Il D.M. 30/12/2002 all'articolo 4 stabilisce che per la tipologia di contratto (in questo caso a canone concordato ai sensi della legge n. 431/98) le parti fanno applicazione alla Tabella Oneri Accessori Allegato G al predetto decreto. Ma specifica che per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali. La legge n. 392/78 all'articolo 9 non fa alcuna menzione all'onorario dell'amministratore e l'interpretazione prevalente della giurisprudenza è che Il compenso dell'amministratore non è spesa a carico del conduttore, essendo l'amministratore un mandatario dei soli condomini, titolari di un diritto reale inerente alle parti comuni ed ai servizi del condominio stesso. Il problema è che la restante parte della giurisprudenza sostiene che l'amministratore svolge un servizio di cui ne beneficia anche l'inquilino, così come le spese di cancelleria, di conto corrente, affitto sala assemblea. E non mi sento sinceramente (parlo da inquilino quale sono) a questo orientamento. In fondo, anche io inquilino usufruisco di determinati servizi comuni in virtù del rapporto contrattuale esistente con il locatore/proprietario dell'immobile che conduco in locazione.
Sicuramente, in mancanza (come al solito in questo paese) di una specifica disciplina giuridica, bisognerebbe rivolgersi ad un avvocato, ma valuta attentamente se la spesa vale la resa!