Ponz hai postato un argomento interessante e rispondo premettendo che ancora oggi io personalmente continuo ad avere dubbi. (rispondo a 3D per alimentare eventuali altre risposte e non con senso critico anche se l'articolo postato è del 2013)
Ci sono diversità di pensiero riguardo questo argomento e tanta incertezza ... l'unica cosa certa che in Italia bisogna sempre intepretare.
Ci sono tuttoggi dubbi sul fatto che la perdita delle agevolazioni da parte del venditore possa essere considerata un privilegio speciale sull'immobile che coinvolga di conseguenza la parte accquirente anche se per logica c'è da sottolineare che tale privilegio, se da considerarsi tale, si concretizza non al momento della rivendita entro il quinquennio ma bensì al verificarsi del "non riacquisto di altro immobile da adibire come prima casa dall'alienante entro i 12 mesi" .... mistero interpretativo
Altro mistero
Il Notaio ( sostituto d'imposta) che omette di rendere edotto l'acquirente scrivendolo nell'atto di vendita dell'effettivo rischio sulla sussistenza o meno di tale prvilegio possa avere in un certo senso una responsabilità solidale
( questo ovviamente è un mio pensiero) ...
Di fatto i pareri continuano ad essere discordanti
Forse per avere una risposta certa bisognerà aspettare che arrivi una cartella esattoriale all'acquirente in buona fede dell'immobile gravato da tale privilegio ... non credo che ci possano essere al momento per motivi temporali episodi a riguardo
chissà ...
Interessanti i punti citati da Massimo.
Io personalmente, per una questione prudenziale, sono favorevole al deposito presso il notaio della somma o di una garanzia equivalente.
Alcuni notai sottolineano come sia corretto pagare l'intero prezzo e contestualmente ricevere un assegno circolare da parte del venditore, per evitare che si possano verificare delle incongruenze trai pagamenti citati nell'atto e l'effettivo incasso dei titoli.
Altri notai si accontenterebbero anche di un bancario e non mancano quelli più superficiali che sollevano il problema giusto per... (comunque sempre più rari)
Va ricordato che se l'inadempimento si concretizza dopo 12 mesi ed un giorno dalla stipula di vendita, periodo durante il quale sarebbe ammesso l'acquisto di UN'ABITAZIONE PRINCIPALE e non di UNA PRIMA CASA, per evitare la decadenza....
l'Agenzia delle Entrate ci spiega come l'inadempimento, pur scattando successivamente sarebbe da considerarsi retroattivo....
La questione del riacquisto dell'immobile da DESTINARSI ad ABITAZIONE PRINCIPALE... complica alquanto le cose perché, secondo l'ennesima interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, le tempistiche per effettuare il trasferimento della residenza all'interno dell'immobile coinciderebbero con i termini previsti per l'accertamento del fisco (36 mesi) pur stabilendo che il contribuente avrebbe il dovere di spostare la residenza nei tempi più brevi consentiti...
Questi aspetti cozzano con i comportamenti di molti Notai che sovente sono portati a riconsegnare l'assegno ai venditori contestualmente alla semplice presentazione dell'atto di riacquisto....