Rofern

Nuovo Iscritto
Cari Amici
Posseggo un locale commerciale locato ad una banca , tra 2 anni scade la prima parte dei 6+6 in che modo posso tutelarmi da una rescissione anticipata del contratt?
grazie siete indispensabili in questa jungla:stretta_di_mano:
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
In nessun modo:affermazione: :triste:

con riferimento ai contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo, l’art. 27 ultimo comma della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) prevede che :
“è in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”.
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
in che modo posso tutelarmi da una rescissione anticipata del contratt?

Se hai un doppione delle chiavi impossessati, prima del rilascio dell'immobile, del loro caveau:risata::risata::risata:

Concordo con Antonio.
Devi solo sperare, se ti interessa mantenere invita il contratto, che non ti inviino la disdetta 6 mesi prima della scadenza contrattuale.
 

enrikon

Membro Senior
Comunque per gravi e giustificati motivi, e rispettando un preavviso di 6 mesi, l'inquilino può comunque recedere in qualsiasi momento.
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
O anche perchè, a seguito della notizia che tutti i clienti in un determinato giorno e contemporeaneamente, riscuoteranno i loro danari affidati alle banche.:shock::shock::shock::disappunto::disappunto::disappunto:
Sarà, se effettivamente dovesse accadere, una giornata storica ed immemorabile.:applauso::applauso::applauso:
Ve lo immaginate il consiglio di amministrazione della banca con le toppe in ****:risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata:
 

Sep

Membro Attivo
Agente Immobiliare
In nessun modo:affermazione: :triste:

con riferimento ai contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo, l’art. 27 ultimo comma della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) prevede che :
è in facoltà delle parti consentire contrattualmente...................

Attenzione a questa frase della Legge, perchè se nel contratto questa facoltà non è stata accordata e, quindi, a parte i giustificati motivi ( molto difficili per una Banca, salvo le catastrofiche previsioni di più sopra ) il contratto non si disdice prima dei 6 anni e, se, prima della fine del quinto anno, non giunge sdisdetta, il contratto si rinnova per altri 6.
 

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