Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Mi rivolgo agli esperti.
Un mio cliente/conoscente nel 2007 acquista un immobile di una certa importanza, più di 600k di mutuo.
Paga regolarmente. Nel 2014 conferisce il bene ad una società estera, il notaio senza problemi stipula l'atto e comunica alla banca l'avvenuto accollo del debito a favore del nuovo acquirente.
La banca per un anno riceve regolarmente i pagamenti da parte del nuovo proprietario, ma a gennaio del 2015 inizia a rifiutare e respingere i pagamenti della rata mensile e convoca il mio cliente/conoscente al fine di comunicargli che hanno risolto il contratto e che deve rientrare dell'intera somma.
Nel contratto di mutuo ho visto che nell'articolo 9 la banca scrive espressamente che causa di risoluzione del contratto è la mancata comunicazione e autorizzazione della banca di alienare l'immobile con conseguente accollo.
Non è vessatoria?
Il notaio aveva assicurato il cliente che la procedura era comunque regolare anche senza l'assenso della banca.
Possono accettare i pagamento del nuovo proprietario per più di un anno e poi revocare il contratto?
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Nel contratto di mutuo ho visto che nell'articolo 9 la banca scrive espressamente che causa di risoluzione del contratto è la mancata comunicazione e autorizzazione della banca di alienare l'immobile con conseguente accollo.
Non è vessatoria?

Non credo sia vessatoria.
E' un diritto della Banca accettare l'accollo.

Possono accettare i pagamento del nuovo proprietario per più di un anno e poi revocare il contratto?

Questo invece mi sembra contestabile.
Bisognerebbe sentire un avvocato .
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
Mi rivolgo agli esperti.
Un mio cliente/conoscente nel 2007 acquista un immobile di una certa importanza, più di 600k di mutuo.
Paga regolarmente. Nel 2014 conferisce il bene ad una società estera, il notaio senza problemi stipula l'atto e comunica alla banca l'avvenuto accollo del debito a favore del nuovo acquirente.
La banca per un anno riceve regolarmente i pagamenti da parte del nuovo proprietario, ma a gennaio del 2015 inizia a rifiutare e respingere i pagamenti della rata mensile e convoca il mio cliente/conoscente al fine di comunicargli che hanno risolto il contratto e che deve rientrare dell'intera somma.
Nel contratto di mutuo ho visto che nell'articolo 9 la banca scrive espressamente che causa di risoluzione del contratto è la mancata comunicazione e autorizzazione della banca di alienare l'immobile con conseguente accollo.
Non è vessatoria?
Il notaio aveva assicurato il cliente che la procedura era comunque regolare anche senza l'assenso della banca.
Possono accettare i pagamento del nuovo proprietario per più di un anno e poi revocare il contratto?

Ma la società estera come pagava il mutuo? Con addebito in c/c?
Evidentemente qualcosa non è chiaro o non è ben spiegato
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Non credo sia vessatoria.
E' un diritto della Banca accettare l'accollo.
sembrerebbe invece essere vessatoria..

articolo 9 la banca scrive espressamente che causa di risoluzione del contratto è la mancata comunicazione e autorizzazione della banca di alienare l'immobile con conseguente accollo.

CLAUSOLE CHE PREVEDONO OBBLIGAZIONI RELATIVE AL "MANTENIMENTO" DELLA GARANZIA IPOTECARIA (lettera t)

Con riguardo a dette clausole, il giudizio deve essere articolato (107).
A) Sono vessatorie le clausole nelle quali si pregiudica in modo rilevante l'uso dell'immobile ipotecato (che spesso è l'abitazione del mutuatario) o si subordina l'esercizio delle facoltà connesse alla proprietà ad autorizzazioni espresse della banca, il tutto in base ad un apprezzamento insindacabile della banca stessa (si pensi ai divieti di alienare l'immobile, di disporne, di concederlo in locazione).

