giastmi03

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Buongiorno, stamane ho scoperto, facendo un'ispezione patrimoniale, che l'immobile che vorrei acquistare è oggetto di fondo patrimoniale. Ho chiamato il notaio che mi ha confermato che il proprietario ha depositato regolare procura speciale a vendere l'immobile (la moglie di fatto da libertà a lui di vendere l immobile), ho copia della procura in mano e l'atto originale del fondo patrimoniale dove si dice che non è necessario intervento del giudice.
Posso stare tranquilla ad acquistare secondo voi oppure essendoci un figlio minore rischio che sia un ostacolo per la compravendita? Grazie
 

Luna_

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Corretto. Alla costituzione del fondo può essere prevista la derogabilità all aut. del giudice. Non vincolando la vendita dei bene a ragioni di necessità o utilità evidenti. Obbligatorio sarà solo il consenso di entrambi i coniugi anche in presenza di figli minori. E tutto questo lo trovi a scritto nero su bianco nell'atto di costituzione di fondo patrimoniale.
 

giastmi03

Membro Attivo
Privato Cittadino
Sono un po confusa..In altri post su questo argomento ho letto che anche in presenza di questa clausola, se c è figlio minore, serve sempre il giudice tutelare.
Nell atto di fondo patrimoniale non c è nessun riferimento al caso in cui ci sia un minore
 

Luna_

Membro Senior
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Estratto Comitato interregionale consigli notarili triveneto



7) Art. 169 C.C. deroga all’autorizzazione giudiziale
IN PRESENZA DI MINORI
Si ritiene possibile prevedere nell\'atto costitutivo del fondo (ma anche in un atto
modificativo della disciplina dello stesso) la facoltà dei coniugi di alienare, ipoteca¬re, dare
in pegno o comunque vincolare i beni del fondo sen¬za necessità di autorizzazione giudiziale
ai sensi dell\'art. 169 c.c., in presenza di figli minori.
Argomento oggetto di ampio dibattito, in dottrina ed in par¬te in giurisprudenza, è quello
relativo all\'interpretazione dell\'inciso iniziale dell\'art. 169 c.c.: \"Se non è stato
e¬spressamente consentito nell\'atto di costituzione....\"
Ci si chiede, in particolare, se tale inciso contenga una disposizione derogatrice a ciascuna
delle prescrizioni det¬tate dalla norma stessa.
La regola generale in presenza di figli minori è quella del¬l\'alienazione con il consenso
congiunto dei coniugi, previa autorizzazione del Tribunale, nei soli casi di necessità ed utilità
evidente.
L\'orientamento della dottrina maggioritaria e di gran parte della giurisprudenza è per la
piena derogabilità della nor¬ma, nel senso della legittimità della clausola che preveda la
possibilità di disporre dei beni costituiti in fondo pa¬trimoniale, in presenza di figli minori,
senza necessità di autorizzazione giudiziale.
Detta possibilità si ricava da:
- una puntuale esegesi della struttura della norma stessa:
- dal fatto che la deroga all\'intervento dell\'autorità giu¬diziaria non è eccezionale ma è
prevista anche in altre ipo¬tesi, quali, ad esempio, quelle di cui all\'art. 356 II com¬ma c.c. in
materia di curatore speciale, nonché in materia di esecutore testamentario, che potrebbe
essere dispensato dalle autorizzazioni ex artt. 703 c.c. e 747 c.p.c.; e
- dai principi generali in materia di autonomia privata.
Con detta deroga, infatti, viene ripristinato il principio generale secondo il quale i genitori
sono liberi di decide¬re ciò che essi ritengono il meglio per la realizzazione dei bisogni della
famiglia. Il legislatore affida, infatti, ai coniugi il potere di autoregolamentarsi sulla base
del¬l\'accordo.
Il nostro ordinamento non impone, in linea generale, un con¬trollo giudiziario sugli atti
compiuti da genitori aventi ad oggetto i beni personali o comuni, anche se gli stessi possono
avere effetti dirompenti sulla situazione economica della famiglia.
L\'art. 320 c.c. richiede l\'autorizzazione perché i beni non sono di proprietà dei genitori, ma
dei minori.
Non si può, inoltre, ritenere che la possibilità di dispor¬re dei beni senza necessità di
autorizzazione giudiziale si ponga in contrasto con il disposto di cui all\'art. 171 c.c., il quale
(secondo quanto meglio evidenziato nell\'orientamento in materia di scioglimento) disciplina
ipotesi specifiche ben diverse e rappresenta una norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica.
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
ma se anche il notaio ha detto che si può fare....ti fidi di più dei post su internet? Alcuni basta che sanno l'argomento in generale sentenziano.
 

giastmi03

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Privato Cittadino
A dir la verità il notaio mi ha chiesto tutto l atto di fondo patrimoniale in originale, ma l agente immobiliare me ne ha dato solo uno stralcio (quello appunto dove si dice che non serve il giudice,ma non si fa riferimento a nessun minore) perché sono presenti dati sensibili cmq tu stesso mi dici che c è ampio dibattito a riguardo e dipende da come si interpreta la norma...ho capito bene?
 

