Italo Franceschini

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Salve.
Ho 78 anni, sono sposato con una russa con la quale ho convissuto saltuariamente per circa 2 mesi, sono separato di fatto da più di 15 anni. Non ho figli. Possiedo un immobile con valore catastale molto basso che vorrei donare ad una mia amica polacca (cittadinanza polacca e residente in Polonia) che mi ha assistito gratuitamente per un lungo periodo. Vorrei sapere quali sono le procedure ed eventuali spese notarili e tasse varie.
Grazi.
Italo Franceschini
 

Bagudi

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Quella con cui sei separato è sempre la russa ?

In Italia la separazione "di fatto" non ha alcun valore, per cui non si può escludere la moglie dall'eredità.
 

Italo Franceschini

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Quella con cui sei separato è sempre la russa ?

In Italia la separazione "di fatto" non ha alcun valore, per cui non si può escludere la moglie dall'eredità.

Grazie per la risposta. Si sono separato di fatto dalla russa da 15 anni.
Fosrse non mi sono spiegato bene; io non parlo di escludere dall'eredità mia moglie russa ma di donare l'immobile di mia proprieta, da una sessantina d'anni, alla mia amica polacca.
Se non posso fare una donazione, posso aggirare l'ostacolo con una finta vendita o qualcosa di simile?
Grazie ancora.
Italo
 

Bagudi

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Scusa, non avevo capito che volevi donarglielo in vita...:occhi_al_cielo:

Potresti farle la donazione, ma ricorda che se avesse bisogno di venderlo avrebbe dei problemi.
 

Luna_

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Altrimenti può fare testamento in suo favore per la parte che eccede la legittima.(Quindi sulla quota disponibile) ovviando cosi alla donazione che in caso di lesione può sempre essere revocata.
 

Italo Franceschini

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Altrimenti può fare testamento in suo favore per la parte che eccede la legittima.(Quindi sulla quota disponibile) ovviando cosi alla donazione che in caso di lesione può sempre essere revocata.
Io non voglio fare testamento, voglio donare la casa alla mia amica che mi assiste prima di morire. Chiedevo di conoscere la procedura per la donazione ed eventuali tasse per lo stato.
 

CheCasa!

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Ciao @Italo Franceschini ,
per donare una casa alla tua amica vi dovrete recare entrambi da un notaio al quale dovrete anticipare la documentazione urbanistica e quella catastale... (perchè di fatto un atto di donazione è come una vera e propria vendita ma a titolo gratuito).

Una volta predisposto l'atto fisserete un appuntamento per la sua sottoscrizione nel quale sia tu che la tua amica dovrete essere presenti.

Al termine della sottoscrizione dovranno essere versate le competenze del notaio e le imposte.

Poichè chi riceve il bene non è un tuo parente, l'imposta sulla donazione dovuta è quella più alta pari all'8% del valore catastale (il valore catastale è più basso di quello reale e si calcola moltiplicando la rendita catastale per 115,5 o 126).

Oltre all'imposta sulla donazione, è previsto il pagamento dell'imposta fissa di registro (€200,00) e delle imposte ipotecarie e catastali che ammontano al 3% del valore catastale se l'immobile donato non costituisce prima casa per chi lo riceve in donazione. Se invece l'immobile ricevuto in donazione costituirà prima casa anche le imposte catastale e ipotecaria si pagheranno in misura fissa.

Il notaio comunque potrà fornirti un preventivo dettagliato già solo a titolo informativo.
 
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Italo Franceschini

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Ciao @Italo Franceschini ,
per donare una casa alla tua amica vi dovrete recare entrambi da un notaio al quale dovrete anticipare la documentazione urbanistica e quella catastale... (perchè di fatto un atto di donazione è come una vera e propria vendita ma a titolo gratuito).

Una volta predisposto l'atto fisserete un appuntamento per la sua sottoscrizione nel quale sia tu che la tua amica dovrete essere presenti.

Al termine della sottoscrizione dovranno essere versate le competenze del notaio e le imposte.

