dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Con la risoluzione del 1 Settembre 2017, L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che d'ora in avanti, chi non comunica le proroghe o la risoluzione del contratto di locazione, verrà punito pagando una sanzione dalle 50 alle 100 euro anche se, dalla propria posizione reddituale, l'utente risulta essere in buona fede.
Queste " dimenticanze" sono state generate dall'avvento della cedolare secca dove é risaputo che non si pagano più imposte di registro e bolli ogni anno. Poi, l'Agenzia delle Entrate considera il contratto 3+2 per esempio, terminare al 3 anno e gli altri 2 sono di proroga, questo genera confusione e induce all'errore. Ma vi sembra giusto che si chieda ben 50,00 euro se lo comunichi con un ritardo di un mese altrimenti ben 100,00 euro?:shock:
Ma che danni subiscono? :rabbia:
 

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  • risoluzione+n.+115+e+del+01092017_.pdf
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Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
Con la risoluzione del 1 Settembre 2017, L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che d'ora in avanti, chi non comunica le proroghe o la risoluzione del contratto di locazione, verrà punito pagando una sanzione dalle 50 alle 100 euro anche se, dalla propria posizione reddituale, l'utente risulta essere in buona fede.
Queste " dimenticanze" sono state generate dall'avvento della cedolare secca dove é risaputo che non si pagano più imposte di registro e bolli ogni anno. Poi, l'Agenzia delle Entrate considera il contratto 3+2 per esempio, terminare al 3 anno e gli altri 2 sono di proroga, questo genera confusione e induce all'errore. Ma vi sembra giusto che si chieda ben 50,00 euro se lo comunichi con un ritardo di un mese altrimenti ben 100,00 euro?:shock:
Ma che danni subiscono? :rabbia:

In quanto all'assurdità della cosa concordo pienamente con te, ma si sa siamo in Italia e niente è mai semplice o scontato.

Comunque, ciò che scrivi risale al 10 Marzo 2017 (Risoluzione n° 30/E Agenzia delle Entrate)

Il 1° Settembre 2017 l'AE ha stabilito che le sanzioni (€ 50,00 ed € 100,00) sono ravvedibili e perciò è possibile versare una somma nettamente inferiore -vedi tabella allegata-
 

Allegati

  • RISOLUZIONE+N.+30_E+del+10+marzo+2017.pdf
    344,7 KB · Visite: 45
  • sanzioni ravvedibili.pdf
    374,2 KB · Visite: 52

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Grazie dell'informazione, sul sito dell'agenzia delle entrate non ho trovato niente di tutto ció. Ma ció che scrivo risale al documento che ho allegato.
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Secondo voi, considerando che il decreto legge 113/2016 sulle sanzioni per omessa e tardiva comunicazione è entrato in vigore il 24/10/2016, da che anno l'agenzia delle Entrate chiederebbe l'obolo?
 

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