... l' accettazione deve essere trascrita nei registri immobiliari.......ergo ci vuole il notaio........... la dichiarazione di successione è solamente pratica fiscale... la successiva voltura aggiorna il catasto.........

Smoker
 

2PSI

Membro Junior
Agente Immobiliare
Condivido quanto scritto da Ingelman. Il Comune non può obbligarti. L'eredità, in genere, si può accettare, rifiutare o accettare con beneficio d'inventario.
Quest'ultima ipotesi ricorre quando ci sono sia debiti che crediti e gli eredi, prima dell'accettazione, verificano se i crediti sono superiori ai debiti, in mancanza rinunciano all'eredità. Valuta attentamente se ti conviene rinunciare.
Anche se è un rudere non è detto che non abbia valore commerciale.[DOUBLEPOST=1391114398,1391114361][/DOUBLEPOST]Condivido quanto scritto da Ingelman. Il Comune non può obbligarti. L'eredità, in genere, si può accettare, rifiutare o accettare con beneficio d'inventario.
Quest'ultima ipotesi ricorre quando ci sono sia debiti che crediti e gli eredi, prima dell'accettazione, verificano se i crediti sono superiori ai debiti, in mancanza rinunciano all'eredità. Valuta attentamente se ti conviene rinunciare.
Anche se è un rudere non è detto che non abbia valore commerciale.
 

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