Antonello

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Agente Immobiliare
In assenza di un contratto scritto di locazione, il contratto verbale è nullo ed improduttivo di effetti; ciò significa che il locatore non potrà chiedere al giudice lo sfratto per morosità del conduttore né il pagamento dei canoni arretrati.
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Lo ha disposto il Tribunale di Bari, nella sentenza n. 1367 del 10 marzo 2016 (qui sotto allegata) che si espressa in merito alla nullità del contratto di locazione non registrato.
Il ricorrente aveva adito il Tribunale per ottenere la convalida di uno sfratto per morosità e aveva dichiarato di aver formalizzato il contratto di locazione presentando denuncia di contratto verbale dilocazione e di affitto di beni immobili presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, per il giudice la domanda non è fondata, pertanto non può essere accolta. Infatti, ai sensi dell'art. 1, co, 4, della legge n. 431/98 il contratto di locazione deve essere stipulato per iscritto.
Per la giurisprudenza di legittimità, la violazione di tate precetto dà luogo ad una c.d. "nullità di protezione", invocabile dal solo conduttore e sanabile a determinate condizioni, "solo in presenza dell'abuso, da parte del locatore, della sua posizione "dominante", imponendosi in tal caso, e solo in esso, a causa della eccessiva asimmetria negoziale, un intervento correttivo ex lege a tutela del contraente debole".
Invece, nel caso in cui la forma verbale "sia stata concordata liberamente tra le parti, torneranno ad applicarsi i principi generali in tema di nullità", con la conseguenza che "il locatore potrà agire in giudizio per il rilascio dell'immobile occupato senza alcun titolo, e il conduttore potrà ottenere la (parziale) restituzione delle somme versate a titolo di canone nella misura eccedente quella del canone concordato" (Cass. SS.UU. Sent, 17 settembre 2015, n. 18214).
Nella specie, non è emersa un'ipotesi di nullità di protezione ed è stata sin dalla prima udienza rilevata la presenza di un profilo di nullità del contratto; ciononostante, parte attrice ha insistito nella domanda di risoluzione del contratto di locazione e convalida di sfratto.
In assenza di un contratto scritto di locazione, il contratto verbale è nullo ed improduttivo di effetti, mentre alcuna efficacia può riconoscersi alla denuncia operata - unilateralmente - all'Agenzia delle entrate
effettuata dapprima dal locatore in data e successivamente dal conduttore, trattandosi di atti idonei a produrre i loro effetti unicamente sul piano fiscale e non su quello civilistico.
Altrettanto irrilevanti sono i documenti atti a dimostrare l'avvenuto pagamento del canone a degli oneri accessori, perché trattasi di una nullità insanabile; quindi, non può accogliersi la domanda di rilascio, perché operata in conseguenza dell'accertata risoluzione del contratto e quindi basata su causa petendi infondata. Parte attrice avrebbe dovuto esperire un'azione diretta ad accertare l'occupazione sino titulo dell'immobile in conseguenza della ritenuta nullità del contratto di locazione.

Tribunale di Bari, sent. 1367/2016

di Lucia Izzo

Fonte: Locazioni: niente sfratto se manca il contratto di affitto scritto
(www.StudioCataldi.it)
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
La cosa sembra abbastanza ovvia ... chi stipulerebbe un contratto verbale
"scripta manent"
Da dire come le sentenze della Suprema Corte stiano pian piano modificando le disposizioni del codice civile (sempre che poi non esca altra sentenza che sostiene il contrario)

L'adempimento fiscale (la parte più dolorosa per il locatore seppur onorato non ha rilevanza alcuna :triste: ... avrei condiviso se si fosse omesso di dichiarare il ricavo della locazione dalla dichiarazione dei redditi

Se pur condivido la sentenza in parte mi sembra di ricordare che il codice civile non esclude/va la forma verbale ovviamente onorando l'aspetto fiscale tranne che per le locazioni che superavano come durata i 9 anni vedi art. 1350 del c. civile

Che dire ....
il conduttore potrà ottenere la (parziale) restituzione delle somme versate a titolo di canone nella misura eccedente quella del canone concordato"

il contratto verbale è nullo ed improduttivo di effetti, mentre alcuna efficacia può riconoscersi alla denuncia operata - unilateralmente - all'Agenzia delle entrate
Antonello
ho citato il tuo scripta manent solo per fare una considerazione ... ovviamente
(scusa eventuali imprecisioni dovute dal mirto post cena)

Se così fosse il locatore contribuente avrà diritto di richiedere la differenza della maggior imposta versata " se il contratto verbale lo aveva considerato a canone libero pagando l'imposta così come interpretato :occhi_al_cielo:

Che dire ... La stretta di mano non ha più valore :)
Visto come stanno cambiando le regole e la fiscalità (in questo caso più le regole)
ormai bisogna scrivere tutto
possibilmente con una montblanc "la Bic è riduttiva"
 
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