Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
Prendo spunto da altri topic per sollevare una questione meramente formale, che a volte però può dare problematiche nella vita di un condominio di nuova costruzione.

Quando si acquista un immobile di nuova costruzione è in uso che il costruttore NOMINI un amministratore, che poi i vari condomini si ritrovano e difficilemnte cambiano.

Bene, per il codice civile e per la supema corte d cassazione, l'amministratore può essere nominato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE, dall'assamble condominiale con le relative maggioranze, 500 millesimi e maggioranza dei parecipanti il condominio.

Quindi a prassi corretta sarebbe che quando gli immobili venduti arrivano alla quota prevista per l'obbligatorietà della costituzione in condominio, si riunisca una prima assemblea e si nomini un amministratore.

Chiaramente non lo fa nessuno, men chemeno i costruttori, che nominano sempre un amministratore di loro fiducia che fa chiaramente in toto i suoi interessi nella gestione post vendita

Sappiate che tutti gli atti compiuti da quell'amministratore sono viziati da nullità
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Vado a memoria dalle reminiscenze del corso da AI ...
... quando si acquista un immobile nuovo si accetta il regolamento "contrattuale", predisposto dal costruttore (l'accettazione di tale regolamento è obbligatoria per dar luogo alla vendita :fico: )
Stabilito questo, nessuno obbliga i condomini ad accontentarsi dell'amministratore nominato dal costruttore che mi sembra anche che, proprio perchè nominato in circostanze stra-ordinarie, rimanga in carica per un periodo inferiore a quello standard. Una volta terminato questo periodo (quello che sia), i condomini possono eleggere l'amministratore di loro fiducia ...... e se non lo fanno?

"Faber est suae quisque fortunae" (Ognuno è artefice del suo destino) - Appio Claudio
che cultura, eh? :risata: :risata: :risata:

;)
 

Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
Il regolamento contrattuale è una cosa, l'amministratore nominato dal costruttore è un'altra. Poi è chiaro che alla prima assemblea si può cambiare l'amministratore.
 

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