nicola28

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Privato Cittadino
Salve a tutti! Avrei un problema a cui non trovo una risposta chiara da nessuno e spero di averla in questo forum interessante.
Nel 2012 ho acquistato una casa da tre sorelle che hanno ricevuto dalla loro madre in donazione la suddetta casa.
Quando fù fatto il rogito, nel 2012, nella stessa serata prima fu fatta la donazione da parte della madre e poi la vendita da parte delle tre figlie a me stesso, il tutto in unico atto, in primo luogo donazione e in secondo luogo vendita, quindi ora la casa è di mia unica propietà.
Ora stà succedendo questo, la madre cioè la donataria, vuole revocare la donazione perchè le figlie l’hanno abbandonata a se stessa…..e così ho cominciato a documentarmi e ho scoperto il mondo delle donazioni e si leggono pareri opposti uno all'altro.
Considerando che le figlie non hanno beni,a parte l’auto e uno stipendio, a cosa vado incontro? E’ vero che se le figlie, che non hanno più l'immobile e non hanno i soldi da restituire alla madre devo restituire la casa alla madre?
Grazie dell’attenzione Saluti
 

ingelman

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Agente Immobiliare
Ora stà succedendo questo, la madre cioè la donataria, vuole revocare la donazione perchè le figlie l’hanno abbandonata a se stessa
Forse intendevi la madre "donante"
Sarebbe bene che ti rispondesse un avvocato, ne cito uno @Avv Luigi Polidoro , però mi sento di dire che se le cose stanno così non credo che tu corra dei rischi.
Revocare una donazione per ingratitudine si può fare ma i motivi che leggittimano il donante a richiedere la restituzione dell'immobile devono essere di notevole e indiscutibile gravità che comunque và riconosciuta in via giudiziale.

Tu in questo caso quale terzo acquirente non corri rischi
diverso sarebbe stato se le figlie avessero alienato l'immobile a te mentre era già trascritta una domanda giudiziale di revoca, cosa impossibile nel tuo caso visto che la donazione e la successiva rivendita sono state pressoche contestuali come da te scritto.

Diciamo che nel caso un giudice riconoscesse l'ingratitudine delle figlie queste si troverebbero ad avere un debito nei confronti della madre equivalente al valore dell'immobile a te venduto.
 

nicola28

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Privato Cittadino
Grazie mille per la risposta...sono un pò più tranquillo....approfitto per chiedere un'altra cosa....avrei dei problemi a vendere questo immobile in futuro? grazie
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
.avrei dei problemi a vendere questo immobile in futuro? grazie
Purtroppo si
Quando c'è di mezzo una donazione molti istituti di credito non erogano mutui se nel ventennio risultano donazioni
Credo sia inutile spiegarti cos'è l'azione di riduzione e l'azione di restituzione che l'ipotetico leggittimario può mettere in atto qualora sia stato leso nei propri diritti, sicuramente su questo ti sarai documentato.

Certo che il Notaio non ti ha consigliato bene
Dato che i due atti sono stati pressochè contestuali poteva intervenire direttamente la madre quale parte venditrice e poi fare un atto di liberalità nei confronti delle figlie donandogli il ricavato economico
(sicuramente il Notaio ha agevolato loro evitandogli il rischio che la donazione di denaro gli potesse essere tassata o per evitare rischi di ipotetici controlli di natura fiscale , agevolandosi da solo "il Notaio" perchè così facendo ha fatto un atto in più ;))
 
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nicola28

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Privato Cittadino
Speriamo che tu non debba rivendere.
...invece vorrei propio vendere......ma se io garantisco a chi vendo tramite una scrittura dal notaio che mi prendo la piena responsabilità di una possibile rivalsa di qualche erede? che poi mi chiedo se non posso essere toccato io che non ho acquistato, perchè dovrebbe avere problemi chi compra da me? grazie a chi mi illumina!
 

Avv Luigi Polidoro

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Professionista
@ingelman mi tagga... ma è difficile avere qualcosa da aggiungere dopo un suo intervento.
Sottoscrivo in pieno tutto quanto ha scritto il nostro caro ingelman :stretta_di_mano::birra:
Aggiungo solo (altrimenti mi sento troppo inutile) il riferimento normativo: art. 2652 comma 1 n. 1 c.c., a mente del quale devono essere trascritte le domande di revocazione delle donazioni e "le sentenze che accolgono tali domanda non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda".
Tradotto: l'acquisto di @nicola28 non potrà mai essere insidiato.
Problematica invece la rivendita, purtroppo.
 

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