GaspareMaura

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Un'unica fattura con entrambi i nomi con la stessa residenza è impossibile in quanto hanno residenze diverse e comunque lui vive in alloggio come carabiniere
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
Quando è capitato l'ho sempre emessa intestandola ai coniugi con la stessa residenza ed indicando il codice fiscale di ciascuno. Prassi mai contestata in svariati controlli.

La cosa non mi meraviglia, poi andiamo a chiedere a chi registra la fattura quale dei due nominativi finisce sul registro IVA vendite.[DOUBLEPOST=1404301365,1404301097][/DOUBLEPOST]
ALLORA, approfondendo l'argomento un pochino (ma andrebbe sviscerato), il dubbio nasce dalla interpretazione dell'articolo 21 D.P.R. n. 633/1972, che parla di IVA e fatture, che si riferisce al singolare ma ci sono parerei contrastanti e sopratutto non si ravvedono contestazioni dell'AdE contro fatture conitestate ceh sono di uso normale, specie nel caso di coniugi. qui una interpretazione:

Ottimo 633/72, vai sereno, una fattura per un soggetto.
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Un'unica fattura con entrambi i nomi con la stessa residenza è impossibile in quanto hanno residenze diverse e comunque lui vive in alloggio come carabiniere
anche la residenza non è mai stta un problema, io mettevo indirizzi differenti, tranquillamente, mai un problema
La cosa non mi meraviglia, poi andiamo a chiedere a chi registra la fattura quale dei due nominativi finisce sul registro IVA vendite.[DOUBLEPOST=1404301365,1404301097][/DOUBLEPOST]

Ottimo 633/72, vai sereno, una fattura per un soggetto.

http://www.gbsoftware.it/Guide_2007...ick=&Sorg=&IdAnaClick=&Idnews=20961&app=6_6_5

D. In caso di vendita di un bene a due coniugi ai quali è stata emessa una fatturacointestata, come ci si comporta ai fini dello spesometro?

R. Se sono emesse fatture cointestate, occorre evidenziare l’operazione distintamente per ciascuna di esse. Sebbene le indicazioni non specifichino nulla al riguardo, occorre ripartire l’importo tra i due co-acquirenti in ragione di quanto riportato in fattura. Se nulla è riportato, l’acquisto si presume effettuato in parti uguali.
http://www.fisco7.it/2013/11/spesometro-domande-risposte/
 
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PROGETTO_CASA

Ospite
ALLORA, approfondendo l'argomento un pochino (ma andrebbe sviscerato), il dubbio nasce dalla interpretazione dell'articolo 21 D.P.R. n. 633/1972, che parla di IVA e fatture, che si riferisce al singolare ma ci sono parerei contrastanti e sopratutto non si ravvedono contestazioni dell'AdE contro fatture conitestate ceh sono di uso normale, specie nel caso di coniugi. qui una interpretazione:

Come ha visto la legge parla chiaramente al singolare, ne esiste alcuna specifica circolare AGE diversa, almeno a mia memoria
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Come ha visto la legge parla chiaramente al singolare, ne esiste alcuna specifica circolare AGE diversa, almeno a mia memoria
Ti ho risposto sopra, leggi pure, in caso di conitesatazione nel registro scrivono in quota ai cointestati la spesa, se non sono indicate le quote suppongono al 50% ;)

tra l'altro, da quando c'è il nuovo spesometro la cosa è prevista e regolamentata (infatti i programmi che non lo permettono sono vetusti).

Piuttosto che rispondere sempre a mezzo, specifica bene le obiezioni, per esteso, con il "detto non detto" hai, francamente, un pochino stufato e non sei utile a nessuno: individua quindi bene dove sia scritto che è VIETATO co-intestare la fattura, quando i programmi di registrazione per lo spesometro lo prevedono come caso e chi ne sospetta l'essere contra-legis parla solo di una interpretazione dubbia dell'art. 21, che non si traduce in nessuna sanzione tra l'altro, spiegandolo sarai utile, facendo supposizioni sterili, metti solo dubbi e non risolvi l'arcano. ;)
 
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PROGETTO_CASA

Ospite
Ti ho risposto sopra, leggi pure, in caso di conitesatazione nel registro scrivono in quota ai cointestati la spesa, se non sono indicate le quote suppongono al 50% ;)

tra l'altro, da quando c'è il nuovo spesometro la cosa è prevista e regolamentata (infatti i programmi che non lo permettono sono vetusti).

