ALINGHI

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Mi potreste spiegare in due parole la differenza tra proposta d'acquisto irrevocabile e preliminare del preliminare ...se ho capito bene la prima sarebbe un preliminare a tutti gli effetti ,ma che potrebbbe essere impugnato in quanto contiene clausole vessatorie , invece il secondo rimanda appunto al preliminare ...giusto ?...quali delle due formule è preferibile ?

Inoltre volevo chiarito un 'altro dubbio ,pensavo che trascrivendo il compromesso ci si metteva al riparo da spiacevoli sorprese...invece ho trovato questa sentenza n. 21045 la Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili) ha stabilito che, in caso di fallimento del venditore (o sottoposizione dello stesso ad altre procedure concorsuali) il credito ipotecario in ordine di tempo trascritto prima, prevale sul privilegio vantabile dal promissario acquirente che abbia trascritto il preliminare presso un notaio, ai sensi dell' art. 2645 bis del codice civile ...

Pertanto, verificandosi il dissesto e il conseguente fallimento, le somme incassate dalla vendita del complesso immobiliare (oggetto di finanziamento bancario e di conseguente ipoteca) prima andranno utilizzate per soddisfare il creditore ipotecario (la Banca) e solo dopo se c’è capienza, verrà soddisfatto il credito privilegiato oggetto di trascrizione ex 2645 bis.

CHe ne pensate ? Ho capito male ?
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Mi potreste spiegare in due parole la differenza tra proposta d'acquisto irrevocabile e preliminare del preliminare ...se ho capito bene la prima sarebbe un preliminare a tutti gli effetti ,ma che potrebbbe essere impugnato in quanto contiene clausole vessatorie , invece il secondo rimanda appunto al preliminare ...giusto ?...quali delle due formule è preferibile ?

Inoltre volevo chiarito un 'altro dubbio ,pensavo che trascrivendo il compromesso ci si metteva al riparo da spiacevoli sorprese...invece ho trovato questa sentenza n. 21045 la Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili) ha stabilito che, in caso di fallimento del venditore (o sottoposizione dello stesso ad altre procedure concorsuali) il credito ipotecario in ordine di tempo trascritto prima, prevale sul privilegio vantabile dal promissario acquirente che abbia trascritto il preliminare presso un notaio, ai sensi dell' art. 2645 bis del codice civile ...

Pertanto, verificandosi il dissesto e il conseguente fallimento, le somme incassate dalla vendita del complesso immobiliare (oggetto di finanziamento bancario e di conseguente ipoteca) prima andranno utilizzate per soddisfare il creditore ipotecario (la Banca) e solo dopo se c’è capienza, verrà soddisfatto il credito privilegiato oggetto di trascrizione ex 2645 bis.

CHe ne pensate ? Ho capito male ?

Sono la stessa cosa !
La propsota di acquisto e' stata definiita, in diverse sentenze consolidate e univoche, dalla Suprema Corte di Cassazione il "preliminare del preliminare". Non un atto conclusivo dell'affare e quindi NULLo agli effetTi obbligatori tra le parti.
Ci e' stato detto dalla Cassazione che e' una puntuazione, un atto precontrattuale , preparatorio alla conclusione del contratto definitvo, appunto il "preliminare".
 

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