barsotti armando

Membro Attivo
Agente Immobiliare
BUONGIORNO A TUTTI I NAVIGATORI di IMMOBILIO

chi scrive è ARMANDO BARSOTTI responsabile UFFICIO STUDI FIAIP con Delega consulenza ANTIRICICLAGGIO
LA FIAIP è l'unica asscoiazione di categoria che si è interessata nell'anno 2006 con MEF e UIC per problematiche interpretative e di snellimento in materia antiriciclaggio infatti non a caso le varie FAQ UIC sono state promosse solo da FIAIP ;
FIAIP ha inoltrato al MEF dopo il Dlgs 231/2007 ovvero recepimneto III Direttiva comunitaria Antiriciclaggio specifici quesitio a chiarimento ai quali la risposta è arrivata solo in mod parziale a maggio 2009 pubblicamente dichiarata nel convegno di roma con l'intefvento del dott MARESCA del MEF e per chi fosse associato Fiaip tale video è disponibile nell'area intranet Fiaip antiriciclaggio ;
Cerco di rispondere alle varie domande presenti sull'argomento :

Perchè il decreto parla di operazioni e non di scritture private di natura negoziale e/o contratti ??? perchè la pmateria di antiriciclaggio principalmnete tende a moonitorare le operazioni dfinanziarie ed inparticolare nasce dal 1991 per tutti gli adempimneti nel mondo bancario quindi si evolve nel tempo sempre con riferimneto a operazioni che possano generare movimenti finanziari ;

Il MEF ad aprile 2009 ha risposto a FIAIp in merito al momento impositivo per il quale scatta l'obbligo di adempiere per il soggetto obbligato agente immobiliare ovvero :

In riferimento all’interpretazione autentica sugli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231/2007 arriva la risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze a Fiaip. In particolare viene precisato che nell’ambito dell’attività quotidiana dell’agente immobiliare l’obbligo di acquisire i dati necessari per l’identificazione del cliente per l’adeguata verifica dello stesso non sorgono al momento dell’incarico di vendita ma bensì al buon esito dello stesso e, quindi, alla conclusione dei relativi contratti ovvero delle scritture private di natura negoziale riferite alla compravendita immobiliare, alla locazione alla cessione/affitto d’azienda, poiché solo allora si ha l’effettiva instaurazione del rapporto.

Il MEF ad aprile 2009 ha risposto a FIAIP in merito all'applicabilità degli obblighi nell'ipotesi di contratti di locazione ,si evidenzia come ,a seguito delle innovazioni del dettato normativo,l'obbligo di dar corso agli adempimneti previsti dalla normativa DLGS 231/2007 sussiste anche per i contratti di locazione e di cessione di azienda diversamnete dalla previgente normativa ; tutto questo significa sempre nel rispetto dell soglia minina di valore di riferimneto ovvero Euro 15.000,00 somma di riferimento sulla quale il MEF non si è espresso in modo lecito e FIASIP suggerisce di prendere come riferimneto il valore del contratto se di periodo inferiore ad 1 anno e se invece superiore il valore finanziario di riferimeneto al canone annuale e magari anche al versamnetod el deposito cauzionale , questo escluisvamnete perchè se si dovesse prendere a riferimneto il valore del contratto di locazione nella sua interezza complessiva ovvero 4 anni + 4 anni per le locazioni residenziale e 6 anni + 6 anni per le locazioni ad uso diverso significherebbe che tutti i contratti di locazione in questa interpretazione suopererebbero la soglia di riferimneto e per tutti questi contratti scatterebbero gli obblighi di adempimneti anntiriciclaggio per gli agenti immobiliari ; Al fine cmounque di chiarezza questa è una nostra interpretazione sulla quale ogni soggetto obbligato dovrà riflettere e decidere sulla scelta dell'applicabilità deglia dempimenti stessi ;

Il Ministero precisa altresì che a seguito della III direttiva comunitaria gli agenti immobiliari dovranno dar corso agli adempimenti per le attività per le attività sopra descritte in modo innovativo e comunque diverso dalla previgente regolamentazione.
In particolare questa III direttiva nel rafforzare la necessità di piena conoscenza della clientela, al fine di aiutare i rapporti con riciclatori, e/o terroristi ha precisato al riguardo, che la consultazione delle BLACK LIST, in riferimento agli obblighi della adeguata verifica della clientela, sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, sia una ulteriore attività di verifica connessa ad una scelta soggettiva del destinatario della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, ma obbligatoria al fine del rispetto del principio di commisurare il grado di “Rischio” del cliente,


L’ufficio studi Fiaip auspica che il MEF prontamente, possa contribuire al completamento delle interpretazioni autentiche in merito agli adempimenti antiriciclaggio a carico degli agenti immobiliari e dei mediatori creditizi anche prima della pubblicazione del D.Lgs correttivo di quello vigente.

Fiaip ha comunque provveduto all’elaborazione un documento a disposizione esclusivamente dei propri associati, descrittivo e sommario delle procedure illustrate, pratico nella presentazione e nell’illustrazione delle varie casistiche di attività quotidiane il tutto con il più ampio riferimento anche alle normative, adempimenti obblighi di cui al decreto legislativo 196/2003 in materia di privacy.

Sono già disponibili nell'area intranet fiaip antiriciclaggio per gli associati Fiaip la collana delle “guide”a cura dell’ufficio studi Fiaip con particolare riferimento alle collaborazioni agli incarichi e alle deleghe, ai dipendenti o collaboratori all’interno della struttura dell’agenzia stessa con indicate le corrispondenze in materia di adempimenti di cui al D.Lgs privacy. Si tratta di suggerimenti, modelli e modulistica utili e indispensabili per adempiere agli obblighi.

