andreoso

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Scusate se riapro la discussione, ma la questione è abbastanza urgente; degna di nota;
ma il locatore (senza contratto, ma al nero); non accetta pagamento con tracciamento (assegno-bonifico-vaglia postale) e preferisce banconote; è possibile tracciare le banconote tramite numero di serie,(acche facendo una foto) come prova del presunto pagamento, per l'agenzia dell'entrate oppure non è possibile fare nulla? (intendo pagamenti, inferiori a mille €uro ovviamente.)
Grazie in anticipo.
 

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
Scusate se riapro la discussione, ma la questione è abbastanza urgente; degna di nota;
ma il locatore (senza contratto, ma al nero); non accetta pagamento con tracciamento (assegno-bonifico-vaglia postale) e preferisce banconote; è possibile tracciare le banconote tramite numero di serie,(acche facendo una foto) come prova del presunto pagamento, per l'agenzia dell'entrate oppure non è possibile fare nulla? (intendo pagamenti, inferiori a mille €uro ovviamente.)
Grazie in anticipo.
Ti piacciono i film polizieschi?:risata:
 

andreoso

Membro Junior
Privato Cittadino
Per fare emergere vai alla de di pertinenza e porta il contratto che hai e registrato in modalità ravvedimento operoso
Intendi con il modello:" MODULARIO ENTRATE-010 DENUNCIA DI CONTRATTO VERBALE DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI "
In teoria, se la propietaria del subaffitto, accetta l'assegno, posso richiedere la copia dell'assegno versato, alla mia banca, e Mettere agli atti ?
 

redF

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
In difetto di accordi intervenuti in sede di stipulazione del contratto di locazione, il pagamento a mezzo assegno (bancario o circolare) del canone di locazione è possibile solo se viene accettato dal locatore senza contestazioni di sorta.

Secondo la Cassazione, assegni e vaglia postali sono titoli che non possono essere assimilati al denaro, che è l’unico mezzo avente valore “solutorio” in materia di locazione (Cass, 10 febbraio 2003, n°1939), posto che l’art. 1277 del cod. civ. prevede che “i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato”. Nel caso in cui il locatore accettasse denaro contante quale forma di pagamento del canone, si ricorda che, ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal DL n°201/2011, la soglia massima relativa al trasferimento di denaro tra soggetti diversi risulta attualmente fissata nell’importo di 1.000 euro.

Nel caso in cui il locatore accetti la modalità di pagamento a mezzo assegno, il titolo deve pervenire al domicilio del locatore entro il termine pattuito per il pagamento, come fa intendere il terzo comma dell’art. 1182 del codice civile e l’estinzione del debito del conduttore avviene nel momento della riscossione del titolo. Qualche problema può sorgere quando il locatore si trasferisca in un altro comune. In questo caso non può pretendere che il canone gli venga pagato al nuovo domicilio, se questa eventualità non è prevista dal contratto. Se il locatore rifiuta il pagamento con altro mezzo (ad es. bonifico bancario), l’inquilino, come stabilito sempre dal terzo comma dell’art. 1182 cod. civ., può pretendere, previa dichiarazione alla controparte, che il pagamento venga eseguito al proprio domicilio.
Salve, ma scusatemi, se nel contratto vi è scritto che il pagamento deve essere a domicilio ma non è espresso "in contanti" ...perchè io dovrei chiedere l'accettazione da parte del locatore, se domani mi alzo, voglio fargli un assegno e glielo faccio prima della scadenza del pagamento mensile? no per capire.
 

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