PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
per uno straniero residente all'estero è facilissimo ottenere il codice fiscale in Italia,
chiedendolo alla rappresentanza diplomatica-consolare italiana nel paese di residenza,o direttamente in Italia,ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate,presentando passaporto (con visto,se richiesto),o permesso di soggiorno valido.
Non scade,non comporta costi o incombenze burocratiche,ma ti identifica fiscalmente in Italia per tutta la vita.

Non credo che possa essere utile il CF estero.

Chiedono tutti il CF italiano.

Avendo acquistato immobili all'estero,mio marito ha il CF greco,e io il CF spagnolo.
Tutti gli amici europei che hanno casa dove sono ora io (lago di Garda) hanno CF italiano,anche solo per aprire un conto corrente in Italia..

Per aprire un conto corrente in Italia non occorre neppure la residenza.
I cosidetti conti correnti esteri e, possono essere espressi, con le valute piu disparate.

Anche le tassazioni possono essere soggette dal Paese di residenza.
Come fanno alla Coca Cola fin dai primi del novecento.

Il motivo per cui tu, tuo marito e i tuoi amici, utilizzate un codice fiscale, emesso dal paese ospitante e' molto semplice.

Lo rilasciano a chiunque ne faccia la richiesta.
Poiche' il suo utilizzo serve a registrare e a controllare dati e movimenti rilevanti ai fini fiscali.
 
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francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Mai parlato di residenza.
Sostengo dall'inizio che uno straniero non possa usare il codice fiscale del suo paese per fare operazioni soggette a registrazione,apertura c.c.intestazione bolletta elettricità e altro in Italia , ma debba avere un CF italiano.
Così come faccio io all'estero.
Appunto per questo è facile ottenerlo.

Per me è così,per te forse è diverso,ma non sei riuscito a convincermi del contrario.
Certo io non devo convincere nessuno,cerco solo di esprimere il mio punto di vista con chiarezza.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Mai parlato di residenza.
Sostengo dall'inizio che uno straniero non possa usare il codice fiscale del suo paese per fare operazioni soggette a registrazione,apertura c.c.intestazione bolletta elettricità e altro in Italia , ma debba avere un CF italiano.
Così come faccio io all'estero.
Appunto per questo è facile ottenerlo.

Per me è così,per te forse è diverso,ma non sei riuscito a convincermi del contrario.
Certo io non devo convincere nessuno,cerco solo di esprimere il mio punto di vista con chiarezza.

Se parliamo di contratti d'affitto e o d'imposizioni fiscali, l'argomento residenza, altro che, se non e' strettamente collegato.
Assai di piu di un codice di corrispondenza a fini fiscali.

Prova ad andare a chiederlo ad un residente del Principato di Monaco.

Se parliamo di contratti ad extra comunitari, un doppio filo appare, strettamente collegato, ad una attivita' lavorativa da svolgersi sul territorio.

Senza il quale, non si comprenderebbe un'origine, quanto meno legale, dei mezzi di sostentamento necessari, per circolare, soggiornare o lavorare, in tutta l'area Shengen.

Se sono un Imprenditore di Singapore o di New York, con ramificazioni in tutti e ventisei i paesi d'Europa, non necessariamente mi occorrono ventisei codici fiscali diversi, per soggiornarvi, lavorarci o prendere in locazione uno o piu immobili, che in quei territori mi occorrono per esigenze logistiche.

Si possono aprire conti correnti in Italia (e in tutta Europa) senza esservi residenti.

Da extra comunitari, si puo' lavorare in Italia (e in tutto il mondo) mantenendo la propria sede fiscale, in un paese diverso.
Pure da quello di provenienza.

Come fanno colossi mondiali d'oltre oceano, come Apple, Google e Facebook.
Solo per citarne tra i piu conosciuti.

Che mantengono le loro sedi fiscali in Irlanda.
Controllate da societa' dalle isole Cayman.
Vengono dall'America, mandandoci i loro alfieri, circolando, lavorando e soggiornando, in ogni angolo d'Europa.

Se fosse vero quanto sostieni, dovremmo per forza ritenere che Mark Zuckerberg e i suoi colleghi, non possano prendere loro un alloggio in locazione a Milano, dotato di gas e corrente elettrica, ad uso foresteria.
Perche' sprovvisti di un codice fiscale o di un certificato di residenza Italiano.

Se ne sei convinta tu.
 
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dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Magari ne hanno due di codici fiscali, quello di provenienza se al loro paese esiste e quello italiano se lo richiedono. Ma la difficoltá primaria in un contratto di locazione a stranieri rimangono le garanzie. Poi, a mio parere, piú che un visto, basta un passaporto in regola.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Magari ne hanno due di codici fiscali, quello di provenienza se al loro paese esiste e quello italiano se lo richiedono. Ma la difficoltá primaria in un contratto di locazione a stranieri rimangono le garanzie. Poi, a mio parere, piú che un visto, basta un passaporto in regola.

