immobiliarevenezia

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Agente Immobiliare
Interpretazione normale, che però non esclude la censura per incostituzionalità della norma, per evidenti disparità di trattamento.

Smoker

Ciao Smoker,

la evidente disparità di trattamento di cui tui fai riferimento, sempre secondo l'autorevole Studio del CNN che analizza ogni eventuale possibilità legata alla introduzione della nuova Legge (80/2005) non va banalmente generalizzata !!

Probabilmente una più accurata lettura da parte tua del punto n.3 dello Studio del CNN può aiutare :

3 - Carattere della personalità
Deriva dallo stretto legame con lo status richiesto per gli aventi diritto (coniuge-parenti in linea retta) e pertanto non si ritiene possa essere esercitato da terzi in via surrogatoria o per trasmissione.
Il legislatore nel riconoscere al coniuge e al parente in linea retta il diritto all'opposizione, in deroga alla limitazione appena introdotta, ha inteso tutelare gli interessi di quei più stretti congiunti che potranno essere chiamati alla successione quali legittimari ed a ciascuno di essi ha riconosciuto il diritto all'opposizione.
Da tale previsione non sarebbe in astratto esclusa nessuna categoria di legittimari, poichè l'espressione "parenti in linea retta" comprende i discendenti, e gli ascendenti, chiamati questi ultimi solo potenzialmente quali legittimari nell'eventualità della mancanza dei primi.
In concreto ne resterebbero esclusi quei soggetti che solo dopo il decorso dei venti anni dalla trascrizione della donazione (quando cioè è ormai troppo tardi) assumeranno lo status di "coniuge" (matrimonio contratto dopo i venti anni) o di "parenti in linea retta" (sopravvenienza di figli per nascita o per riconoscimento dopo il decorso del detto termine), determinandosi così una non coincidenza tra i soggetti che hanno esercitato o potuto esercitare il diritto alla opposizione e i soggetti che, quali effettivi legittimari al momento dell'apertura della successione, hanno diritto all'esercizio dell'azione di riduzione e restituzione; ma trattasi di inconveniente, che stante il principio generale della limitazione temporale e dell'esigenza primaria di favorire la circolazione del beni, non consente deroga.
Il diritto di opposizione potrà essere esercitato con uno o più atti dai suddetti legittimati all'esercizio (coniuge, ascendenti e discendenti, figli e figli dei figli e così via), indipendentemente dalla loro qualifica di "legittimari" (solo al momento dell'apertura della successione potranno essere individuati i legittimari effettivamente interessati all'azione di riduzione e restituzione e quindi i soli beneficiari degli effetti dell'opposizione) e senza preclusione per coloro che solo dopo la donazione, vengano ad acquistare lo status di coniuge o di parente in linea retta. Non sembra infatti, stante anche la lettera e lo spirito della norma, dover creare discriminazione tra coloro che al momento della donazione siano in possesso dei requisiti parentali richiesti e coloro che tali requisiti acquisiscano dopo la donazione. L'unica discriminante e preclusione si può determinare nei casi sopra indicati in cui i requisiti vengano a crearsi dopo l'avvenuto decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione.

Per quanto riguarda poi la "censura per incostituzionalità della norma", perdonami ma siamo nel campo della pura fantasia, in teoria ancora tutta da dimostrarsi e ben lontano dal verificarsi.

Commento personale : se al posto di lanciare in ogni circostanza sassate nello stagno, Ti sforzassi di far fatica pure tu argomentando meglio e con maggior precisione e riferimenti le tue pur legittime osservazioni, con ogni probabilità ne guadagnerebbe il blog e saresti probabilmente più di aiuto a chi ha posto il quesito ed a chi cerca, con le proprie anche limitate competenze, di aiutare a capire meglio.

Per quanto mi concerne, non intendo più accettare da Te altre simili ed inutili provocazioni e/o atteggiamenti, se non motivate da quanto in precedenza ho detto.

Cordialmente

Emanuele
 

leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
Professionista
Ciao Smoker,

la evidente disparità di trattamento di cui tui fai riferimento, sempre secondo l'autorevole Studio del CNN che analizza ogni eventuale possibilità legata alla introduzione della nuova Legge (80/2005) non va banalmente generalizzata !!

