xman80

Membro Attivo
Privato Cittadino
ho stipulato un contratto d'affitto a canone concordato, di un appartamento arredato. esiste una tabella o lista di ciò che è competenza del conduttore e del locatore in caso di guasti ecc..??perchè il proprietario mi accennava che la lavatrice , l'anno scorso si era rotta e la sostituzione è stata metà a carico suo e metà del conduttore. è normale?? e nel condominio, sono stati sostituiti estentiri e anche questo a carico del conduttore????secondo me è sbagliato e lui ha un atteggiamento di chi non ha il dover di pagare nulla...
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
Si, esiste una tabella predisposta dalla Confedilizia che trovi anche sul sito dell'Agenzia del Territorio. Nel allego una copia.
Saluti
Kurt
 

Allegati

  • Tabella_Confedilizia.pdf
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Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Essendo un canone concordato, a mio parere, deve fare riferimento alla tabella oneri accessori dell''allegato G e non della Confedilizia, che fra l'altro quest'ultima dovrebbe aver partecipato agli accordi locali ed esserne a conoscenza....:occhi_al_cielo:
Per la lavatrice se inserita nella lista, bisogna appurare la causa del malfunzionamento. La vetustà d'uso é a carico del proprietario, mentre per gli eventuali danni causati dal conduttore, sono a carico suo.
 

Allegati

  • Allegato_G.pdf
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Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Concordo con Limpida: le tabelle tipo quella di Confindustria, hanno valore di proposta, a volte sono concordate con associazioni di conduttori: ma non sono legge. Sono quindi suggerimenti, sicuramente validi, ma non una norma.
Nella fattispecie del canone concordato, l'allegato G, è invece parte integrante del testo concordato, ed assume valore contrattuale.

In merito ai punti evidenziati, non è detto che il locatore sia necessariamente un approfittatore: quanto alla lavatrice, sicuramente ha forzato la mano, ma bisognerebbe sapere per quanti anni il precedente conduttore ne ha fatto uso: magari ne usufruiva da 10 anni, e si sono trovati d'accordo a spartire il costo della sostituzione.

Quanto agli estintori condominiali, l'amministratore inserisce solitamente queste come spese ordinarie di manutenzione: come tali il locatore le gira al conduttore.

Meglio sarebbe stato chiarire fin dall'inizio come "leggere" il consuntivo condominiale: il proprietario avrebbe fatto bene, visto il comportamento successivo, a indicare da subito, che tutte le spese condominiali, comprese eventualmente quelle di proprietà, sarebbero state a carico del conduttore.
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
Fatto salvo che le differenze sono erealmente minime (le spese dell'amministratore), in effetti ho dato per scontato un passaggio considerando che il D.M. 30.12.2002 che regola la materia recita all'art. 4
(Tabella degli oneri accessori)
1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 è adottata la Tabella degli oneri accessori allegata al presente decreto (allegato G). Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali.

pertanto vale, se regolato dalla norma, quanto previsto dall'allegato G ma nei casi in cui tale spesa non sia prevista dall'allegato G si deve ricorrere agli usi.
La tabella Confedilizia è di norma utilizzata quale uso locale perchè concordata con altre Organizzazioni (in questo senso integrativo l'Agenzia del Territorio).

Però in genere si deve applicare il granus salis considerando a carico dell'inquilino le spese conseguenti all'uso mentre al proprietario quelle di sostituzione integrale o straordinarie dell'impianto. Una regola semplice che aiuta nei casi dubbi è che una riparazione esterna ai muri é dell'inquilino se interna è del proprietario.
Nel caso portato a nostra conoscenza di sostituzione lavatrice divisa a metà, vista l'assenza di qualsiasi indicazione ulteriore, si deve supporre che le parti devono avere basato la loro decisione sulla convenienza alla riparazione.
Per essere concreti. Se si rompe il timer, il costo della riparazione tra pezzo da cambiare e manodopera è facilmente sui 300/400 euro e in questi casi lo stesso tecnico consiglia la sostituzione integrale. Che fare? Se ci si attiene rigidamente alla competenza non si arriva a nulla pertanto le parti possono decidere di dividere la spesa al 50%, l'inquilino perchè la manutenzione sarebbe a suo carico, il proprietario perchè la nuova lavatrice migliora la proprietà. Viceversa il proprietario non cambia la lavatrice perchè la riparazione non è straordinaria e l'inquilino non la ripara perchè non conveniente con due conseguenze. I legali costano di più e i panni rimangono sporchi.
Nel caso degli estintori la spesa è indubbiamente a carico del proprietario in quanto sostituzione integrale dell'impianto (vedi ambedue le liste) non importando le ragioni tecniche che hanno portato alla decisione di sostituirli.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Apprezzo la dettagliata risposta di kurt, che è condivisibile in toto: sugli estintori credo abbia ragione, salvo anche qui ricordare che spesso però gli estintori non si sostituiscono, ma vengono periodicamente controllati e ricaricati: se questa fosse la spesa da ripartire, propenderei per considerarla di ordinaria manutenzione, e non troverei strano attribuirla all'inquilino.
 

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