Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Se la variazione riguarda solo l'intestazione del contratto (trattasi, nella fattispecie, non di una cessione/subentro, bensì di una variazione di contratto, aggiungendo un nuovo conduttore ai conduttori preesistenti), basta presentare in Agenzia:

1. Una dichiarazione in duplice copia (allegando una marca da bollo da € 14,62 per copia) in cui le parti (locatore e conduttori, specificatamente e nominativamente indicati all'atto iniziale della locazione) concordano, in riferimento al contratto registrato in data.....presso l'Agenzia delle Entrate di....estremi di registrazione...., che al conduttore X e al conduttore Y viene aggiunto il conduttore Z, fermo restando tutti gli altri articoli in contratto.

2. Modello F23 - codice tributo 109T (imposta di registro per atti e denunce) - importo fisso € 67,00.

3. Modello 69 - TIPOLOGIA DELL'ATTO: VARIAZIONE IN CONTRATTO DI LOCAZIONE + gli estremi dell'atto.

Oggi sono andata all'Ade e sono tornata in stato confusionale:shock:.
Ho presentato una variazione del contratto di locazione, cioé si aggiunge un nuovo conduttore a quelli preesistenti ed essendoci una cedolare secca in corso, pensavo di non pagare niente, invece mi hanno spiegato che loro la chiamano CESSIONE e non VARIAZIONE e quindi c'era l'imposta da pagare di € 67,00:shock:
Come la mettiamo?:shock:
 

studiopci

Membro Storico
In uno Stato che ha partorito la tassa sull'ombra proiettata dall'insegna a bandiera, ti meravigli di questo... oramai la parola d'ordine è " pagare, pagare, pagare " come e perchè non interessa...
 

Miromiro

Membro Attivo
Privato Cittadino
indipendentemente dall'opzione o meno della cedolare secca, per qualsiasi variazione ad un contratto di locazione in essere ( subentro, risoluzione, variazione concordata del canone etc) viene richesto il pagamento di un importo fisso di € 67,00, mediante F23
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
No cittadino Miromiro, con l'opzione della cedolare secca si paga solo la cessione e le variazioni riguardano solo le modifiche di alcuni elementi quali i soggetti o il termine finale di efficacia.:occhi_al_cielo:
 

Miromiro

Membro Attivo
Privato Cittadino
si, infatti. Forse non mi sono espressa bene: a me e' capitato con quello che chiamano subentro ( cioe cambio di conduttori, es: nel caso di studenti, uno esce e l'altro entra, oppure se ne aggiunge uno agli esistenti), con la risoluzione del contratto da parte del conduttore ( cessione), con la diminuzione concordata con il conduttore del canone .

E' l'imposta di registro che non si paga.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Oggi sono andata all'Ade e sono tornata in stato confusionale:shock:. Ho presentato una variazione del contratto di locazione, cioé si aggiunge un nuovo conduttore a quelli preesistenti ed essendoci una cedolare secca in corso, pensavo di non pagare niente, invece mi hanno spiegato che loro la chiamano CESSIONE e non VARIAZIONE e quindi c'era l'imposta da pagare di € 67,00:shock:
Come la mettiamo?:shock:



Non ricordo esattamente cosa abbia fumato il 3 novembre 2011....:sorrisone: in ogni caso, credo vi debba delle scuse. In particolare a Limpida. Comprendo lo stato confusionale (alimentato – debbo ammettere - dall’ambiguità del mio post). Sono ottusa, ma non così ostinata da non ammettere i miei sbagli. Per farmi perdonare dalla nostra marziana, provo allora a chiarire:

Perché un nuovo conduttore venga ad aggiungersi in una convivenza composta da una pluralità di altri conduttori è necessario che questi ultimi (conduttori cedenti) cedano, appunto, il contratto – per la loro quota-parte – al presunto cessionario. Qualora ciò avvenga, la cessione del contratto rappresenta una modifica dello stesso, come tale da portare a registrazione nei modi precisati al #12.

Esempio: contratto cointestato ai soggetti A, B, C - si aggiunge in contratto il soggetto D – A, B, C cedono rispettivamente parte della loro quota di contratto (33,33%) a D, con il risultato che dopo la cessione ogni conduttore detiene il 25% del contratto.

