davideboschi

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Nei (pochi) casi in cui sono riuscito ad aggiudicarmi un immobile all'asta, l'ingiunzione di liberazione era sempre inserita come capoverso nel decreto di trasferimento. Quindi nel caso di immobili occupati senza titolo, sono stato io a dovermi dar da fare per liberarlo.
Nella pratica , sono alcuni mesi di abitazione gratis per l'occupante che, sapendo di essere incapiente, resta in casa più che può senza pagare né mutuo, né affitto, né spese condominiali, e nei limiti del rischio che gli taglino le utenze, nemmeno le bollette.
 

Avv Luigi Polidoro

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In moltissimi tribunali è così, Bagudi.
Però il fatto è che la riforma non ha innovato alcunché.
Il 560 cpc è rimasta immutato, sotto il profilo dei presupposto generali per l'ordine di liberazione.
 

davideboschi

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Mi sembra di capire che si prefiguri questa possibilità anche se ad abitare l'immobile è l'esecutato...
In moltissimi tribunali è così, Bagudi.
Confermo.
Ho dimenticato di aggiungere, ma questo va da sé, che mostrare all'occupante senza titolo il decreto di trasferimento e l'ingiunzione di liberazione può essere efficace se l'occupante è un affittuario e si intende lasciarlo in affitto: in questo caso si renderà conto che la pacchia è finita e che si vuole restare in quella casa dovrà pagare come qualsiasi altro inquilino.
Ma se a occupare l'immobile è un affittuario da sfrattare perché è moroso di professione o perché si ha bisogno dell'immobile, o peggio ancora se è l'esecutato stesso, dell'ingiunzione del tribunale se ne fanno un baffo, fino a che non gli porti in casa l'ufficiale giudiziario. E spesso la prima volta l'ufficiale giudiziario si limita a dargli un termine perentorio per la liberazione, quindi deve tornare una seconda volta.
 
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Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Però il fatto è che la riforma non ha innovato alcunché.
Il 560 cpc è rimasta immutato, sotto il profilo dei presupposto generali per l'ordine di liberazione.

Aiutami a capire, a me sembra una grande differenza rispetto a prima.
Prima avevamo:

"...quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso..."

Quindi ci leggo una certa discrezionalità del GE e spiega le differenza da tribunale a tribunale che oggi vediamo.


Il novellato articolo, completamente riscritto, adesso recita tra l'altro:

"... il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ..."

A me sembra una grossa differenza!

Poi magari mi sbaglio.
 

CheCasa!

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Agente Immobiliare
Nel tribunale di Rimini, generalmente, l'esecutato rimane all'interno dell'immobile.
Nel momento in cui il giudice firma il decreto di trasferimento, contestualmente firma anche il decreto che impone il rilascio.
Il custode, a questo punto, effettua 3 accessi a distanza di 30 giorni l'uno dall'altro. Il terzo accesso avviene in presenza delle forze dell'ordine ed è il definitivo.
 
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Jan80

Membro Senior
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Confermo quanto scritto da @CheCasa! e ripeto che hanno voluto sostanzialmente regolarizzare a determinate condizioni la prassi che era comune in molte parti d'Italia.
Mi sarebbe piaciuto anche che venisse sancita la "regola" degli accessi dell'ufficiale giudiziario o comunque un tempo massimo improrogabile entro il quale l'immobile deve essere liberato anche tramite le forze dell'ordine in modo da mettere fino al malcostume italico dove lo Stato si volta dall'altra parte sul sociale e scarica i problemi sul privato che non viene minimamente tutelato dell'immediato.
 

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