emme

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buongiorno a tutti.
Chiedo agli esperti un consiglio su come procedere.
In una situazione di comunione dei beni fra coniugi (parte venditrice) devo inserire in contratto preliminare i dati di entrambi? Se sì devono firmare entrambi il preliminare?
Nell'atto di provenienza l'acquisto è stato fatto dalla moglie e il notaio cita che la stessa e in comunione dei beni.
Grazie per i consigli
Emme
 
Nell'atto di provenienza l'acquisto è stato fatto dalla moglie e il notaio cita che la stessa e in comunione dei beni.
Se nell'atto non è indicato che il bene resta di proprietà della sola moglie, con l'assenso esplicito del marito, significa che l'immobile è ricaduto nella comunione matrimoniale.
In una situazione di comunione dei beni fra coniugi (parte venditrice) devo inserire in contratto preliminare i dati di entrambi?
Si, se sono comproprietari dell'immobile, come detto sopra
Se sì devono firmare entrambi il preliminare?
Si, devono firmare entrambi già l'accettazione della proposta
 
Nell'atto di provenienza l'acquisto è stato fatto dalla moglie e il notaio cita che la stessa e in comunione dei beni.

In questo caso l'immobile appartiene solo alla moglie, in quanto acquistato in base all'art. 179 del codice civile, con denaro proprio.


 
In questo caso l'immobile appartiene solo alla moglie, in quanto acquistato in base all'art. 179 del codice civile, con denaro proprio.
E' così solo se il marito ha partecipato all'atto, e l'esclusione dalla comunione risulti esplicitamente.
Da art. 179 cc ultimo comma :"L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge".

In effetti la domanda iniziale non è chiarissima al riguardo.
 
E' così solo se il marito ha partecipato all'atto, e l'esclusione dalla comunione risulti esplicitamente.
Da art. 179 cc ultimo comma :"L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge".

In effetti la domanda iniziale non è chiarissima al riguardo.
Corretto. Occorre l espilicitazione della volonta' di escludere il bene dalla comunione.
Truce e Trucida esplicitano.
E' un tecnicismo ma fondamentale in caso di ruggiti futuri.
 

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