andrea boschini

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Magari serve a qualcuno... ;) ...a me e' servito :^^:

CONSEGUENZE DELLA SIMULAZIONE DEL PREZZO
NEGLI ATTI DI COMPRAVENDITA


E’ diffusa la convinzione che – ove si dichiari, in una compravendita, un prezzo corrispondente all’importo della rendita catastale, rivalutata con i coefficienti previsti dalla legge – parte venditrice e parte compratrice siano al riparo da qualsiasi possibile conseguenza, civilistica o fiscale, derivante dall’eventuale simulazione del prezzo (ossia dichiarazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito).
Il presente prospetto informativo intende sfatare tale luogo comune, evidenziando le principali conseguenze del comportamento sopra descritto. Si ribadisce, pertanto, che l’unico comportamento corretto, sicuro e tranquillizzante per entrambe le parti – la cui conseguenza è, ovviamente, un maggior onere immediato in termini di imposte indirette e di oneri notarili da pagare al momento dell’atto – consiste nel dichiarare, negli atti di compravendita, l’intero prezzo pattuito.

1) - Distinzione tra prezzo e valore catastale nelle vendite di immobili abitativi tra privati - Controlli fiscali straordinari.
- A seguito delle previsioni contenute nella "legge finanziaria 2006", nelle compravendite tra soggetti privati, relative ad immobili abitativi e relative pertinenze, è possibile dichiarare in atto, unitamente al valore catastale, anche il corrispettivo reale: le imposte si pagano comunque sul valore catastale. La legge finanziaria 2006 prevede l'attivazione di controlli straordinari sulle compravendite immobiliari da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza; prevede però, espressamente, che questi controlli straordinari, come pure gli accertamenti induttivi ai fini delle imposte sui redditi, non possono essere effettuati se i contribuenti si avvalgono delle nuove disposizioni (cioé se dichiarano il corrispettivo reale pattuito in atto). In altri termini, non assume rilevanza, ai fini della determinazione del reddito tassabile, la spesa effettuata per l'acquisto immobiliare. Ai fini dell'esclusione dei controlli non è sufficiente dichiarare un qualsiasi corrispettivo, ma è necessario che il corrispettivo dichiarato sia quello reale "pattuito" dalle parti (circostanza che può essere verificata in sede di controllo).
2) – Sanzione fiscale per l’occultazione di corrispettivo e privilegio dello Stato.
- Al di fuori dei casi sopra previsti al n. 1 (atti soggetti ad imposta di registro, relative a terreni o fabbricati non abitativi), se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, oltre al pagamento della maggiore imposta dovuta sulla differenza di prezzo, è applicabile una sanzione dal 200% al 400% dell’imposta dovuta sulla differenza suddetta (art. 72 D.P.R. 131/1986).
- Detta sanzione e’ applicabile anche quando il corrispettivo è dichiarato in misura uguale o superiore ai parametri catastali, e quindi anche quando non vi è possibilità di accertamento di valore da parte dell’ufficio (Cassazione, sentenze 28 ottobre 2000 n. 14250; 24 luglio 2002 n. 10808).
- A garanzia del credito d’imposta di cui sopra, lo Stato ha privilegio sugli immobili oggetto di compravendita (art. 2772 del codice civile), con la conseguenza che gli immobili stessi possono essere espropriati, a soddisfacimento del menzionato credito d’imposta, anche nei confronti del terzo acquirente.
3) – Sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio.
- Se il prezzo (o la parte di esso non dichiarata in atto) viene pagato, in parte, in contanti (ovvero con assegni bancari trasferibili, anche frazionati), e l’importo del corrispettivo totale eccede la somma di € 12.500, sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio (art. 1 del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991 n. 197; gli importi sono stati adeguati con D.M. 17 ottobre 2002). Cio’ comporta, in concreto, la possibile applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo trasferito. Da rilevare che gli obblighi di segnalazione, a fini antiriciclaggio, sono già attuali per i mediatori immobiliari ai sensi dell'art. 1, lett. d), del d. lgs. 25 settembre 1999 n. 374, con le sanzioni previste dal successivo art. 6 del medesimo decreto; e che a breve tali obblighi diverranno obbligatori anche per i notai, allorché sarà attuata la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 (in G.U.C.E. n. L309/15 del 25 novembre 2005).
Ovviamente, il pagamento di una parte di corrispettivo, non dichiarata in atto, con assegni, comporta il rischio, in sede di eventuali accertamenti bancari da parte del fisco, dell’applicazione della sanzione per l’occultazione di corrispettivo (v. sopra).
4) - Sanzioni per l’eventuale mancata dichiarazione di redditi e violazioni in tema di imposta sul valore aggiunto.
- In determinati casi (ad esempio, vendita di terreno edificabile, o di terreno lottizzato; vendita di altri immobili nei cinque anni dal loro acquisto), la plusvalenza (cioe’ il guadagno consistente nella differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di rivendita) è tassabile, e va quindi denunziata nella dichiarazione dei redditi (art. 81, D.P.R. 917/1986). Ai suddetti fini, rileva ovviamente il prezzo effettivamente pattuito, e non quello – eventualmente inferiore – dichiarato in atto. L’eventuale simulazione del prezzo può essere fatta valere dal fisco ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi (Cassazione, 27 luglio 1993 n. 8392) e, se acclarata, comporta quindi, nei suddetti casi, anche l’applicazione delle sanzioni previste per omessa o insufficiente dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
- la predisposizione di un contratto simulato nell’indicazione del prezzo di vendita, laddove quest’ultimo abbia rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, e sia quindi denunciato nella dichiarazione un minor reddito imponibile, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta (art. 1, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471). Trattandosi di atto soggetto ad IVA, la simulazione del prezzo, e quindi la fatturazione di un minor importo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 100 % al 200 % della differenza di imposta (art. 5, comma 4, del D. Lgs. 471/1997).
- Nei casi piu’ gravi, la predisposizione di un contratto simulato nell’indicazione del prezzo di vendita di molto inferiore al reale, allo scopo di riportare in dichiarazione dei redditi – ovvero ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – un minore incasso, integra l’attività fraudolenta di supporto necessaria per la configurabilità del reato di frode fiscale (sentenze della Corte di Cassazione penale 12 maggio 1999 e 1 ottobre 1996; ora articoli 3 e 4 del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74).
5) - Detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale.
- L’art. 13-bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 prevede la detrazione dal reddito delle persone fisiche degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, dipendenti da mutui ipotecari "contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire (euro 3.615,20). L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. La detrazione spetta esclusivamente fino a concorrenza della parte di mutuo corrispondente al prezzo dichiarato nella compravendita (in tal senso, cfr. di recente la Circ. Agenzia Entrate 20 aprile 2005, n. 15/E, e la Circ. Agenzia Entrate 31 maggio 2005, n. 26/E). Cio’ puo’ determinare una rilevante perdita economica a carico del mutuatario-compratore.
6) – Maggiore plusvalenza in caso di successiva rivendita.
- Ricorrendo i presupposti – in caso di successiva rivendita di un immobile acquistato dichiarando un prezzo simulato – di tassazione della plusvalenza, evidentemente quest’ultima sarà tanto maggiore, quanto minore è stato il prezzo dichiarato all’atto dell’acquisto.
7) - Prelazioni legali e diritto di riscatto.
- La legge prevede, ricorrendo determinati presupposti, un diritto di prelazione legale a favore di determinate persone (ad esempio, diritto di prelazione del conduttore in caso di locazione di immobile adibito ad uso commerciale o simile, o in caso di immobile adibito ad uso abitativo in caso di disdetta alla prima scadenza e ricorrendo determinate condizioni previste dalla legge; diritto di prelazione del confinante, o dell’affittuario, coltivatore diretto del fondo agricolo posto in vendita; diritto di prelazione del coerede in caso di cessione di quota ereditaria; diritto di prelazione di Stato, Regioni, Provincie e Comuni in caso di immobili sottoposti a vincolo culturale).
- In questi casi, se il diritto di prelazione viene violato, il titolare di detto diritto puo’ riscattare l’immobile nei confronti dell’acquirente, al prezzo dichiarato nell’atto di compravendita; con la conseguenza che l’acquirente verrà privato del diritto di proprietà sul bene acquistato, ricevendo in cambio esclusivamente il prezzo dichiarato in atto (vedi, tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione 5 marzo 2002 n. 3175).
8) - Azione revocatoria, in caso di fallimento o insolvenza del venditore.
- Se, successivamente all’atto di compravendita, il venditore fallisce, o emerge comunque una situazione di insolvenza del medesimo, il curatore fallimentare o i creditori possono ottenere, a determinate condizioni, la revoca degli atti compiuti dal venditore in frode alle loro ragioni (art. 2901 del codice civile; art. 67 R.D. 267/1942). In caso di fallimento, la conoscenza da parte del compratore dell’insolvenza del venditore si presume se il valore di quanto venduto sorpassa di oltre un quarto quello del corrispettivo ricevuto (ed in tal caso il termine per l’azione revocatoria e’ di un anno dal compimento dell’atto, mentre in caso di corrispettivo adeguato non vi e’ la suddetta presunzione di frode, ed il termine e’ pari a sei mesi). Ovviamente, in tali casi, al compratore non rimane che insinuarsi nel fallimento, e far valere il proprio credito (pari all’importo dichiarato nell’atto di vendita, e non all’importo effettivo, che non puo’ essere provato in base alla semplice produzione di assegni dell’importo corrispondente: in tal senso, tra le altre, Cassazione 15 settembre 2000 n. 12172). Ove l’acquirente sia consapevole del pregiudizio arrecato al creditore, l’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 del codice civile si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 del codice civile).
- A norma dell'art. 67 del R.D. 267/1942, come modificato dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, non sono soggette a revocatoria fallimentare le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
9) - Rescissione del contratto di compravendita per lesione.
- Se vi e’ sproporzione tra il valore dell’immobile compravenduto ed il prezzo pattuito, ed il venditore prova che la sproporzione e’ dipesa dal suo stato di bisogno, di cui il compratore ha approfittato, il primo puo’ chiedere, entro un anno dalla conclusione del contratto, la rescissione del medesimo per lesione (art. 1448 del codice civile).
10) - Restituzione del prezzo in caso di risoluzione, rescissione, annullamento, ecc. del contratto di compravendita.
- In tutti i casi in cui il contratto venga ad essere risolto, rescisso, annullato, ecc. (ad esempio, in caso di inadempimento del venditore: si pensi all’ipotesi di immobile gravato da ipoteche o privilegi, o su cui si scoprano esistenti diritti di terzi), il compratore potrà ottenere la restituzione del solo prezzo dichiarato in contratto, a meno che non provi (e cio’ puo’ risultare in concreto impossibile) di aver pattuito e pagato una somma superiore.
11) – Conseguenze per consulenti e mediatori.
- In base alla disposizione dell’art. 9 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, e’ configurabile il concorso nella violazione amministrativa tributaria, e quindi l’applicazione della relativa sanzione prevista dalla legge, relativamente alla persona che suggerisca, o consigli, il comportamento del contribuente nel senso di indirizzare quest’ultimo ad evadere un’imposta. Tale responsabilita’ potrebbe configurarsi, ad esempio, per i suggerimenti relativi alla simulazione del prezzo di vendita, forniti da consulenti tributari, e probabilmente anche dai mediatori immobiliari. Inoltre, la persona che, nell’esercizio di un’attivita’ di consulenza, come sopra precisato, induca in errore incolpevole il contribuente puo’ assumere anche la veste di autore mediato della violazione tributaria (art. 10 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472). Cfr., su tutti questi aspetti, la Circolare del Ministero delle Finanze n. 180/E in data 10 luglio 1998.
- L’art. 1759 del codice civile postula un obbligo giuridico per il mediatore il quale deve osservare determinate regole tra cui quella della comunicazione alle parti in occasione della stipula del contratto di tutte quelle notizie che attengono «alla valutazione e alla sicurezza dell’affare» e che devono essere rese note al fine di consentire alle parti stesse di determinarsi con la necessaria consapevolezza (Cassazione penale 23 giugno 1989); tale peculiare posizione del mediatore può determinare una sua responsabilità nei termini sopra descritti.
- Ricorrendo i presupposti del reato di frode fiscale, potrebbe configurarsi, in alcuni casi, un concorso nel reato medesimo da parte dei suddetti consulenti.
- Sussistono, inoltre, a carico del mediatore, gli obblighi e responsabilità previsti dalla normativa antiriciclaggio (art. 1, lett. d), del d. lgs. 25 settembre 1999 n. 374, con le sanzioni previste dal successivo art. 6).
12) – Detrazione IRPEF per ristrutturazioni.
- La "legge finanziaria 2006" ha prorogato la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, già prevista dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e quindi ridisciplinata dall'art. 9 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dall'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dall'art. 1-bis del d.l. 24 giugno 2003 n. 147, convertito in legge 1 agosto 2003 n. 200. Tale detrazione compete anche per il caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (art. 31, lettere c) e d), della legge 457/1978) di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione, o di ristrutturazione immobiliare, o cooperative edilizie. Ad usufruire della detrazione sono, in quest’ultimo caso, gli acquirenti delle singole unita’ immobiliari, a condizione che i lavori di ristrutturazione siano eseguiti entro il 31 dicembre 2006, e l’impresa o cooperativa provveda all’alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2007. La detrazione compete per il 41% delle spese sostenute, che si assume pari al 25% del prezzo dell’unita’ immobiliare risultante dall’atto di vendita o assegnazione, entro l’importo massimo di 48.000 euro. La dichiarazione di un prezzo inferiore diminuisce, quindi, la convenienza fiscale dell'acquisto.
13) - Contratti tra costruttori e persone fisiche relativi ad immobili da costruire.
In caso di contratti relativi ad immobile da costruire, laddove il prezzo di compravendita effettivo sia superiore a quello simulatamente dichiarato, e parte del prezzo "non dichiarato" venga pagata prima del trasferimento della proprietà all'acquirente, tale prezzo dissimulato non sarà assistito dalla garanzia fideiussoria prevista dagli artt. 2 e 3 del d. lgs. 20 giugno 2005 n. 122, e ciò darà luogo alla nullità relativa del contratto, ai sensi del suddetto art. 2.
 

Eures

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Privato Cittadino
Che epistola infinita...

Io però non ho capito una cosa, quindi, se posso, vorrei chiedere un chiarimento: all'inizio si dice che, se si dichiara l'intero prezzo pattuito, questo mette sì con le spalle al sicuro, però bisogna pagare più imposte.

Al numero 1), invece, la finanziaria 2006 dice che è possibile dichiarare in atto, unitamente al valore catastale, anche il corrispettivo reale: le imposte si pagano comunque sul valore catastale.

Le due cose non si contraddicono?

Grazie e saluti
 

studio carme

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Agente Immobiliare
Eures ha scritto:
...Le due cose non si contraddicono?...
Forse si riferisce alla differenza tra compravendita con privato venditore e compravendita con impresa venditrice.. nel primo caso si pagano le imposte sul valore catastale e gli oneri notarili vengono ridotti, mentre nel secondo caso si paga l'IVA sull'intero valore commerciale e senza intaccare le spese notarili (quindi tutto piu' caro).
 

andrea boschini

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Agente Immobiliare
Ai fini dell'esclusione dei controlli non è sufficiente dichiarare un qualsiasi corrispettivo, ma è necessario che il corrispettivo dichiarato sia quello reale "pattuito" dalle parti (circostanza che può essere verificata in sede di controllo).

si intende che non puoi pagare le tasse sul catastale...dichiareare 100 e averla pagata 150 ( quindi con 50 in black )...ricorda che in caso di verifica devi poter dimostrare da dove arrivano i denari per l'acquisto ;) .

P.S. Il libro sull'esame dell'AI, sono 238 pagine :triste:
 

Eures

Membro Attivo
Privato Cittadino
andrea boschini ha scritto:
Ai fini dell'esclusione dei controlli non è sufficiente dichiarare un qualsiasi corrispettivo, ma è necessario che il corrispettivo dichiarato sia quello reale "pattuito" dalle parti (circostanza che può essere verificata in sede di controllo).

Fin qui, ci sono. Mettiamo pure che il corrispettivo pattuito dalle parti sia 150, come dici tu.

andrea boschini ha scritto:
si intende che non puoi pagare le tasse sul catastale...dichiareare 100 e averla pagata 150 ( quindi con 50 in black )...ricorda che in caso di verifica devi poter dimostrare da dove arrivano i denari per l'acquisto ;) .

Io pago 150 e dichiaro 150. Il catastale sarà di sicuro molto meno, giusto?
All'inizio mi dice però che facendo così avrò un maggior onere immediato in termini di imposte indirette e di oneri notarili da pagare al momento dell’atto.
Subito dopo, invece, mi dice che nelle compravendite fra privati è possibile dichiarare in atto, unitamente al valore catastale, anche il corrispettivo reale: le imposte si pagano comunque sul valore catastale.
Non è il contrario di quello che ha detto prima?!...
(Carme: l'ipotesi dell'acquisto da impresa piuttosto che da privato io non ce la vedo)
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
SCUSA....Ai fini dell'esclusione dei controlli non è sufficiente dichiarare un qualsiasi corrispettivo, ma è necessario che il corrispettivo dichiarato sia quello reale "pattuito" dalle parti (circostanza che può essere verificata in sede di controllo).

si intende che ( ERRATO..non ) puoi pagare le tasse sul catastale...dichiarare 100 e averla pagata 150 ( quindi con 50 in black )...ricorda che in caso di verifica devi poter dimostrare da dove arrivano i denari per l'acquisto ;) .
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Da quel che sò io si pagano le tasse sulla rendita catastale e si dichiara in atti qunto registrato nel preliminare, e come dice Francesca si paga l'IVA sull'intero dichiarato in caso di acquisto da impresa.
 

Eures

Membro Attivo
Privato Cittadino
andrea boschini ha scritto:
SCUSA....Ai fini dell'esclusione dei controlli non è sufficiente dichiarare un qualsiasi corrispettivo, ma è necessario che il corrispettivo dichiarato sia quello reale "pattuito" dalle parti (circostanza che può essere verificata in sede di controllo).

si intende che ( ERRATO..non ) puoi pagare le tasse sul catastale...dichiarare 100 e averla pagata 150 ( quindi con 50 in black )...ricorda che in caso di verifica devi poter dimostrare da dove arrivano i denari per l'acquisto ;) .

Alé, adesso ti ci metti anche tu...
Era giusto prima: non puoi pagare le tasse sul catastale se paghi 150 e dichiari 100.
La mia domanda comunque era un'altra (UP). Io non dichiaro 100. Se il corrispettivo è 150, e io dichiaro 150, il catastale sarà, che ne so, 60?
Comunque grazie lo stesso, buon sabato!...-)
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ho controllato: in base all'art 35 del D.L. 223/2006 le persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali devono dichiarare in atto il valore reale pagato, ma le tasse si pagano sul valore catastale. :ugeek:
Come ho già detto, per cambiare una legge ci vuole un'altra legge, e non mi pare che sia questo il caso! :)

;)
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
SIII....TASSE SUL CATASTALE....dichiari 100( prezzo reale ) e finisce li' ( acquisto fra privati )...al noataio paghi la parcella sempre sul valore piu' alto.
P.S. Vale sempre pero'...ricorda che in caso di verifica devi poter dimostrare da dove arrivano i denari per l'acquisto ;) .
 

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