josko

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Agente Immobiliare
Ciao a tutti
ho letto che l'agenzia delle entrate ha chiesto il pagamento dell'imposta per una clausola penale come il divieto di sublocazione. Mi chiedo se questo verrà applicato anche nei contratti di locazione con la cedolare secca.
Riporto il passaggio dell'articolo
Secondo la Ctp di Milano (618/1/2019), la clausola penale inserita nel contratto di locazione con l’obiettivo di disporre il divieto di sublocazione e/o maggiorazione degli interessi legali in caso di mancato pagamento del canone non rappresenta una pattuizione accessoria e deve essere tassata a parte. Di conseguenza, quindi, la clausola penale inserita nel contratto di locazionesconta sempre una autonoma e ulteriore imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, a prescindere da quella già versata per la registrazione del contratto.

Il caso esaminato dalla Ctp di Milano riguarda una società immobiliare a cui è stato richiesto il pagamento di un’imposta di registro di 200 euro, oltre a sanzioni nella misura del 30% e interessi, per le clausole presenti nel contratto di locazione già assoggettato regolarmente a imposta di registro. La società ha impugnato l’atto, eccependo l’illegittimità della pretesa per violazione dell’articolo 21 del Dpr 131/86, sostenendo che le clausole inserite nel contratto, lungi dal rappresentare una pattuizione autonoma, erano di fatto accessorie.

Ma la Ctp ha respinto il ricorso e ha affermato che alla clausola penale si applica, per analogia, la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva(articolo 27 del Dpr 131/86), soggetti dunque a imposta autonoma in misura fissa pari a 200 euro e, al momento dell’esplicazione dei suoi effetti, all’imposta proporzionale nella misura del 3% (al netto dei 200 euro già versati). Si tratta di pattuizioni penali che assumono natura autonoma, seppure a carattere accessorio, rispetto al contenuto e alla causa del contratto principale in relazione al quale non ha un rapporto di necessario collegamento e interdipendenza.

La clausola penale, disciplinata dall’articolo 1382 del Codice civile, è spesso prevista volontariamente da locatore e locatario con l’obiettivo di tutelarsi da eventuali inadempimenti o da risoluzioni anticipate. In questo modo, viene stabilita in via preventiva la somma che dovrà essere corrisposta da una delle parti all’altra in caso di inadempimento, o una caparra confirmatoria che, invece, implica il versamento anticipato della somma in caso di inadempimento. Sotto il profilo civilistico, le due previsioni contrattuali sono autonomamente ed esplicitamente regolamentate. Le cose cambiano sotto il profilo fiscale.

Il Dpr 131/86, infatti, ai fini dell’imposta di registro individua solo il trattamento impositivo applicabile alla caparra confirmatoria, prevedendone l’assoggettamento a imposta di registro proporzionale nella misura dello 0,50%; mentre non prevede espressamente il regime applicabile alla clausola penale. Ne consegue che i contraenti possono essere indotti a non assoggettare la clausola penale a un’autonoma e ulteriore imposta di registro e a versare solo quella per la registrazione del contratto di locazione.
 

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