Luna_

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Professionista
Ti ho postato uno stralcio di uno studio. La clausola deve essere espressa. la questione è dibattuta ma si segue l'opinione prevalente,ad oggi non contrariata dalla giurisprudenza. Dati sensibili....mi viene da ridere...ma se siete in situazione di trattativa fornire l'atto costitutivo di f. patrimoniale è violazione di dati sensibili? o questo agente ha paura di essere scavalcato?

bisogna leggere tutto l'atto non 4 parole
 

giastmi03

Membro Attivo
Privato Cittadino
L’art. 169 c.c. prevede che i beni costituiti in fondo patrimoniale possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o vincolati solo con il consenso di entrambi i coniugi, a meno che gli stessi inseriscano nell’atto di costituzione del fondo la possibilità di disporre di tali beni anche disgiuntamente. Nel caso in cui in famiglia siano presenti figli minori, i coniugi possono alienare il bene solamente con l’autorizzazione del giudice, qualora vi sia necessità od utilità evidente; il bene può altresì essere alienato quando il figlio è minore, senza un provvedimento del giudice, qualora nell’atto costitutivo sia stata prevista la facoltà di ciascun coniuge di alienare o ipotecare i beni con il solo consenso dell’altro.

Secondo una parte della giurisprudenza, tuttavia, la pattuizione contenuta nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, che escluda la necessità dell’autorizzazione di cui all’art. 169 c.c. per il compimento di atti di alienazione dei beni conferiti in fondo patrimoniale, è priva di effetto in caso di presenza di figli minori; ciò in quanto la funzione dell’autorizzazione giudiziaria, prevista dall’art. 169 c.c., sarebbe tesa ad accertare che gli atti di alienazione dei beni del fondo non pregiudichino gli interessi dei minori.

La procedura per richiedere l’autorizzazione giudiziale per l’impiego di beni costituiti in fondo rientra nell’ambito della volontaria giurisdizione ed alla stessa sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 737 e segg. c.c. per i procedimenti in camera di consiglio.

La domanda deve essere presentata al tribunale ordinario del luogo ove è stabilita la residenza familiare o, in difetto, del luogo del domicilio di uno dei coniugi e legittimati a proporre il relativo ricorso sono in primis i coniugi, mentre parte necessaria della procedura in esame è il Pubblico Ministero in forza dell’art. 38, comma 3, disp. att. c.c.

Il Giudice dovrà poi valutare la fondatezza del ricorso sulla base dei criteri previsti dall’art. 169 c.c., ovvero la necessità od utilità evidente ed emettere il relativo provvedimento che potrà contenere anche delle prescrizioni circa modalità del reimpiego.

Le norme in esame non specificano quali effetti giuridici abbia l’atto di disposizione di un bene costituito in fondo patrimoniale compiuto in assenza della necessaria autorizzazione giudiziale e la questione è ancora al centro di un contrasto dottrinale: secondo una parte della dottrina al caso in esame sarebbe applicabile, in via analogica, l’art. 184 c.c. che prevede l’annullabilità degli atti compiuti da un coniuge sui beni senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questi non convalidati; un’altra parte della dottrina ha ritenuto invece più corretta l’applicazione della regola della nullità per violazione di norma imperativa.

L’art. 169 c.c. prevede che coloro i quali costituiscono il fondo patrimoniale possano riservarsi la possibilità di alienare, ipotecare, o vincolare i beni costituiti in fondo patrimoniale discostandosi dai limiti di cui alla predetta norma; non vi è invece alcuna analoga facoltà in capo ai terzi creditori dei coniugi che volessero aggredire il fondo patrimoniale, come evidenziato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13622 del 04 giugno 2010.

Nel caso di specie, nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale era stabilito nella clausola n. 3 che “i beni costituenti il fondo patrimoniale potranno essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati con il solo consenso di entrambi i coniugi, senza necessità di autorizzazione giudiziale“.

La Cassazione concludeva ritenendo che, pur essendovi una parziale eccezione rispetto alle disposizioni dell’art. 169 c.c., “non può affermarsi che i beni del fondo patrimoniale siano stati immessi in un regime di libera commerciabilità, perché in ogni caso è rimasta operativa la previsione del consenso di entrambi i coniugi. Comunque, anche in presenza di una clausola che prevedesse il venir meno di tutte le limitazioni per i coniugi agli atti dispositivi dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ciò non vorrebbe comunque dire che i beni stessi si sarebbero trovati in un regime di libera commerciabilità”.

L’eliminazione pattizia delle limitazioni di cui all’art. 169 c.c., varrebbe, infatti, solo per i coniugi ma non anche per i terzi, i quali non per questo si vedrebbero riconosciuto il diritto di imporre vincoli sui beni in questione; al contrario secondo la Corte l’istituto stesso del fondo patrimoniale sarebbe totalmente snaturato e privato della sua funzione fondamentale di vincolare i beni al perseguimento degli interessi e bisogni familiari
 

giastmi03

Membro Attivo
Privato Cittadino
La clausola presente nell atto dice:"con riferimento all'art.169 del codice civile, viene espressamente precisato tra i coniugi costituenti che i beni in oggetto potranno essere liberamente alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati, senza la necessità di alcuna autorizzazione giudiziale". Sarà sufficiente?
 

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