Quoto Fenix. Occorre confrontare le condizioni dell’immobile al momento della consegna (verbale di consegna, se redatto) con quelle in cui si trova al momento in cui viene riconsegnato (verbale di riconsegna) al locatore. In difetto di descrizione dello stato manutentivo del bene quando è iniziata la locazione, si presume, salvo prova contraria, che l’inquilino lo abbia ricevuto in buono stato di manutenzione: il tutto, però tenendo ben presente il giusto deterioramento subito dall’immobile o da suoi accessori, a corredo di esso, a seguito di legittimo uso da parte del conduttore.
Bisogna sempre fare ricorso, per valutare l’uso da parte del conduttore, al concetto generale di normalità e di correttezza del godimento convenuto, nel senso che anche l’uso del bene comporta comunque un danneggiamento oggettivo minimo che il locatore è tenuto a sopportare: anche il conduttore più diligente e scrupoloso, in buona sostanza, consuma il bene (nel caso proposto la vasca da bagno) concessogli in locazione, ma non per questo resta soggetto ad azione di risarcimento del danno da parte del locatore.
Il punto da cui partire è sempre il contratto di locazione. Pertanto, se il contratto non deroga ai principi codicistici dettati dalla norma citata e agli articoli 1576 e 1609 (e ad eventuali eccezioni regolamentate dagli usi locali depositati presso la Camera di Commercio) ovvero a tabelle private di ripartizioni spese sottoscritte a contratto - deroghe pattizie, sulla scorta di quanto osservato dalla dottrina in relazione a simili clausole, ammissibili, peraltro, solo in caso di locazione a canone libero o disciplinata dal codice civile e salvo il caso di uso anormale e improprio o danneggiamento del bene imputabile al conduttore – la spesa per la sostituzione della vasca da bagno va accollata al locatore.