Umberto Granducato

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Agente Immobiliare
Carissimi Umberto e Maurizio ... oso o non oso? Oso! .... dirvi che sbagliate, almeno in parte.:^^: :innamorato:

Non ho riletto tutto, ma x quanto riguarda la raccomandata a mano lo sapevo: ès critto espressamente dall'ADE che non è consentita.
Per la raccomandata sono comunque d'accordo con maurizio: x i nuovi contratti non va mandata. Io metto una dicitura (credo anche che sia stata postata da un utente di immobilio) dove indico che esercito la facoltà di avvalermi della ced secca, che posso revocarla ogni anno previa comunicazione raccomandata A/R e che in caso di revoca saranno da pagare registro, bolli, risoluzioni ect..
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Adesso siamo d'accordo tutti. E credo proprio di conoscere l'utente di immobilio che suggeriva ...

Comunque, alla faccia del Ministero della Semplificazione, non ha torto Seroli a dire che anche quando i nostri intendono agevolarci la vita, ci pensano poi i soliti apparati a complicarla con una burocrazia infinita.

A me è capitato di portare una comunicazione dati catastali in occasione della scadenza annuale, senza versamento tributi F23 perchè nel frattempo avevo optato per la cedolare, con comunicazione all'inquilino. La circolare dice che l'ADE ne sarà edotta con la successiva dichiarazione dei redditi.

Ma l'ufficio ADE non voleva inizialmente accettarmi il modulo perchè a lei non era mai pervenuta la segnalazione della cedolare ... e poi richiesta di fotocopia del documento d'identità: mi viene il dubbio che lo stato non gli acquisti più la carta, così scrivendo sul retro dei fogli che gli procuriamo tirano avanti.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
nessuno però mi ha detto se con la fidejussione bancaria cambia qualcosa :occhi_al_cielo:

Non ho esperienze dirette ed il provvedimento + circolare non fanno esplicitamente cenno alla presenza della fideiussione.

Però potrei ipotizzare questa risposta:

a) Il Provvedimento del Direttore dell'ADE precisa che la cedolare sostituisce l'imposta di registro. Non fa alcuna distinzione restrittiva sulla natura ed origine di detta imposta
b) La fidejiussione bancaria, essendo fornita da un terzo, rientra nei casi in cui sarebbe dovuto un ulteriore versamento pari allo 0,5% dell'importo garantito.

Il combinato disposto (ma che buffa questa terminologia..) dei due suddetti punti porterebbe a dire che anche questa ulteriore frazione di imposta di registro viene assorbita dall'acconto dlla cedolare secca, che rimane quindi opzionabile.

Poi viene l'aspetto del modulo da utilizzare in fase di "registrazione":
c) Il Siria è ammesso quando il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione, e pertanto non contiene ulteriori pattuizioni: i danti ed aventi causa, <= a tre, sono solo i locatori ed i conduttori.
d) Il modello 69 si usa in tutti i casi diverso da quelli previsti per Siria.

Anche qui penso quindi debba essere compilato il modello 69: e forse la procedura di registrazione con fidejussione resta invariata, sia che ci sia cedolare, che no. Forse tra i danti causa deve essere citata la banca garante: il codice negozio probabilmente lo completerà l'ADE (Quadro C)

Come controprova basterebbe sapere cosa veniva indicato sul Mod.69 prima della cedolare, quando si era in presenza di fidejussione.
 

perri65

Nuovo Iscritto
..... scusate l'intrusione !!!!!!!
Io nel mese di giugno ho optato per la cedolare secca, ma la comunicazione all'inquilino l'ho data con raccomandata a mano, considerato che l'appartamento si trova all'interno dello stesso stabile.
Ho sbagliato ?????
.... eventualmente come posso rimediare ?????
Grazie e Tanti auguri a tutti
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Purtroppo la circolare n°26/E del 1° giugno 2011 richiede l'invio della raccomandata postale a pena di inammissibilità al regime della cedolare (par. 2.3 "E' esclusa la validità ai fini in esame della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore.".

A puro titolo di informazione, ricordo, comunque, che i precedenti strumenti normativi (D.Lgs. n°23 del 14 marzo 2011 e Provvedimento Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011) prevedevano che il conduttore dovesse essere informato della scelta operata dal locatore a mezzo di lettera raccomandata, non entrando nel merito della stessa.

Chi avesse eseguito una raccomandata a mano prima del 1° giugno potrebbe, quindi, far valere il principio del rispetto delle finalità della previsione legislativa, nonché la tutela della buona fede nella applicazione di una norma di legge, in assenza di chiarimenti ufficiali, di fatto pervenuti in data successiva (1° giugno 2011). Chi, invece, dopo tale data, non avesse ottemperato a tale obbligo, per via postale, temo (e spero tanto di essere smentita) non abbia rimedi, anche se personalmente ritengo che la scelta della cedolare si sia manifestata, in primo luogo, con il pagamento degli acconti, ma, di fatto, esplichi compiutamente i suoi effetti solo l'anno prossimo, in sede di dichiarazione dei redditi, rimanendo la raccomandata di rito all'inquilino solo una condizione d'accesso. Sarebbe, in ogni caso, opportuno un chiarimento ufficiale della correttezza di questa interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
 

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