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LEGGE SUL CONDONO 326/2003 ART. 32 COMMA 25
Le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla presente normativa, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi

L'ART. 40 DELLA 47/85 RICADE NEL CAPO IV E' STATO RIBADITO ED ADEGUATO NELLA LEGGE SUL CONDONO DEL 2003.
la ratio della norma (...si dice così no??) è quella che, detta in parole povere, un tribunale non potrebbe autorizzare la vendita di un cespite illegittimo. la procedura giusta, a mio avviso, sarebbe quella di ripristinare lo stato dei luoghi autorizzato a spese dell'esecutato per poi procedere con la vendita all'asta; ma la norma prevede altro.

Premesso che non sono molto pratico dell'argomento:
parliamo di un immobile che ha 2 appartamenti (A/3), su due livelli, secondo bando vendita e secondo catasto.
Secondo catasto comunale uno dei due è A/10. Tale difformità è presentata solo oggi, poco prima di procedere alla stipula dell'atto notarile.
 

antonellifederico

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QUELLO CHE CONTA E' IL CONTENUTO DELL'ARCHIVIO DEL COMUNE.
vediamo se ho capito bene...: nel bando dell'asta vengono venduti due appartamenti (A/3);
consultando l'archivio del comune il progetto autorizzato prevede n. 1 A/3 e n. 1 A/10.

giusto?
 

antonellifederico

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quindi puoi convalidare quanto contenuto nel bando dell'asta e sanare come precedentemente detto.
ricorda che la domanda di sanatoria la devi presentare perentoriamente entro 120 giorni dal decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione immobiliare.
successivamente vai in catasto e cambi la destinazione d'uso dell'A/10 in A/3 motivando la variazione con la domanda di condono od il decreto di trasferimento.
una domanda: ma il CTU quando ha stimato l'immobile ha tenuto in considerazione i costi della sanatoria?
 

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Agente Immobiliare
quindi puoi convalidare quanto contenuto nel bando dell'asta e sanare come precedentemente detto.
ricorda che la domanda di sanatoria la devi presentare perentoriamente entro 120 giorni dal decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione immobiliare.
successivamente vai in catasto e cambi la destinazione d'uso dell'A/10 in A/3 motivando la variazione con la domanda di condono od il decreto di trasferimento.
una domanda: ma il CTU quando ha stimato l'immobile ha tenuto in considerazione i costi della sanatoria?

Nessuno ha stimato nulla perchè fino a questo momento la differenza rispetto a quanto risultava al catasto nessno l'aveva verificata.

Quindi mi stai dicendo che potrò successivamente sanare senza problemi la differente destinazione? (Scusami ma potrei scriverti in prv?)
 

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Agente Immobiliare
Ti ringrazio,
sono senza parole anch'io per la vicenda, anche perchè è la prima volta che partecipo ad un'asta e per quanto ne sappia rappresenterebbe l'acquisto meno problematico possibile.
Eppure... sono curioso di capire come e quando finirà ma soprattutto se verranno fuori costi aggiuntivi per me:
la responsabilità di chi ha gestito questa situazione anomala non è perseguibile o risarcibile?
 

antonellifederico

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così a naso direi che come costi aggiuntivi saranno quelli del condono (gli oneri da pagare al comune), quelli per il professionista che incaricherai (dedazione del progetto e accatastamento).

generalmente il CTU, previo quesito posto dal giudice (tipo: dica il CTU se eventuali difformità sono sanabili o meno), inserisce i costi per la sanatoria nella perizia e li detrae dal valore del fabbricato abbassando così la base d'asta; ma se il giudice non ha posto il quesito difficilmente il CTU inserirà questo capitolo di spesa
 

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Agente Immobiliare
così a naso direi che come costi aggiuntivi saranno quelli del condono (gli oneri da pagare al comune), quelli per il professionista che incaricherai (dedazione del progetto e accatastamento).

generalmente il CTU, previo quesito posto dal giudice (tipo: dica il CTU se eventuali difformità sono sanabili o meno), inserisce i costi per la sanatoria nella perizia e li detrae dal valore del fabbricato abbassando così la base d'asta; ma se il giudice non ha posto il quesito difficilmente il CTU inserirà questo capitolo di spesa

Sempre a naso, considerando i soli oneri da pagare al comune?
La sanatoria o per come la considero io la difformità, comunque sia potrà rendere l'A/10... A/3, giusto?
 

antonellifederico

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si, oltretutto ho trovato sul testo unico dell'edilizia DPR 380/01 l'articolo 46 comma 5 in cui si ribadisce la possibilità di presentare permessi di costruire in sanatoria per immonbili oggetto di procedure esecutive immobiliari a condizione di presentare la richiesta entro 120 giorni dal decretro di trasferimento del giudice esecutore.
 

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