Probabilmente una più accurata lettura da parte tua del punto n.3 dello Studio del CNN può aiutare :

3 - Carattere della personalità
Deriva dallo stretto legame con lo status richiesto per gli aventi diritto (coniuge-parenti in linea retta) e pertanto non si ritiene possa essere esercitato da terzi in via surrogatoria o per trasmissione.
Il legislatore nel riconoscere al coniuge e al parente in linea retta il diritto all'opposizione, in deroga alla limitazione appena introdotta, ha inteso tutelare gli interessi di quei più stretti congiunti che potranno essere chiamati alla successione quali legittimari ed a ciascuno di essi ha riconosciuto il diritto all'opposizione.
Da tale previsione non sarebbe in astratto esclusa nessuna categoria di legittimari, poichè l'espressione "parenti in linea retta" comprende i discendenti, e gli ascendenti, chiamati questi ultimi solo potenzialmente quali legittimari nell'eventualità della mancanza dei primi.
In concreto ne resterebbero esclusi quei soggetti che solo dopo il decorso dei venti anni dalla trascrizione della donazione (quando cioè è ormai troppo tardi) assumeranno lo status di "coniuge" (matrimonio contratto dopo i venti anni) o di "parenti in linea retta" (sopravvenienza di figli per nascita o per riconoscimento dopo il decorso del detto termine), determinandosi così una non coincidenza tra i soggetti che hanno esercitato o potuto esercitare il diritto alla opposizione e i soggetti che, quali effettivi legittimari al momento dell'apertura della successione, hanno diritto all'esercizio dell'azione di riduzione e restituzione; ma trattasi di inconveniente, che stante il principio generale della limitazione temporale e dell'esigenza primaria di favorire la circolazione del beni, non consente deroga.
Il diritto di opposizione potrà essere esercitato con uno o più atti dai suddetti legittimati all'esercizio (coniuge, ascendenti e discendenti, figli e figli dei figli e così via), indipendentemente dalla loro qualifica di "legittimari" (solo al momento dell'apertura della successione potranno essere individuati i legittimari effettivamente interessati all'azione di riduzione e restituzione e quindi i soli beneficiari degli effetti dell'opposizione) e senza preclusione per coloro che solo dopo la donazione, vengano ad acquistare lo status di coniuge o di parente in linea retta. Non sembra infatti, stante anche la lettera e lo spirito della norma, dover creare discriminazione tra coloro che al momento della donazione siano in possesso dei requisiti parentali richiesti e coloro che tali requisiti acquisiscano dopo la donazione. L'unica discriminante e preclusione si può determinare nei casi sopra indicati in cui i requisiti vengano a crearsi dopo l'avvenuto decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione.

Per quanto riguarda poi la "censura per incostituzionalità della norma", perdonami ma siamo nel campo della pura fantasia, in teoria ancora tutta da dimostrarsi e ben lontano dal verificarsi.

Commento personale : se al posto di lanciare in ogni circostanza sassate nello stagno, Ti sforzassi di far fatica pure tu argomentando meglio e con maggior precisione e riferimenti le tue pur legittime osservazioni, con ogni probabilità ne guadagnerebbe il blog e saresti probabilmente più di aiuto a chi ha posto il quesito ed a chi cerca, con le proprie anche limitate competenze, di aiutare a capire meglio.

Per quanto mi concerne, non intendo più accettare da Te altre simili ed inutili provocazioni e/o atteggiamenti, se non motivate da quanto in precedenza ho detto.

Cordialmente

Emanuele

....................ciao "cordialmente emanuele", su via non c'è nulla di personale, sei molto preparato su questo argomento (si è capito) ma le interpretazioni anche se sbagliate (forse) vanno sempre rispettate ...............:ok::ok:
..........il confronto che ne è nato tra noi ha permesso anche a me "vecchio " di approfondire l'argomento e farmi un idea più precisa, anche se ho sbagliato a scivere ciò che ho scritto........... ergo coooordialmente da leonard.......................:risata::risata::risata::risata:
 
