mancuso

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Buongiorno a tutti i cari colleghi.
Mi permetto di porgervi un quesito al quale non ho saputo dare una risposta certa.
Un mio cliente mi ha chiesto una consulenza in merito ad un problema che ha con il suo padrone di casa.
L'immobile in questione è una quadrifamiliare degli anni 70.
Lui ed altri 3 inquilini la abitano pagando l'affitto allo stesso proprietario ( proprietario unico).
Il proprietario non ha mai svolto alcun lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria ed inoltre percepisce da oltre 20 anni una parte di affitto in nero.
Ossia dichiara la metà di quanto percepisce.
Ora il mio cliente ( un amico) mi ha chiesto cosa poteva fare per obbligare il prorpietario a fare un po' di manutenzione alla casa, ed onestamente dopo avergli consigliato di cercare un accordo bonario, gli ho consigliato in ultima analisi di "provare" a minacciarlo di pagarli esclusivamente cio' che dichiara.
Ora...
La domanda tecnica a cui non ho saputo dare risposta è la seguente...
Visto e considerato che tutti gli inquilini pagano in nero la metà degli affitti da oltre 25 anni, esiste qualche "premio" o bonus per chi denuncia il tutto alle autorità competenti?


Non sapendo rispondere, rimetto a voi il quesito.

Grazie in anticipo
 

acquirente

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Professionista
devi ringraziare se non beccate anche loro una denuncia altro che premio.
ma come pagano??? in contanti, con bonifico????
Sarebbe ora di costringerlo a fare le manutenzioni necessarie magari minacciandolo di denunciarlo
per evasione fiscale.
vent'anni che evade con la complicita' degli affittuari, complimenti
moltiplichiamo questo comportamento con quello di altre migliaia di evasori e siamo tutti sistemati ad avere
le tasse sempre altissime.
 

Architetto

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Professionista
... Il proprietario non ha mai svolto alcun lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria ed inoltre percepisce da oltre 20 anni...

Piuttosto che pensare al bonus di spesa, a mio parere bisognerebbe guardare se i contratti di affitto sono regolarmente registrati, invece, ti proporrei di far applicare (a carico del locatore) quanto disposto dal codice civile...
Ti cito alcuni articoli che possono esserti utili:
CAPO II - Del condominio negli edifici - artt. 117÷1139; CAPO VI - Della locazione - artt. 1571÷1606
Nel particolare quello che dovrebbe risultarti utile sono

Art. 1576 - Mantenimento della cosa in buono stato locativo
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

Art. 1577 Necessità di riparazioni
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

Art. 1580 Cose pericolose per la salute
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.

Art. 1584 Diritti del conduttore in caso di riparazioni
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre
venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni
stesse e all'entità del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è
necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo
scioglimento del contratto.

Art. 1587 Obbligazioni principali del conduttore
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Spero esserti stato utile...:)
 

mancuso

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
devi ringraziare se non beccate anche loro una denuncia altro che premio.
ma come pagano??? in contanti, con bonifico????
Sarebbe ora di costringerlo a fare le manutenzioni necessarie magari minacciandolo di denunciarlo
per evasione fiscale.
vent'anni che evade con la complicita' degli affittuari, complimenti
moltiplichiamo questo comportamento con quello di altre migliaia di evasori e siamo tutti sistemati ad avere
le tasse sempre altissime.

Ciao Aquirente, mi permetto di dire che esiste una parte debole nel discorso ed è quella dell'affittuario.
Non si puo' parlare di complicità nel momento in cui esiste un soggetto debole.
Il proprietario puo' dire tranquillamente " O cosi' o lo affitto a qualche extracomunitario"..
e il povero affittuario si adegua.

Piuttosto che pensare al bonus di spesa, a mio parere bisognerebbe guardare se i contratti di affitto sono regolarmente registrati, invece, ti proporrei di far applicare (a carico del locatore) quanto disposto dal codice civile...
Ti cito alcuni articoli che possono esserti utili:
CAPO II - Del condominio negli edifici - artt. 117÷1139; CAPO VI - Della locazione - artt. 1571÷1606
Nel particolare quello che dovrebbe risultarti utile sono

Art. 1576 - Mantenimento della cosa in buono stato locativo
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

Art. 1577 Necessità di riparazioni
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

Art. 1580 Cose pericolose per la salute
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.

Art. 1584 Diritti del conduttore in caso di riparazioni
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre
venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni
stesse e all'entità del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è
necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo
scioglimento del contratto.

Art. 1587 Obbligazioni principali del conduttore
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Spero esserti stato utile...:)

:ok::ok::ok::ok::ok::ok::ok:
Grazie mille
 

acquirente

Nuovo Iscritto
Professionista
Ciao Aquirente, mi permetto di dire che esiste una parte debole nel discorso ed è quella dell'affittuario.
Non si puo' parlare di complicità nel momento in cui esiste un soggetto debole.
Il proprietario puo' dire tranquillamente " O cosi' o lo affitto a qualche extracomunitario"..
e il povero affittuario si adegua.



:ok::ok::ok::ok::ok::ok::ok:
Grazie mille

non sono d'accordo, l'affittuario ha diritto che il contratto sia registrato,altro che adeguarsi. o cerca altra casa regolare.
continuiamo a scusare uno o l'altro e questo e' il risultato.
 

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