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PROGETTO_CASA

Ospite
concludo dicendo che la sospensiva in caso l'evento non si avveri, o la risolutiva in caso l'evento risolutivo si avveri, fanno venir meno la provvigione...per cui non parlerei di provvigione di mediazione (non c'è conclusione di accordo), nè di penale (non c'è inadempimento), ma di rimborso spese..saggiamente calcolato in una somma che non lasci pensare ad una provvigione mascherata da rimborso spese.

leggi:
Art. 1757 codice civile - Provvigioni nei contratti condizionali o invalidi - Brocardi.it
 

desmo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
in effetti se ci si riflette su è giusto che lo sia. La condizione sospensiva opera ex ante, cioè sospende l'inizio degli effetti del contratto, mentre la risolutiva opera ex post, quindi risolve il contratto dopo che ha iniziato comunque a produrre i suoi effetti e quindi il mediatore può ritenersi aver concluso comunque l'accordo. Nel caso specifico però, se il proponente non può andare avanti perchè la condizione risolutiva in capo al venditore ha prodotto i suoi effetti, il proponente si troverebbe comunque a dover pagare la provvigione, il che non bilancia la prestazione perchè il proponente non ha colpe della condizione risolutiva che invece è proposta e messa in atto dal venditore. Soluzione equa potrebbe essere l'esclusione dell'obbligo di pagamento della provvigione in capo al proponente in caso di avveramento dell'evento risolutivo. Se il venditore vendesse a qualcun'altro per nostro tramite matureremmo il diritto alla provvigione doppio, altrimenti solo dal venditore.
 
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Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Aggiungo per completezza che la sospensiva tutela una parte per sola nostra scelta (potrebbe anche non essere cosi) ma a questa condizione è sottoposto tutto il contratto, che è un negozio BILATERALE e non unilaterale recettizio (come è invece la proposta prima della sua accettazione). Quindi non è che con la (nostra) sospensiva il proponente può fare quello che vuole perchè questa non riguarda solo lui, ma tutto il contratto; tutti gli effetti (che si riflettono anche sul venditore e relative obbligazioni) vi sono sottoposti, salvo che non sia diversamente specificato perchè la sospensiva può anche regolare una sola parte del contratto, cosi come una sola particolare obbligazione in esso contenuta. Infatti una sospensiva ben fatta che voglia condizionare tutto il contratto dovrebbe sempre contenere il riferimento a tutto il contratto, a tutte le sue obbligazioni, e solo in tal modo si ha chiarezza, si ha la certezza che tutto il contratto dipende dall'avverarsi di quell'evento espresso, a prova di qualsiasi avvocato o giudice perchè ci sarebbe ben poco da interpretare.
Se ho scritto che quando la condizione si avvera il contratto inizia ad avere effetto ho sbagliato, ma non ricordo questa frase.
Nello specifico, quindi non genericamente, di solito, la clausola di "vincolo all'ottenimento del mutuo" è una clausola che si traduce in un vantaggio concesso all'acquirente, il quale può liberarsi del contratto gratuitamente qualora entro una certa data non ottenga il mutuo. O capita quella cosa e quindi l'acquirente "esce" gratis dall'impegno oppure qualsiasi altra cosa capiti l'acquirente prosegue nell'acquisto. Tutto li. Non deve dimostrare nulla. Al contrario se si avvalesse della clausola, dichiarando che non ha ottenuto il mutuo, dovrebbe dimostrare di non averlo ottenuto e che non sta usando una "scusa" perché magari ha cambiato idea.
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Se avessi detto quella frase sarebbe stata la sola cosa giusta di tutto ciò che hai detto...:sorrisone:

