E

enzo6

Ospite
sentenza cassazione 3 agosto del 90 n. 7831 ha cambiato le regole.

Sappiamo delle diverse sentenze, talvolta contraddittorie per questo avevo indicato quel link
http://www.anaciroma.it/attivita-co...io-balconi/21/ripartizione-spese-balconi.html
in cui si fa riferimento all'orientamento giurisprudenzionale con sentenze successive al 1990 come vedi a seguire:
Tra le pronunce in argomento si segnala la seguente: "I balconi aggettanti di un edificio in condominio, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa: solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si devono considerare beni comuni a tutti i condòmini quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Quanto ai rapporti tra il proprietario del singolo balcone e il proprietario di analogo manufatto, posto al piano sottostante sulla stessa verticale, deve escludersi una presunzione di proprietà comune del balcone stesso. Ancorchè, infatti, in una tale evenienza possa riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura, rispetto al balcone sottostante, trattasi di copertura disgiunta dalla funzione di sostegno e, quindi, non indispensabile per l'esistenza stessa dei piani sovrapposti, per cui non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili (Come si verifica, invece, se i balconi stessi siano incassati nel corpo dell'edificio, atteso che in quest'ultima eventualità i vari balconi sovrastanti svolgono contemporaneamente funzione sia di separazione sia di copertura sia di sostegno) " (Cass.II sent.30-7-2004 n.14576)
La spesa per il restauro del balcone aggettante, del frontalino, del parapetto e del sottobalcone deve quindi addebitarsi esclusivamente al proprietario del balcone.
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
Enzo, è vero, ci sono sentenze che dicono il contrario, nel senso che è sufficiente che il proprietario del piano di sotto abbia messo le tende o una veranda per iniziare il contraddittorio. Molti installano le tende parasole senza chiedere il permesso .... addirittura plafoniere, o verande. In questi casi pur essendo un balcone aggettante di fatto non vengono richiesti i permessi. Io credo che l'amministratore ha il dovere di convocare l'assemblea, nel caso i lavori straordinari riguardino tutti i balconi e prospettare le due modalità, decideranno insieme la ripartizione.
 

topcasa

Membro Storico
in una fattispecie a gettata le spese sono state ripartite su tutti in base ai millesimi ad esclusione del pavimento dei singoli balconi rimasto a carico di ogni singolo
 

Gus

Membro Attivo
Privato Cittadino
Le solette, le pensiline si dividono in due parti: la parte superiore pavimentata appartiene al proprietario dell'appartamento, mentre quella sottostante al proprietario dell'appartamento inferiore ed i frontalini sono condominiali.
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
stante l'uniformità delle sentenze che la Cassazione ha emanato dal 2004 (non ultima la sentenza della sez. II Corte di Cassazione del 12/01/2011 n. 587) ci sono due sole ipotesi:
a) applicare il metodo "Cassazione" quindi i terrazzi aggettanti sono in toto di proprietà esclusiva;
b) applicare, per analogia, l'art. 1125 cod.civ (2/3 al proprietario superiore e 1/3 al proprietario del piano inferiore)

Tutto dipende da com'è la situazione al momento del primo intervento e da come si vogliono regolare i rapporti successivamente.
Se il proprietario del piano inferiore desidera utilizzare il piano inferiore del terrazzo a suo esclusivo beneficio (p.es. installazione di tende) allora è meglio applicare il metodo b), viceversa se non desidera utilizzare tale possibilità ne al presente ne nel futuro allora meglio applicare il metodo "Cassazione".
 

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