S

smoker

Ospite
Se la donazione e stata fatta e trascritta venti anni prima dell' entrata in vigore della legge 80 /2005 il coniuge o parenti in linea retta (legittimari) non possono nè opporsi alla donazione, nè successivamente, fatti i passi necessari, azionare potenzialmente l' azione di restituzione. Quindi in nome della competitività, il legislatore ha sacrficato i loro diritti senza possibilità alcuna di rimedio creando diseguaglianza con chi invece può opporsi alla donazione e potenzialemente agire in restituzione. La legge è uguale per tutti recita la Carta Costituzionale. A me pare che nel caso dibattutto non sia più così.
Saluti

Smoker
 

leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
Professionista
Se la donazione e stata fatta e trascritta venti anni prima dell' entrata in vigore della legge 80 /2005 il coniuge o parenti in linea retta (legittimari) non possono nè opporsi alla donazione, nè successivamente, fatti i passi necessari, azionare potenzialmente l' azione di restituzione. Quindi in nome della competitività, il legislatore ha sacrficato i loro diritti senza possibilità alcuna di rimedio creando diseguaglianza con chi invece può opporsi alla donazione e potenzialemente agire in restituzione. La legge è uguale per tutti recita la Carta Costituzionale. A me pare che nel caso dibattutto non sia più così.
Saluti

Smoker

.concordo con la tua idea e mi auguro come hai scritto che tale disparità un giorno venga sanata dubitando però che ciò accada ...................:D
 

scerimm

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
:risata::confuso::confuso:leonard, che ti prende si puo' sbagliare. Ti rinnovo che se non si è sicuri delle risposte da dare è meglio astenersi, spesso dai risposte inesatte.per quanto riguarda l'atteggiamento da sacente, questa è una tua opinione personale dettata dalla brutta figura che hai fatto. :risata:
 
S

smoker

Ospite
non puo' farlo in qunto sono passati 20 anni dalla donazione, quindi sono scaduti i termini x un eventuale azione di riduzione.puoi comprare.

Aggiunto dopo 2 minuti :

Secondo me è sbagliata anche la tua risposta, poichè i termini scaduti, venti anni dalla donazione, sono quelli riferibili all' azionabilità dell' azione di restituzione che è procedura diversa dell' azione di riduzione delle donazioni.
Saluti

Smoker


se non siamo certi delle risposte da dare, ti prego di astenerti per il miglioramento della qualità del forum.....
 

leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
Professionista
:risata::confuso::confuso:leonard, che ti prende si puo' sbagliare. Ti rinnovo che se non si è sicuri delle risposte da dare è meglio astenersi, spesso dai risposte inesatte.per quanto riguarda l'atteggiamento da sacente, questa è una tua opinione personale dettata dalla brutta figura che hai fatto. :risata:

.........brutta figura??? ..............:risata::risata::risata::risata: , guarda che dal confronto si impara e se per imparare devo fare brutte figure come le definisci tu sono disposto a farne molte..............:^^::^^::^^::^^:
.............astenermi? risposte inesatte???................dal dibattito è nata una discussione interessante dove ognuno si è fatto penso un idea più precisa.............;)
.P.S. per completezza la tua "spiegazione era più esatta della mia ma non la più completa, avresti dovuto astenerti pure tu??????......................:risata::risata::risata::risata::risata:

...
 
S

smoker

Ospite
Aggiungo, inoltre, che se il parente in linea retta avesse fatto opposizione alla donazione, il discorso di Leonard avrebbe avuto ancora senso. L' utente che ha postato il quesito non ha specificato il punto, quindi tutte le strade rimangono aperte.
Secondo me per migliorare il forum ci vuole anche educazione e soprattutto rispetto degli altri, delle loro idee, giuste o sbagliate che siano ed infine del loro modo di scrivere e confrontarsi.
saluti

Smoker
 

scerimm

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
ò

Aggiunto dopo 13 minuti :

leonard, hai finito di provocare, prima me, poi smoker, in precedenza altri. Oltre a non conoscere leggi elementari della nostra professione, ti permetti pure il lusso di provocare,:confuso::confuso::confuso: Ma facci il piacere.:^^::^^:: se sei scritto per sfottere sei pregato di uscirtene.:idea::idea: Grazie e saluti a tutti.
 

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