La facoltà di rinunciare all'uso e sottrarsi alle relative spese (art. 1121 c.c.) non si applica a interventi volti al superamento delle barriere architettoniche
Non mi pare sia così.
Anzi, il singolo condomino con problemi di mobilità può farsi da solo l’ascensore, che pagherà solo lui; naturalmente deve essere possibile e previsto l’uso per tutti, se e quando vorranno utilizzare il manufatto, contribuendo alle spese ex post
 
Non mi pare sia così.
Anzi, il singolo condomino con problemi di mobilità può farsi da solo l’ascensore, che pagherà solo lui; naturalmente deve essere possibile e previsto l’uso per tutti, se e quando vorranno utilizzare il manufatto, contribuendo alle spese ex post
Francesca, la possibilità per il singolo condomino disabile di realizzare a proprie spese l'ascensore è prevista in caso di inerzia o diniego del condominio (art. 2, comma 2, L. 13/89). La mia affermazione iniziale, invece, si riferiva al caso in cui l'assemblea condominiale abbia deliberato l'installazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche con le maggioranze di legge. In quel contesto, la rinuncia all'uso e alle spese ex art. 1121 c.c. non è applicabile, e tutti i condomini sono tenuti a partecipare ai costi di installazione. Per quello avevo contestato l'intervento secondo me errato.
 
Se l'installazione dell'ascensore è finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche, come spesso accade e come sembra presumibile nel contesto di un condominio, l'articolo 2 della Legge 13/1989 rende la decisione vincolante per tutti i condomini, che sono tenuti a partecipare alle spese di installazione in base ai millesimi di proprietà
Interessante precisazione che non conoscevo: frutto di una modifica dell'art 2 portata dal DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 che ha aggiunto al comma 1 la seguente affermazione

((Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.))

Peccato che sia rimasto il comma 2, che recita:
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili ecc

Per cui correggerei/integrerei la tua esposizione:
l'articolo 2 della Legge 13/1989 rende la decisione vincolante per tutti i condomini, che sono tenuti a partecipare alle spese di installazione in base ai millesimi di proprietà, qualora l'assemblea approvi la richiesta con la maggioranza previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile

Temo che in tali condizioni sia più arduo ottenere la approvazione dell'assemblea, con un risultato più negativo per il richiedente portatore di handicap. Ma è una mia personale sensazione.
 
Interessante precisazione che non conoscevo: frutto di una modifica dell'art 2 portata dal DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 che ha aggiunto al comma 1 la seguente affermazione

((Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.))

Peccato che sia rimasto il comma 2, che recita:
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili ecc

Per cui correggerei/integrerei la tua esposizione:


Temo che in tali condizioni sia più arduo ottenere la approvazione dell'assemblea, con un risultato più negativo per il richiedente portatore di handicap. Ma è una mia personale sensazione.
Come ho risposto a Francesca, il portatore di handicap ha una scappatoia finale, però se il condominio approva prima di arrivare alla scappatoia, i vari condomini si devono adeguare se la delibera è valida, appunto.
 

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