Ora, in TIPOLOGIA DELL’ATTO del quadro B si può indifferentemente scrivere (a puro titolo esemplificativo):

a) VARIAZIONE IN CONTRATTO

b) MODIFICA IN CONTRATTO

c) AGGIUNTA NUOVO CONDUTTORE (N°ORD.4)

d) ……………. ……………… …………………..

L’importante, però, è che in ADEMPIMENTO venga barrata la casella CESSIONE, perché è di cessione che stiamo parlando (accidenti a me e alla sciagurata frase “Se la variazione riguarda solo l'intestazione del contratto (trattasi, nella fattispecie, non di una cessione/subentro, bensì di una variazione di contratto, aggiungendo un nuovo conduttore ai conduttori preesistenti:disappunto: )

Pertanto:

N°ORD: 1 = A (conduttore cedente)
N°ORD. 2 = B (conduttore cedente)
N°ORD. 3 = C (conduttore cedente)
N°ORD. 4 = D (conduttore cessionario)

Note finali

a) I modelli F23 e 69 rispecchiano la situazione determinatasi dalla cessione a seguito dell’entrata di un nuovo conduttore (subentro o aggiunta), pertanto:

- nel campo 5 del mod. F23 vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del conduttore cessionario;
- nel quadro B del mod. 69 vanno indicati i dati anagrafici, il codice e domicilio fiscale del locatore e di coloro che occupano l’immobile, ossia dei conduttori cedenti (che rimangono) e del conduttore cessionario: benché continuino a sussistere comportamenti difformi osservati dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria, il soggetto giuridico cedente che esce non dovrebe comparire nel suddetto modello.

b) Nel caso di CESSIONE – giova ricordare - vanno compilati solo i primi due fogli del mod. 69: salvo delega, non va compilato il terzo foglio contenente il quadro F perché, in sede di cessione, non si può optare per la cedolare secca e la categoria catastale e le relativa rendita sono già state recepite dall’Agenzia in sede di registrazione dell’atto.

c) La CESSIONE è per contratto, non per soggetto giuridico: conseguentemente, se subentrano due conduttori al posto di altri due conduttori che escono ovvero se si aggiungono due conduttori ad altri conduttori che rimangono, la cessione è unica e si paga un’unica imposta di registro = euro 67,00 (non euro 67,00 X 2 = 134,00).

d) Si parla in genere di VARIAZIONE DI CONTRATTO quando vengono a mutarsi le correlative obbligazioni ovvero le condizioni del rapporto contrattuale. Detta variazione (modifica clausola contrattuale, variazione del canone ecc.) è soggetta all’imposta di registro nella misura fissa pari ad euro 67,00 - cod. trib. 109T (imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce) da indicare nel mod. F23. E’ da osservare, tuttavia, che la variazione di contratto è soggetta all’imposta di registro nella misura fissa pari ad euro 67,00 anche in cedolare, in quanto – come ha precisato il Direttore regionale dell’Emilia Romagna - non costituisce una delle fattispecie per cui, in caso di opzione per la cedolare secca, non ne è dovuto il versamento (istanza di interpello sul trattamento fiscale da applicarsi in variazione al ribasso del canone in regime opzionale di cedolare – Agenzia delle Entrate Direzione Normativa dell’Emilia Romagna - prot. N°909-15287/2012).

Ho detto abbastanza. Chiudo qui per oggi. E mi ritiro in un eremo montano a espiare le mie colpe...

Penny:amore:
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
ehm,ehm, aspetta un po' ma.....in questo caso, i numeri ordinari non dovrebbero essere 5 ( compreso il locatore)?:occhi_al_cielo:


Mi puoi trovare sul dizionario alla voce “Distrazione s. f.”. Be’, meno male almeno che poi mi sono corretta….Non ci sono più dubbi, ormai: sono da rottamare… Ritorno nel mio eremo a meditare sugli umani destini…
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Hai capito ora perché sono sempre così stringata?;)
Con la fretta che ho sempre, riempirei "immobilio" di errori dis e sovr umani!:^^:
 

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