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Si è il codice civile, art. 1576, che in assenza di pattuizione indica chi deve eseguire le riparazioni.
Il locatore quelle necessarie (art. 1583) mentre il conduttore quelle di piccola manutenzione (1609, 1621, 2153 e 2764).
Tutto questo per quanto riguarda l'immobile.
Invece per le cose mobili le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono a carico del conduttore.
...e si!...infatti cè un "adagio" che dice...di scrivere (e parlare) sempre lo stretto necessario sui contratti...più sono lunghi e puntigliosi nel dire le cose più è facile trovarvi le "falle"....ehehehe....
ok grazie a tutti!!!!!
Ma in caso di silenzio del contratto questo può essere interpretato come "patto contrario" in modo che il conduttore non paghi le spese?