Interessante precisazione che non conoscevo: frutto di una modifica dell'art 2 portata dal DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 che ha aggiunto al comma 1 la seguente affermazione
((Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.))
Peccato che sia rimasto il comma 2, che recita:
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili ecc
Per cui correggerei/integrerei la tua esposizione:
Temo che in tali condizioni sia più arduo ottenere la approvazione dell'assemblea, con un risultato più negativo per il richiedente portatore di handicap. Ma è una mia personale sensazione.