il di solito e il genericamente non esistono, il diritto privato è uno solo.
Concordo, ma io scrivo mentre lavoro, come molti di noi, quindi sintetizzo. A volte sbaglio anche una valutazione, poi correggo se posso.
Però permettimi, se dici che il diritto è uno solo sogni o pensi di essere in un paese anglosassone. :)
Io so (è l'abc che sanno anche i muri) cosa sia una clausola sospensiva e che differenza ci sia con una risolutoria, se non lo sapessi in Google avrei splendide risposte copia incolla senza problemi, nello specifico dicevo che se IN QUESTO CASO avessi detto che al verificarsi della condizione il contratto inizia ad avere effetti sarebbe stato sbagliato, perché (appunto...) sarebbe una clausola sospensiva, invece non credo lo fosse. Credo fosse risolutoria anche se inizialmente parlavo di sospensiva.
Intanto abbiamo tutti scritto senza aver letto la proposta di chi ha iniziato il post, poi la cosa è diventata generica, mentre io amo restare legato al post originario.
Quando parliamo di proposta vincolata al mutuo, di solito intendiamo che se entro una certa data non viene ottenuto il mutuo la proposta (in realtà il contratto) non è più valido, non è quindi una clausola sospensiva. Ecco perché dicevo che se avessi citato la definizione di clausola sospensiva avrei commesso un errore, non perché la definizione è sbagliata, ma perché non penso fosse sospensiva, dedotto da quanto scritto da chi ha iniziato il post, ma non posso avere certezze.
Su questa base, pertanto, dicevo che se l'acquirente, che è il tutelato dalla clausola, non dice di non aver avuto il mutuo, non si ritira dall'acquisto ed il contratto prosegue, ma non deve dimostrare di averlo ottenuto. Passato il termine ha perso il privilegio di potersi ritirare "gratis" se il mutuo non fosse stato ottenuto, se il diniego della banca arrivasse dopo quel termine perderebbe la caparra. Ma non è chi vende che può ritirarsi o chiedere prove in merito.
Il post chiedeva questo, se la parte venditrice, pentitasi di aver accettato quella cifra, poteva chiedere la risoluzione del contratto (proposta accettata) essendo scaduto il termine entro il quale l'acquirente poteva ritirarsi se non avesse ottenuto il mutuo, la risposta è no, il venditore non può, perché l'acquirente non deve dimostrare di averlo ottenuto, semplicemente non può più ritirarsi per quel motivo senza perdere la caparra (che è l'unica garanzia della compravendita) e pagare i danni, pertanto se l'acquirente si presenta all'atto tale atto va fatto e il venditore non può opporsi.
 
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desmo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Concordo, ma io scrivo mentre lavoro, come molti di noi, quindi sintetizzo. A volte sbaglio anche una valutazione, poi correggo se posso.
Però permettimi, se dici che il diritto è uno solo sogni o pensi di essere in un paese anglosassone. :)
Io so (è l'abc che sanno anche i muri) cosa sia una clausola sospensiva e che differenza ci sia con una risolutoria, se non lo sapessi in Google avrei splendide risposte copia incolla senza problemi, nello specifico dicevo che se IN QUESTO CASO avessi detto che al verificarsi della condizione il contratto inizia ad avere effetti sarebbe stato sbagliato, perché (appunto...) sarebbe una clausola sospensiva, invece non credo lo fosse. Credo fosse risolutoria anche se inizialmente parlavo di sospensiva.
Intanto abbiamo tutti scritto senza aver letto la proposta di chi ha iniziato il post, poi la cosa è diventata generica, mentre io amo restare legato al post originario.
Quando parliamo di proposta vincolata al mutuo, di solito intendiamo che se entro una certa data non viene ottenuto il mutuo la proposta (in realtà il contratto) non è più valido, non è quindi una clausola sospensiva. Ecco perché dicevo che se avessi citato la definizione di clausola sospensiva avrei commesso un errore, non perché la definizione è sbagliata, ma perché non penso fosse sospensiva, dedotto da quanto scritto da chi ha iniziato il post, ma non posso avere certezze.
Su questa base, pertanto, dicevo che se l'acquirente, che è il tutelato dalla clausola, non dice di non aver avuto il mutuo, non si ritira dall'acquisto ed il contratto prosegue, ma non deve dimostrare di averlo ottenuto. Passato il termine ha perso il privilegio di potersi ritirare "gratis" se il mutuo non fosse stato ottenuto, se il diniego della banca arrivasse dopo quel termine perderebbe la caparra. Ma non è chi vende che può ritirarsi o chiedere prove in merito.
Il post chiedeva questo, se la parte venditrice, pentitasi di aver accettato quella cifra, poteva chiedere la risoluzione del contratto (proposta accettata) essendo scaduto il termine entro il quale l'acquirente poteva ritirarsi se non avesse ottenuto il mutuo, la risposta è no, il venditore non può, perché l'acquirente non deve dimostrare di averlo ottenuto, semplicemente non può più ritirarsi per quel motivo senza perdere la caparra (che è l'unica garanzia della compravendita) e pagare i danni, pertanto se l'acquirente si presenta all'atto tale atto va fatto e il venditore non può opporsi.
e ridaje :occhi_al_cielo:

se vuoi imparare il diritto privato e la materia contrattuale lascia stare google e il manuale delle giovani marmotte (alias il libro per l'esame per mediatori) e inizia a buttare il sangue sui mattoni..inizierei le basi con un sempre ottimo Andrea Torrente

Torrente.jpg


non farti impressionare dalle dimensioni, quando lo leggi capisci che quelle erano il male minore :sorrisone:
 
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