giggio

Nuovo Iscritto
salve a tutti,
sono 3 anni che cerchiamo di cambiare l'amministratore per gravissime inadempienze del suo mandato (non fa le assemblee, dimentica di pagare le bollette, non si fa pagare dai morosi pretendendo che paghino gli altri, sta usando 2 tabelle millesimali per la ripartizioni delle spese quando l'assemblea aveva chiesto il ripristino della vecchia tabella, ecc. ecc. ecc.)
C'è sempre la maggioranza (gli altri condomini sono assenti), chiediamo l'assemblea, ma ogni volta se ne esce con balle sempre più grosse, che vi risparmio, approfittandosi dell'ignoranza di molti di noi, inoltre intimorisce i soggetti più deboli che al dunque si astengono togliendoci la maggioranza e infine spaventa i potenziali amministratori entranti.
Nell'ultima assemblea si è vantato addirittura del fatto che l'amministratore dell'anno prima gli aveva scritto una mail con la quale dichiarava di dimettersi, pur non essendo neppure messo a verbale la sua nomina.
E vi assicuro che trovare qualcuno che si faccia carico dei pasticci creati dall'attuale amministratore è un'impresa ardua.
Ci sarebbe molto da dire circa la sua malafede, ma chiudo con questa perla: si è addirittura fatto delegare dal moroso per montare il suo castello di bugie e inganni.

Alla fine noi stupidamente abbiamo sempre approvato tutto: consuntivo, preventivo, fondo cassa e conferma amministratore.

ci sono gli estremi per una denuncia per truffa, violenza psicologica e minacce?
quali sarebbero le conseguenze per noi e per lui?
altre possibilità?
visto che non si tratta di un caso isolato ma è un incapace patentato avendo perso una miriade di condomini subito dopo averli acquisiti, si può farlo "interdire" in modo che non nuocia più a nessuno?

grazie
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Alla fine noi stupidamente abbiamo sempre approvato tutto: consuntivo, preventivo, fondo cassa e conferma amministratore.


Credo che il punto fondamentale sia questo.
E denunciare di essere degli incapaci di intendere e di volere non mi pare una grande idea...
 
S

smoker

Ospite
visto che non si tratta di un caso isolato ma è un incapace patentato avendo perso una miriade di condomini subito dopo averli acquisiti, si può farlo "interdire" in modo che non nuocia più a nessuno?

revoca giudiziale, non è obbligatoria l' assistenza tecnica dell' avvocato.... qualora sbagliassi e non dimostrassi la mala gestio dell' amministratore rischi di essere condannato alle spese........ come dici tu appaiono evidenti e soprattutto gravi le irregolarità.......
Alla fine noi stupidamente abbiamo sempre approvato tutto: consuntivo, preventivo, fondo cassa e conferma amministratore.

almeno tu vota contro la nomina..... se non ti piace l' amministratore........


Smoker
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Votare contro e far e mettere nel verbale il nome di chi ha votato contro ed a favore : lo prevede la Legge.
Lui è ignorante ma approfitta della vostra "ignoranza".
Non è mia intenzione offendere te e gli altri, ma non avete il senso del "diritto di proprietà" come sancito e tutelato dal Codice Civile.
Forse a ben pensare, il dichiaravi "incapaci di volere", sarebbe un atto di sincerità.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
ci sono gli estremi per una denuncia per truffa, violenza psicologica e minacce?
quali sarebbero le conseguenze per noi e per lui?
altre possibilità?
visto che non si tratta di un caso isolato ma è un incapace patentato avendo perso una miriade di condomini subito dopo averli acquisiti, si può farlo "interdire" in modo che non nuocia più a nessuno?


L’amministratore può essere revocato dalla vostra assemblea condominiale con la stessa maggioranza richiesta per la nomina, salvo che il regolamento non regolamenti diversamente in proposito: la revoca può avvenire in qualsiasi momento e anche senza motivo alcuno.

L’amministratore può inoltre essere revocato motivatamente dall’autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino se vi sono fondati sospetti di “gravi irregolarità” (art. 1129, terzo comma, cod. civ.) e, se il suo ricorso ha esito positivo, avrà diritto di rivalsa nei confronti del condominio che ne aveva disatteso la richiesta.

La legge di riforma del condominio, approvata dal Parlamento il 20 novembre dello scorso anno - a cui ti rimando - ha individuato una copiosa quantità di “gravi irregolarità” fra cui l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale e il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore e la mancata esecuzione di delibere assembleari Questo lungo elenco, comunque, è puramente indicativo, nel senso che i giudici possono liberamente aggiungerne altri a loro insindacabile giudizio.

Il concetto di “gravi irregolarità” sembra connesso per i tribunali a quello di dolo o colpa grave, per esempio quando vi siano forti indizi che l’amministratore stia agendo deliberatamente per il soddisfacimento di interessi propri. E quasi tutte le decisioni giurisprudenziali sembrano per ora marciare in questa direzione, dando un’interpretazione restrittiva dell’art. 1129, legata ad un danno immediato o perlomeno un pericolo di danno per il condominio. Pertanto, una denuncia penale finisce per essere spesso, se non indispensabile, perlomeno consigliabile, prima di ottenere la revoca.

La procedura per la revoca non è, per certi aspetti, delle più lineari. La Cassazione ha affermato che la richiesta di revoca da parte anche di un solo condomino può anticipare anche la deliberazione dell’assemblea condominiale eventualmente inerte, anzi, può persino essere in contrasto con l’espressa volontà della maggioranza dei condomini di conservare il suo posto all’amministratore.

Non è nemmeno necessaria la partecipazione al giudizio del condominio o degli altri condomini. Il condomino ricorrente deve comunque farsi assistere da un legale, in quanto è comunque previsto un contradditorio (va sentito l’amministratore). Ai sensi dell’art. 64 disp. att. cod. civ., sulla revoca decide, con decreto motivato, sentito l’amministratore stesso, il tribunale in Camera di consiglio. E’ possibile, entro dieci giorni dalla notificazione del decreto, proporre reclamo al decreto della Corte d’Appello. Si tratta di un provvedimento cautelare, di ordinaria giurisdizione. Ciò significa, in soldoni, che non è un vero giudizio tra le parti in causa, che dia ragione a una e torto all’altra, ma di una decisione sostanzialmente “amministrativa” di carattere eccezionale e urgente, a fronte del pericolo di grave danno derivante dalla determinata condotta dell’amministratore. Ciò porta alcune conseguenze giuridiche piuttosto “strane”:

a) tale decreto in Camera di Consiglio è impugnabile in Corte d’Appello e in Cassazione;

b) essendo un determinazione discrezionale del giudice non esclude che altri, per es. l’amministratore, ricorrano ad un processo ordinario per dirimere la questione, destinato a concludersi con una “normale” sentenza, che riguarderà per l’amministratore la richiesta di un eventuale risarcimento (non esistendo un suo diritto a permanere in carica).

Più esattamente, secondo le Sezioni Unite, il fatto che il decreto abbia rilevato gravi mancanze dell’amministratore, permette di presumere la “buona causa” del suo licenziamento d’ufficio e di non risarcirlo. Tuttavia, se l’amministratore riesce a farsi dare ragione da un giudice in un processo ordinario, potrà pretendere il suo risarcimento, senza che una sentenza a lui favorevole entri formalmente in contraddizione con il decreto in Camera di consiglio, che si può tranquillamente ignorare. Misteri iniziatici delle procedure giuridiche… Il risarcimento potrà essere richiesto a chi ha promosso l’azione di revoca e non a tutto il condominio.
 

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