Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
Per quanto non espressamente previsto nei contratti di locazione ci si rifà sempre alle legislazioni vigenti. Codice Civile e leggi sulle locazione.

Il C.C. prevede, che salvo diversa pattuizione, le spese ordinarie sono a carico del conduttore
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Si è il codice civile, art. 1576, che in assenza di pattuizione indica chi deve eseguire le riparazioni.
Il locatore quelle necessarie (art. 1583) mentre il conduttore quelle di piccola manutenzione (1609, 1621, 2153 e 2764).
Tutto questo per quanto riguarda l'immobile.
Invece per le cose mobili le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono a carico del conduttore.
 

paolo ferraris

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
...e si!...infatti cè un "adagio" che dice...di scrivere (e parlare) sempre lo stretto necessario sui contratti...più sono lunghi e puntigliosi nel dire le cose più è facile trovarvi le "falle"....ehehehe....
 

marco79

Nuovo Iscritto
ok grazie a tutti!!!!!
Ma in caso di silenzio del contratto questo può essere interpretato come "patto contrario" in modo che il conduttore non paghi le spese? :)
 

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