clarasat

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Buongiorno a tutti. Sono interessata all'acquisto di un immobile di proprietà di un'azienda in liquidazione e ho presentato una proposta scritta tramite AI che è stata, a detta dell'agente immobiliare, verbalmente accettata. A questo punto è spuntata una fantomatica "procedura di legge" per cui l'immobile in questione deve essere obbligatoriamente pubblicizzato (on line) per 15 giorni al prezzo della mia offerta. Quindi tecnicamente, chiunque può arrivare e "soffiarmi" l'immobile! Inutile dire che la cosa mi pare veramente molto strana...qualcuno ne ha mai sentito parlare? Si tratta di una procedura regolare? Ringrazio in anticipo chiunque sappia darmi notizie in merito.
 

eldic

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Privato Cittadino
non vorrei che sia un escamotage per dimostrare che tu stai acquistando a quello che è effettivamente il prezzo di mercato e che pertanto il bene non è soggetto a revocatoria fallimentare.
se questo è davvero il caso direi che quello di farsi soffiare l'immobile non è certo il rischio peggiore.
 

Bagudi

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Agente Immobiliare
non vorrei che sia un escamotage per dimostrare che tu stai acquistando a quello che è effettivamente il prezzo di mercato e che pertanto il bene non è soggetto a revocatoria fallimentare.
se questo è davvero il caso direi che quello di farsi soffiare l'immobile non è certo il rischio peggiore.

Spiegati meglio @eldic
 

eldic

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Privato Cittadino

come senz'altro sai meglio di me, sulla prima casa non esiste più il rischio di revocatoria, se comprata a prezzo di mercato.
la mia ipotesi è che la pubblicazione dell'annuncio al prezzo concordato con l'utente sia un tentativo di dimostra che il prezzo pattuito sia quello di mercato, mentre in realtà è più basso.
in tal caso sarebbe un tentativo abbastanza maldestro, che non tutela il compratore....
è l'unica cosa che mi viene in mente.
 

Avv Luigi Polidoro

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Certamente la società non è tecnicamente "in liquidazione", perché nessun adempimento pubblicitario deve essere realizzato in questa fase.
L'acquisto da società è rischioso, come ha scritto eldic.
Per procedervi è quindi opportuno muoversi con cautela: effettuare visura della società (per individuare l'apertura di eventuali procedure concorsuali) e farsi consegnare copia degli ultimi bilanci depositati.
E' necessario valutare la solidità della società.
 

clarasat

Membro Junior
Privato Cittadino
come senz'altro sai meglio di me, sulla prima casa non esiste più il rischio di revocatoria, se comprata a prezzo di mercato.
la mia ipotesi è che la pubblicazione dell'annuncio al prezzo concordato con l'utente sia un tentativo di dimostra che il prezzo pattuito sia quello di mercato, mentre in realtà è più basso.
in tal caso sarebbe un tentativo abbastanza maldestro, che non tutela il compratore....
è l'unica cosa che mi viene in mente.

Innanzitutto grazie per le vostre risposte! Però, nel caso in cui la tua ipotesi fosse corretta e che quindi loro stiano cercando di dimostrare che quello pattuito sia il prezzo di mercato, questo non va a tutelare me in qualche modo?
 

Rosa1968

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Agente Immobiliare
Certamente la società non è tecnicamente "in liquidazione", perché nessun adempimento pubblicitario deve essere realizzato in questa fase.
L'acquisto da società è rischioso, come ha scritto eldic.
Per procedervi è quindi opportuno muoversi con cautela: effettuare visura della società (per individuare l'apertura di eventuali procedure concorsuali) e farsi consegnare copia degli ultimi bilanci depositati.
E' necessario valutare la solidità della società.
e magari fissare un appuntamento con il curatore il quale indicherà la giusta procedura.
 

gmp

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Privato Cittadino
questa faccenda mi ricorda tanto il regolamento per le vendite all'asta con incanto... non sarà semplicemente che si tratta di un'asta?

Astegiudiziarie.it - Il portale italiano delle Vendite Giudiziarie

Articolo 584 (1) - Offerte dopo l'incanto.

Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.

Il giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere da' pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
 

Avv Luigi Polidoro

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Professionista
e magari fissare un appuntamento con il curatore il quale indicherà la giusta procedura.
Se c'è una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo) allora ci sarà un curatore cui rivolgersi. In caso contrario, qualora si trattasse di semplice liquidazione, il liquidatore non rappresenterà un soggetto con il quale interfacciarsi per risolvere il problema.
Quindi clarasat dovrebbe vederci più chiaro, chiedendo informazioni maggiori all'AI ed attivandosi per reperirne.
 

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