Senza Passaporto in regola non puoi uscire, entrare o transitare, in nessun Paese.
A meno che non lo fai clandestinamente.

Il visto applicato sul passaporto ti autorizza a soggiornare nei paesi che lo hanno rilasciato.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Se fosse vero quanto sostieni, dovremmo per forza ritenere che Mark Zuckerberg e i suoi colleghi, non possano prendere loro un alloggio in locazione a Milano, dotato di gas e corrente elettrica, ad uso foresteria.
Perche' sprovvisti di un codice fiscale o di un certificato di residenza Italiano.
ripeto,mai parlato di residenza,argomento da me nemmeno sfiorato.
Per il CF per stranieri ho gia detto ciò che penso (e che dice anche l'agenzia delle entrate).
buona giornata,per me argomento chiuso
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Per registrare un contratto di locazione o una compravendita in Italia è necessario il codice fiscale Italiano e non è possibile utilizzare il codice fiscale del paese di appartenenza anche se relativo a cittadino Comunitario.

Non è possibile versare un F24 e non è possibile aprire un conto corrente in Italia in assenza del Codice Fiscale Italiano.

Certo, se capita un soggiorno in appartamento, di durata inferiore ai 30 giorni... non è neppure necessario registrare il contratto di locazione...
 
Ultima modifica:

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
salve a tutti, dopo anni di contratti di locazione con extracomunitari di ogni parte del mondo adesso mi capita un Russo che osstiene che basta il visto per firmare un contratto di locazione e dopo farà il permesso di soggiorno dichiarando di avere appunto quersto alloggio in locazione.
Io ho sempre saputo che al contrario si puo firmare un contratto locazione solo con permesso soggiorno valido, voi avete notizie piu certe?

Probabilmente al russo é necessario anche un domicilio in Italia per ricevere tutta la documentazione che gli necessita o per svolgere un lavoro o studio o qualcos'altro. La durata del contratto di locazione che gli puoi dare, deve essere in sintonia con i documenti in suo possesso e lo scopo per cui sono stati emessi. Se fai un contratto di locazione da un mese a 3 mesi, va bene anche il passaporto ma ci vuole anche il codice fiscale.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
ripeto,mai parlato di residenza,argomento da me nemmeno sfiorato.
Per il CF per stranieri ho gia detto ciò che penso (e che dice anche l'agenzia delle entrate).
buona giornata,per me argomento chiuso

Per registrare un contratto di locazione o una compravendita in Italia è necessario il codice fiscale Italiano e non è possibile utilizzare il codice fiscale del paese di appartenenza anche se relativo a cittadino Comunitario.

Non è possibile versare un F24 e non è possibile aprire un conto corrente in Italia in assenza del Codice Fiscale Italiano.

Certo, se capita un soggiorno in appartamento, di durata inferiore ai 30 giorni... non è neppure necessario registrare il contratto di locazione...


Fin dagli anni settanta, il governo Italiano formula convenzioni, che diventano legge, con gli stati esteri.

Ciò al fine di contrastare le doppie imposizioni, sui redditi e sui patrimoni, nel danno di soggetti stranieri, non residenti sul territorio Italiano.

La legge che Vi posto sotto, è una delle ultime e si tratta della numero 95, del 2015.
Che regola i rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti di America.
Che era già stata firmata nel 2010.
In oltre quarant'anni, ne sono state ratificate di precise ed identiche, con la stragrande maggioranza degli stati stranieri ed extra comunitari.

Nonostante che qui in questa discussione, pure a più riprese, si voglia per forza ignorare l'importanza della residenza quale requisito fondamentale, leggendo il disposto appare invece evidente, tutta la sua assoluta importanza.

Giacchè non si comprenderebbe per quale motivo, un ente o un soggetto straniero residente in Italia, non debba richiedere ed essere in possesso, di un codice fiscale italiano, considerato che qui ci vive e ci lavora.
Oltre al fatto che il codice viene rilasciato pure a soggetti non residenti.

Circostanza che può essere esimente quando invece non si risiede in Italia ma solo ci si lavora.
Legittimo diritto di stranieri che non intendono avvalersene.

Pure l'osservazione, riferita all'impossibilità, di compilare e di versare un f24 in assenza di un codice fiscale Italiano, è del tutto infondata.

Come anticipato qualche post sopra, se ciò fosse vero, una società straniera non potrebbe affittare in via transitoria o ad uso foresteria un alloggio.
Perchè il modulo prevede l'inserimento della data di nascita.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga

la seguente legge:

Art. 4


Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate

1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare, la societa'
Poste italiane Spa, le societa' di gestione del risparmio, le
societa' finanziarie e le societa' fiduciarie residenti nel
territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente
in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle
stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonche' le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie
non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni
relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5,
comma 7.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche
di cui all'articolo 3, sono stabilite le regole tecniche per la
rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di
cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.