Piuttosto che rispondere sempre a mezzo, specifica bene le obiezioni, per esteso, con il "detto non detto" hai, francamente, un pochino stufato e non sei utile a nessuno: individua quindi bene dove sia scritto che è VIETATO co-intestare la fattura, quando i programmi di registrazione per lo spesometro lo prevedono come caso e chi ne sospetta l'essere contra-legis parla solo di una interpretazione dubbia dell'art. 21, che non si traduce in nessuna sanzione tra l'altro, spiegandolo sarai utile, facendo supposizioni sterili, metti solo dubbi e non risolvi l'arcano. ;)

Senti piu' che scriverti che la norma IVA si riferisce ad un solo intestatario non so che fare, ne che ci siano diverse interpretazioni AGE.
Se poi tu vuoi divertirti a girare sui vari siti fai pure come fai pure fatture cointestate che saranno ad IVA con un solo cf./PI
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
:D

Allora anche tu ti rigfai solo all'art. 21, come ti ho detto.
Devo però segnalarti che l'AdE eccome se le prevede le fatture cointestate ..le prevede al punto che parla di casistiche da correggere quando NON c'è cointestazione e ne specifica le casistiche... che ti riporto per comodità.
D. Ai fini della detrazione del 19% relativa ai compensi pagati per
l’intermediazione immobiliare, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera b-bis)
del TUIR, si chiede di conoscere come debba essere ripartita la detrazione nelle
seguenti ipotesi:
1) acquisto di immobile da parte di due soggetti e fattura per intermediazione
immobiliare intestata ad uno solo di ess
i;
2) acquisto di immobile da parte di un solo proprietario e fattura per
intermediazione cointestata all’acquirente e ad un altro soggetto;
3) fattura per intermediazione intestata esclusivamente ad un soggetto (ad
esempio il coniuge) che non sia proprietario dell’immobile.
R. Dal 1° gennaio 2007 è ammesso in detrazione il 19% dei compensi
pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad
euro mille per ciascuna annualità (art. 15, comma 1, lettera b-bis del TUIR).
La circolare n. 28/E del 2006 precisa che se l’acquisto è effettuato da più
proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di euro mille, dovrà essere
ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.
Il beneficio, pertanto, può essere attribuito al proprietario dell’immobile, nella
misura indicata dalla richiamata circolare, qualora la fattura risulti intestata
almeno ad uno dei proprietari. In particolare:
1) nella prima ipotesi (fattura intestata ad un solo proprietario, ma immobile in
comproprietà) al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione anche
il comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il
documento annotandovi i dati di quest’ultimo.
2) nella seconda ipotesi (immobile intestato ad un solo proprietario, ma fattura
cointestata al proprietario e ad un altro soggetto), al fine di consentire la
detrazione dell’intero importo all’unico proprietario sarà necessario integrare la
fattura, annotando che l’onere per l’intermediazione è stato sostenuto interamente
da quest’ultimo.

Se davvero leggessi quel che altri ti postano avresti capito che:

1) i programmi per commercialisti specificano come registrare nello spesometro le fatture cointestate. (ricerca che ho fatto in seguito alla tua seconda affermazione sul registro).

E qui lascio lavorare la tua logica.

Ora ti ho postato una risoluzione della ADE che ne parla per esteso.

penso basti

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/09dab60046d6cf2789bfd965fb832624/Circolare 20e.pdf?MOD=AJPERES&;CACHEID=09dab60046d6cf2789bfd965fb832624 (pag. 28)

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8b0572804f8f502ead3dfdb769a07e5b/circolare 13e _2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8b0572804f8f502ead3dfdb769a07e5b

pag 16 (ma questa parla solo di come risolvere quando la fattura NON SIA cointestata ;) )

Che ci sia una scuola di pensiero sull'art. 21 è fondato, ma di quello si tratta, superato dalla pratica e dalla prassi, perfino dell'ade.

INfatti:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni rilevanti fini IVA/Modello operazioni IVA/istruzioni al modello polivalente/Istruzioni_Comunicazione_Polivalente.pdf

Pag due.
 
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