Antonello

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Agente Immobiliare
Quindi pagherà.
E come fare a farle capire che anche se non c'è scritto la cosa vale?
Le ho anche fatto leggere l'articolo sul codice civile ma mi dice che non è possibile e che bisogna pattuire prima certe cose.

Cosa risponderle?
Se non crede al Codice Civile bisogna avere pazienza sino a quando il conduttore andrà via dietro rifiuto alla prosecuzione del contratto.
Il tempo, di solito, è galantuomo.
 

allberto

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Da quanto ho capito, scusa se chiedo ma non comprendo bene l'articolo, se il conduttore va via da solo non c'è da dare nulla, sia che siano passati 6 anni, sia che siano passati 12 anni o anche di più mentre invece se il conduttore vorrebbe restare e il locatore gli manda disdetta, in questo caso viene riconosciuto l'avviamento.

Dove trovo queste cose?
Nel codice civile non è specificato nel dettaglio.




Grazie
Alberto
 

allberto

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Agente Immobiliare
Mi sa che non sono in grado di trovarla sul mio codice civile.
Nella parte dedicata alle locazioni urbane ho la legge 27 luglio 1978 numero 392, ho provato a cercare la 382 ma non la trovo.
Vedrò di guardare in internet.
Grazie per le informazioni
 

Antonello

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Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Mi sa che non sono in grado di trovarla sul mio codice civile.
Nella parte dedicata alle locazioni urbane ho la legge 27 luglio 1978 numero 392, ho provato a cercare la 382 ma non la trovo.
Vedrò di guardare in internet.
Grazie per le informazioni
Si è la 392, un errore di sbaglio.
 

allberto

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
É la 399 e l'articolo è il 34, avevo letto solo per "inadempimento" e avevo tralasciato per "disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio"...
Meglio, quindi se uno esce alla scadenza e non vuole rinnovare non bisogna dar nulla...questo è buono.

392 anziché 399: errata corrige :D
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
É la 399 e l'articolo è il 34, avevo letto solo per "inadempimento" e avevo tralasciato per "disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio"...
Meglio, quindi se uno esce alla scadenza e non vuole rinnovare non bisogna dar nulla...questo è buono.

392 anziché 399: errata corrige :D
Leggi anche l'art. 69 della Legge 392.
La 399 che è?
 

enrikon

Membro Senior
Alberto, una cosa importante per la tua amica "Tommasa" :D
Non basta che l'immobile sia affittato ad un'attività commerciale affinchè questa maturi il diritto alla buonuscita.
Occorre anche che questa attività sia "aperta al pubblico" (quindi legata a precisi orari di apertura/chiusura, giorno di chiusura settimanale ed altre specificità del genere).
Le agenzie immobiliari - tanto per farti un esempio - non sono soggette a diritto di buonuscita.
Ciao

enr
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
- la buonauscita è dovuta alla scadenza naturale del contratto cioè al 12 anno.
- un anno prima della scadenza il locatore deve inviare una raccomandata nella quale specifica che non vuole rinnovare il contratto.
- alla scadenza del contratto, o prima, se le parti sono interessati si rifà un nuovo contratto a condizioni economiche diverse.
- se il proprietario non invia nessuna raccomandata entro un anno, il contratto si rinnoverà di altri 6 anni alle stesse condizioni.
- il proprietario non può esigere un aumento della locazione prima della fine del contratto, solo se le parti acconsentono.

-L’indennità d'avviamento (buonauscita) non è dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore.


Art.34. (Indennità per la perdita dell'avviamento). In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio. Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore, o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile

Art.35. (Limiti). Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonchè destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.
 

enrikon

Membro Senior
La grande regola generale è che - in pratica - tutti i negozi con vendita al dettaglio (scontrino fiscale) rientrino nella tabella; più - probabilmente - qualche altro tipo di attività.
 

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