Art. 5

Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati
sui conti finanziari e su taluni pagamenti

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1,
all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un
soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque
residente, acquisiscono:
a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a
condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonche'
un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini
statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e
un'attestazione di residenza fiscale statunitense;
b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data
di nascita e l'indirizzo nonche' la documentazione attestante la
cittadinanza per i cittadini statunitensi;
c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione
sociale o la ragione sociale nonche' la sede legale.
2. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1,
all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di entita'
non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta
alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 del
presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del
medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il
controllo sulle suddette entita'.
3. A partire dal 1º luglio 2014 decorrono gli obblighi di
acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari
da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di
cittadini statunitensi ovunque residenti, nonche' di entita' non
finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate
da una o piu' persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o
da cittadini statunitensi.
4. A partire dal 1º gennaio 2016 decorrono gli obblighi di
acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari
da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli
Stati Uniti d'America, nonche' di entita' non finanziarie passive,
ovunque residenti.
5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al
comma 3 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno
2014, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1,
acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre
2017.
 
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CheCasa!

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Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Fin dagli anni settanta, il governo Italiano formula convenzioni, che diventano legge, con gli stati esteri.

Ciò al fine di contrastare le doppie imposizioni, sui redditi e sui patrimoni, nel danno di soggetti stranieri, non residenti sul territorio Italiano.

La legge che Vi posto sotto, è una delle ultime e si tratta della numero 95, del 2015.
Che regola i rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti di America.
Che era già stata firmata nel 2010.
In oltre quarant'anni, ne sono state ratificate di precise ed identiche, con la stragrande maggioranza degli stati stranieri ed extra comunitari.

Nonostante che qui in questa discussione, pure a più riprese, si voglia per forza ignorare l'importanza della residenza quale requisito fondamentale, leggendo il disposto appare invece evidente, tutta la sua assoluta importanza.

Giacchè non si comprenderebbe per quale motivo, un ente o un soggetto straniero residente in Italia, non debba richiedere ed essere in possesso, di un codice fiscale italiano, considerato che qui ci vive e ci lavora.
Oltre al fatto che il codice viene rilasciato pure a soggetti non residenti.

Circostanza che può essere esimente quando invece non si risiede in Italia ma solo ci si lavora.
Legittimo diritto di stranieri che non intendono avvalersene.

Pure l'osservazione, riferita all'impossibilità, di compilare e di versare un f24 in assenza di un codice fiscale Italiano, è del tutto infondata.

Come anticipato qualche post sopra, se ciò fosse vero, una società straniera non potrebbe affittare in via transitoria o ad uso foresteria un alloggio.
Perchè il modulo prevede l'inserimento della data di nascita.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga

la seguente legge:

Art. 4


Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate

1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare, la societa'
Poste italiane Spa, le societa' di gestione del risparmio, le
societa' finanziarie e le societa' fiduciarie residenti nel
territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente
in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle
stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonche' le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie
non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni
relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5,
comma 7.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche
di cui all'articolo 3, sono stabilite le regole tecniche per la
rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di
cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.

Art. 5

Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati
sui conti finanziari e su taluni pagamenti

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1,
all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un
soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque
residente, acquisiscono:
a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a
condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonche'
un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini
statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e
un'attestazione di residenza fiscale statunitense;
b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data
di nascita e l'indirizzo nonche' la documentazione attestante la
cittadinanza per i cittadini statunitensi;
c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione
sociale o la ragione sociale nonche' la sede legale.
2. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1,
all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di entita'
non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta
alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 del
presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del
medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il
controllo sulle suddette entita'.
3. A partire dal 1º luglio 2014 decorrono gli obblighi di
acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari
da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di
cittadini statunitensi ovunque residenti, nonche' di entita' non
finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate
da una o piu' persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o
da cittadini statunitensi.
4. A partire dal 1º gennaio 2016 decorrono gli obblighi di
acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari
da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli
Stati Uniti d'America, nonche' di entita' non finanziarie passive,
ovunque residenti.
5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al
comma 3 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno
2014, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1,
acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre
2017.

E' incredibile come, anche quando ti risponde un collega che, per sua collocazione geografica ha a che fare quotidianamente con locazioni e vendite concluse con stranieri, la tua cocciutaggine non riesca a smussare i tuoi convincimenti.

Ti è stato detto da più parti che la questione della residenza non conta niente... pace.
Io personalmente ho finito ed invito chi ci legge a prendere le dovute informazioni, magari presso un notaio in caso di vendita, per evitare di trovarsi poi in difficoltà.
 
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