B) La compressione dei diritti di godimento e/o di disposizione del mutuatario può ritenersi legittima solo quando è finalizzata a prevenire o a sanzionare comportamenti che possano diminuire la consistenza della garanzia offerta, la quale costituisce elemento rilevante - per il creditore - nel procedimento di formazione del contratto; si pensi alle clausole che prevedano:
a) un divieto di locazione per una durata superiore a quella minima prevista dalla legge;
b) un divieto di riscossione anticipata di canoni di locazione o di cessione a terzi di detti canoni;
c) l'obbligo di informare la banca in ordine a turbative del possesso o a contestazioni del diritto di proprietà da parte di terzi.
Le clausole sub a) mirano ad evitare un danno alla banca creditrice nella fase dell'eventuale esecuzione, danno rappresentato dalle opposizioni (nella fase esecutiva o di rilascio) che un terzo (il conduttore dell'immobile) potrebbe effettuare.
Le clausole sub c) non determinano un significativo squilibrio, in quanto è legittima la pretesa della banca ad essere informata di turbative o contestazioni, al fine di rivalutare se sussista un adeguato rapporto fra il credito e la garanzia offerta.

Esempi di clausole del tipo A):
I) la banca ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: (...)

- "mutamento della destinazione dei beni sottoposti all'ipoteca, senza il consenso della Banca"; in questo caso si lascia alla banca un apprezzamento discrezionale, senza poter valutare se vi sia un interesse meritevole di tutela;
II) clausole che prevedano il divieto, per il mutuatario, di alienare l'immobile senza il consenso della banca;
continua ....

Gli Studi del CNN - Codice del consumo: clausole vessatorie nei contratti di mutuo bancario ed intervento del notaio - Tutela dell'acquirente degli immobili da costruire: applicazione del D.lgs.122/2005 e prospettive - e.library - Fondazione Italiana del Notariato


avanzo una :birra: ?
 
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Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Ma la società estera come pagava il mutuo? Con addebito in c/c?
Evidentemente qualcosa non è chiaro o non è ben spiegato
LA banca ha dato gli estremi dei versamenti al nuovo acquirente non che società estera e ha fornito addirittura i dati per una nuova assicurazione da pagare al nuovo acquirente a favore della banca, la quale RIPETO per più di un anno ha incassato la rata mensile del mutuo. Ora si rifiuta e risolve in contratto.

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HO girato tutto, se è come pensiamo noi e con i tuoi preziosi dati che ho già inoltrato credimi che ti veniamo a trovare e altro che birra.
Ovvio che la questione è delicata e si stanno già muovendo avvocati specializzati in materia, ma come sapevo e prevedevo ho detto al mio cliente/conoscente.... te la posto su immobilio e vedrai che qualcuno ci da un IMPUT non indifferente....... e cosi sia, ed è cosa buona e giusta :D
 
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Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
Si é preoccupato di avere la liberatoria?

Nel contratto di mutuo ho visto che nell'articolo 9 la banca scrive espressamente che causa di risoluzione del contratto è la mancata comunicazione e autorizzazione della banca di alienare l'immobile con conseguente accollo.
Non è chiaro Roberto questo punto. Non è che non fanno alienare l'immobile. Non permettono l'accollo senza il loro benestare. Tu vendi e li liquidi. Diversamente per l'accollo vogliono valutare loro il cliente. Poi il tuo conoscente non ha chiesto la liberatoria? Se l'avesse chiesta non avrebbero revocato il mutuo perché funge da autorizzazione all'accollo.
 
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PROGETTO_CASA

Ospite
LA banca ha dato gli estremi dei versamenti al nuovo acquirente non che società estera e ha fornito addirittura i dati per una nuova assicurazione da pagare al nuovo acquirente a favore della banca, la quale RIPETO per più di un anno ha incassato la rata mensile del mutuo. Ora si rifiuta e risolve in contratto.

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Evidentemente non essendoci stata liberatoria della banca a favore del vecchio mutuatario (peraltro mai richiesta) oggi essa non ritiene piu' affidabile la società straniera, probabilmente a fronte causa sopravvenuta.
 

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