Poichè chi riceve il bene non è un tuo parente, l'imposta sulla donazione dovuta è quella più alta pari all'8% del valore catastale (il valore catastale è più basso di quello reale e si calcola moltiplicando la rendita catastale per 115,5 o 126).

Oltre all'imposta sulla donazione, è previsto il pagamento dell'imposta fissa di registro (€200,00) e delle imposte ipotecarie e catastali che ammontano al 3% del valore catastale se l'immobile donato non costituisce prima casa per chi lo riceve in donazione. Se invece l'immobile ricevuto in donazione costituirà prima casa anche le imposte catastale e ipotecaria si pagheranno in misura fissa.

Il notaio comunque potrà fornirti un preventivo dettagliato già solo a titolo informativo.
Molte grazie, sei stato veramente esaudiente e molto gentile.
Grazie ancora.
Saluti.
Italo
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Se la polacca ti assiste allora pensa ad una Compravendita con prestazione di assistenza (contratto di assistenza o cessione con obbligo di mantenimento).
È un vero contratto di compravendita, come se ci fosse una clausola di differimento del prezzo. Sicchè se l'appartamento viene venduto permane l'obbligo dell'onerato, ma se l'appartamento viene venduto ad un terzo in buona fede il venditore, in caso di inadempimento dell'onerato, può rifarsi sui beni dell'inadempiente ma non sull'immobile. In sostanza l'obbligo di assistenza non crea un diritto di sequela, come le ipoteche, i pignoramenti ecc
Fra l'altro il beneficiario-compratore , avendone i requisiti, potrà fruire delle agevolazioni prima casa

Spiego meglio:
Il soggetto "acquirente" non paga un prezzo ma si obbliga ad eseguire a titolo di corrispettivo delle prestazioni di mantenimento che si sostanziano in obblighi di “dare” (fornire alimenti, medicinali , vestiario etc.), ed in obblighi di “fare” (assistenza , pulizia della persona e della casa, fare compagnia etc.) persino potendosi estendere l’ obbligo di versamento della retta ad un istituto per anziani o disabili se a tale struttura il "cedente " desiderasse ricorrere .

Non ha nessuna importanza che la prestazione venga eseguita o meno: il valore è dato dalla disponibilità ad assistere in caso di bisogno. Unica contestazione può essere fatta dal beneficiario per inadempienza dell'onerato, ma è pure difficile dimostrarlo se non in casi gravi ed evidenti
 

Italo Franceschini

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Privato Cittadino
Se la polacca ti assiste allora pensa ad una Compravendita con prestazione di assistenza (contratto di assistenza o cessione con obbligo di mantenimento).
È un vero contratto di compravendita, come se ci fosse una clausola di differimento del prezzo. Sicchè se l'appartamento viene venduto permane l'obbligo dell'onerato, ma se l'appartamento viene venduto ad un terzo in buona fede il venditore, in caso di inadempimento dell'onerato, può rifarsi sui beni dell'inadempiente ma non sull'immobile. In sostanza l'obbligo di assistenza non crea un diritto di sequela, come le ipoteche, i pignoramenti ecc
Fra l'altro il beneficiario-compratore , avendone i requisiti, potrà fruire delle agevolazioni prima casa

Spiego meglio:
Il soggetto "acquirente" non paga un prezzo ma si obbliga ad eseguire a titolo di corrispettivo delle prestazioni di mantenimento che si sostanziano in obblighi di “dare” (fornire alimenti, medicinali , vestiario etc.), ed in obblighi di “fare” (assistenza , pulizia della persona e della casa, fare compagnia etc.) persino potendosi estendere l’ obbligo di versamento della retta ad un istituto per anziani o disabili se a tale struttura il "cedente " desiderasse ricorrere .

Non ha nessuna importanza che la prestazione venga eseguita o meno: il valore è dato dalla disponibilità ad assistere in caso di bisogno. Unica contestazione può essere fatta dal beneficiario per inadempienza dell'onerato, ma è pure difficile dimostrarlo se non in casi gravi ed evidenti
OK! grazie mille.
Saluti.
Italo Franceschini
 

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