Caniottu

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Salve,
Premetto che sono poco avvezzo alla materia.
Devo entrare in possesso della casa di famiglia con mio padre ancora in vita.
Vorrei sapere cosa è più conveniente tra compravendita e donazione.
In particolare vorrei sapere se è possibile inserire un prezzo simbolico per la compravendita, cioè che non siano i 60/70mila euro del suo reale valore.
Per la donazione poi vorrei sapere come è quanto mi protegge da un'eventuale impugnazione di altri parenti (fratelli in questo caso).
Inoltre , sempre se è possibile, vorrei conoscere le tariffe notarili, considerando che si tratterebbe di prima casa.
Grazie
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Salve,
Premetto che sono poco avvezzo alla materia.
Devo entrare in possesso della casa di famiglia con mio padre ancora in vita.
Vorrei sapere cosa è più conveniente tra compravendita e donazione.
In particolare vorrei sapere se è possibile inserire un prezzo simbolico per la compravendita, cioè che non siano i 60/70mila euro del suo reale valore.
Per la donazione poi vorrei sapere come è quanto mi protegge da un'eventuale impugnazione di altri parenti (fratelli in questo caso).
Inoltre , sempre se è possibile, vorrei conoscere le tariffe notarili, considerando che si tratterebbe di prima casa.
Grazie

In un contesto di "normalita'", predisporre un testamento, sarebbe lo strumento piu consigliabile.

Tuttavia se, come hai esposto, vuoi "lasciare fuori" i tuoi congiunti, da ogni futura pretesa, il testamento e la donazione, non potranno darti le stesse garanzie, di un atto tra vivi, che e' una compravendita.

Se sei in accordo con tuo padre e tuo padre e', nella piena lucidita', di decidere e disporre in tal senso, meglio procedere con la compravendita.
 

Degoberto

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ciao. Non si può indicare un prezzo a caso... potresti ridurre il danno relativo all'operazione acquistando la nuda proprietà. Alla morte del padre l'usufrutto passa a te.
L’usufrutto non è trasmissibile agli eredi, né è possibile il legato di usufrutto successivo, con cui sia disposto che alla morte del legatario usufruttuario, l’usufrutto passi ad altri soggetti. Neppure il donante può riservare l’usufrutto di beni donati a suo vantaggio ad altri soggetti.

Secondo la giurisprudenza prevalente il divieto dell’usufrutto successivo è di ordine pubblico in quanto si coordina all’esigenza di evitare che siano posti ostacoli alla libera circolazione dei beni, mediante l’imposizione di vincoli duraturi o sine die.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto