Tony&Momi

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Salve,

sono in procinto di vendere un appartamento acquistato (nov 12) con agevolazioni prima casa. Ora il notaio del futuro acquirente mi chiede un deposito a titolo di cauzione per l'eventuale mancato acquisto entro l'anno dalla compravendita, di altra prima casa. Parrebbe che se io non acquistassi entro l'anno altra prima casa e quindi cadrebbero le agevolazioni avute per acquisto prima casa io sarei tenuto a pagare la differenza tra la tassazione ordinaria e quella agevolata. E fin qui mi sembra giusto! Ora qualora io non pagassi, a quanto pare esiste una sorta di solidarietà passiva del nuovo acquirente, il quale sarebbe tenuto a pagarla lui la differenza e quindi a sua tutela io devo lasciare questo deposito che mi verrà restituito se compro entro l'anno..E' vero cosi? Il mio commercialista dice di no! Io non so a chi credere...grazie sempre in anticipo a chiunque mi dedicherà una risposta

cordiali saluti
 
M

marcellogall

Ospite
Salve,

sono in procinto di vendere un appartamento acquistato (nov 12) con agevolazioni prima casa. Ora il notaio del futuro acquirente mi chiede un deposito a titolo di cauzione per l'eventuale mancato acquisto entro l'anno dalla compravendita, di altra prima casa. Parrebbe che se io non acquistassi entro l'anno altra prima casa e quindi cadrebbero le agevolazioni avute per acquisto prima casa io sarei tenuto a pagare la differenza tra la tassazione ordinaria e quella agevolata. E fin qui mi sembra giusto! Ora qualora io non pagassi, a quanto pare esiste una sorta di solidarietà passiva del nuovo acquirente, il quale sarebbe tenuto a pagarla lui la differenza e quindi a sua tutela io devo lasciare questo deposito che mi verrà restituito se compro entro l'anno..E' vero cosi? Il mio commercialista dice di no! Io non so a chi credere...grazie sempre in anticipo a chiunque mi dedicherà una risposta

cordiali saluti

Argomento ampiamente discusso il 27 aprile 2011 sotto il titolo"agevolazioni prima casa". Ho postato a pag 7 la risposta dell'AdE.
Purtroppo molti notai continuano a non tenerne conto.

Da: Agenzia delle Entrate - Contact Center [mailto:scentermail@sogei.it]
Inviato: mercoledì 4 maggio 2011 14:24
A: **************************
Oggetto: Risposta a richiesta informazioni numero 13373834




Testo richiesta informazioni:Immobile acquistato come prima casa, rivenduto prima dei cinque anni e senza procedere ad un nuovo acquisto...Qualora il venditore, che non riacquista, sia colpito da sanzioni ma sia insolvente, l'Agernzia delle Entrate puo` rivalersi sull' acquirente finale?..Grazie. Marcello Galluzzo. Agente immobiliare Testo risposta:Gentile contribuente, nel caso da Lei prospettato l'Agenzia delle Entrate non potra' rivalersi sull'acquirente finale (principio di solildarieta'). In base all'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso, si applica l'imposta di registro nella misura agevolata del 3 per cento. L'agevolazione fiscale di cui trattasi, tuttavia, decade, tra l'altro, se l'immobile viene ceduto prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, salvo il caso di acquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire a propria abitazione principale [cfr. nota II-bis), dell'art. 1 della citata Tariffa. Secondo le precisazioni contenute nella circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, che nel caso di specie, l'imposta dovuta a seguito della decadenza dall'agevolazione, ha natura complementare. Trattandosi di imposta complementare, si rende applicabile il disposto dell'art. 57, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986, il quale stabilisce che l'imposta complementare, dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti, è a carico esclusivamente di quest'ultima. Con riferimento al quesito in esame, pertanto, tale carico fiscale non incombe, in via solidale, anche sull'acquirente dell'abitazione in quanto l'accadimento indicato nel quesito stesso non costituisce fatto ad esso imputabile. Cordiali saluti. La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.Agenzia delle EntrateCentro di Assistenza Multicanaledi TorinoContact CenterIL DIRETTOREFrancesco Ferrigno Avvertenza: Si prega di non rispondere a questa e-mail in quanto inoltrata da una casella di posta di servizio non abilitata a ricevere messaggi.
 

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