Ogni associato Fiaip deve sentirsi orgoglioso di appartenere a questa Federazione che è l’unica che sin dalla II direttiva in materia di antiriciclaggio si è attivata per i convegni nazionali, regionali e provinciali anche in collaborazione con lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze per dare i servizi necessari di informazione autentica agli associati, agenti immobiliari e mediatori creditizi.

Siamo fra l’altro l’unica associazione in assoluto che ha messo a disposizione modulistica e registri cartacei regolarmente validati da esperti di settore, oltre all’archivio unico informatico e alla consultazione in convenzione delle black list.

FIAIP è altresi l'unica associazione di categoria che è già "PRONTE" a divulgare l'illustrazione delle novelle ed interpretazioni introdotte al c.d. Dlgs Correttivo al Dlgs.231/2007 già approvato recentemente dal consiglio dei ministri in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in recepimento della Direttiva comunitaria 2005/65 sempre in materia di Antiriciclaggio.

Armando Barsotti
Responsabile Ufficio Studi Fiaip

SE QUALCHE COLLEGA AGENTE IMMOBILIARE E MEDIATORE CREDITIZIO avesse bisogno di chiarimneto mi preme ricordare che esiste in rea myFIAIP un servzio ESPERTO RISPIONBDE in materia Antiriciclaggio
 

il Custode

Custode del Forum
Membro dello Staff
SE QUALCHE COLLEGA AGENTE IMMOBILIARE E MEDIATORE CREDITIZIO avesse bisogno di chiarimneto mi preme ricordare che esiste in rea myFIAIP un servzio ESPERTO RISPIONBDE in materia Antiriciclaggio

Caro Armando ti ringrazio di cuore per la vostra azione presso le istituzioni e soprattutto per averle condivise col forum.
Auspico nell'interesse di tutta la categoria e per il miglioramento della percezione che hanno i privati cittadini degli agenti immobiliari e della loro preparazione professionale che questo non rimanga un episodio isolato e di ricevere in futuro altre preziose informazioni dal vostro Ufficio Studi.
:applauso:
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
barsotti scrive:
.... Al fine cmounque di chiarezza questa è una nostra interpretazione sulla quale ogni soggetto obbligato dovrà riflettere e decidere sulla scelta dell'applicabilità deglia dempimenti stessi ;

Secondo me era meglio che la FIAIP non prendeva posizione su questo argomento, non avendo certezza!!!!
 
I

Id0

Ospite
Io la penso in modo contrario, Antonio, dove non c'è certezza invece le federazioni DEVONO prendere iniziativa, posizione e farsene carico e forza.

Chiaro che nel momento venisse contestato il comportamento consigliato a uno o più associati, FIAIP dovrà difenderne l'operato come il risultato di una linea comune, arrivando a difenderlo nelle sedi opportune quando venga chiamato a rispondervi, denunciando il vuoto legislativo ch eha portato a quella presa di posizione.

Gli associati DEVONO lavorare, quindi DEVONO poter avere la certezza che stanno facendo una cosa come il legislatore comanda.. se questi è incapace qualcuno deve risolvere, la federazione ha fatto bene a fare il suo mestiere.

Per chi non è associato: ciccia! Se si mette nei guai seguendo lo stesso ragionamento che fiaip propone, affronterà da solo le eventuali conseguenze. ;)

Ecco che allora le associazioni acquisirebbero il valore che devono avere.
 

barsotti armando

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Antonio-PT » 36 minuti fa

barsotti scrive:
.... Al fine cmounque di chiarezza questa è una nostra interpretazione sulla quale ogni soggetto obbligato dovrà riflettere e decidere sulla scelta dell'applicabilità deglia dempimenti stessi ;Secondo me era meglio che la FIAIP non prendeva posizione su questo argomento, non avendo certezza!!!!

RISPOSTA :
ARMANDO BARSOTTI UFFICIOSTUDI FIAIP

credo sinceramente che ogni partecipante al forum debba scrivere proprio nome e cognone senza usare scehrmatura solo per trasparenza e certezza della fonte di informazione

la FIAIp ha già avuto prova di giusta interpreatzione autentica infatti sin dal gennaio 2008 l'ufficio studi ha confermato che per " operazioni-rapporti continuativi" ai sensi del Dlgs231/2007 III Direttiva si dovevano classificare fino a prova contraria fonte MEF anche le locazioni cessioni affitti di azinede etc ovvero tutte gli affari di cui anche alle scritture private di natura negoziale se intermediate da agente immobliare ..........il MEF ad aprile 2009 ha confermato tale interpretazione ...........
in merioto alle locazioni se il valore di riferimneto fosse quello dell'intero contratto tutte le locazione andrebbero a generare l'obbligo di adempiere per gli agenti immobiliari ...........quindi il valore soglia di euro 15.000,00 sarebbe sempre superato ...........
Noi riteniamo che comunque tale interpretazione sia oculata ma non probatoria ma vi anticipiamo a tal fine che prossimamnete su uno dei quotidiari più importanti di economia e finazna uscirà l'illustrazione della interpretazione autentica sostenuta da FIAIp sugli adempimenti antiriciclaggio in materia di loacazione a cura di un illustrissimo personaggio cultore della materia antiriciclaggio
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
gentile barsotti,
il mio nome e cognome e numero di iscrizione al ruolo sono noti al custode di questo blog.

Secondo me una interpetrazione oculata ma non probatoria, potrebbe essere quella di registrare tutti i contratti di locazione che come valore di riferimento viene preso la somma dell'intero contratto più deposito cauzionale.

Gentilmente mi può spiegare perchè questa interpetrazione è sbagliata!!!!!!!!!
 

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