sforza Federico

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Agente Immobiliare
Non bisogna sperare in condominio, ma semplicemente essere sicuri di ciò che si dice. accertati tramite un tecnico che urbanisticamente puoi intervenire sulla facciata posteriore, ma se rispetti la simmetria con le finestre inferiori e superiori non ci sono problemi di solito.
Comunica all'amministratore tramite lettera di un tuo avvocato ( ha tutto un altro tono )che : visto il tuo handicap visivo con relativo certificato medico allegato, visto l'art 1102, viste le sentenze di giurisprudenza, ne trovi diverse sull'argomento ma in particolare segnalerei la Cass. Civ n° 13874 del 9 giugno 2010 la più recente, e visto che hai già ottenuto i permessi relativi in comune, intendi procedere ad aprire sulla facciata posteriore dell'edificio una finestra rispettando la simmetria delle altre finestre degli altri piani. Ora è vero che su 28 condomini qualche testa calda magari ci può anche essere, ma sfido chiunque a sollevare un problema con queste motivazioni più che valide.
Ai miei precedenti colleghi vorrei fare un appunto. Aprire una finestra, o addirittura sostituire il muro con del vetrocemento equivale non ad una innovazione ma ad una semplice modifica, visto che non altero la destinazione originaria della facciata posteriore condominiale, che rimane immutata.
Chi pecora si fa il lupo se la mangia !
 

chiccashaila

Membro Junior
Grazie di nuovo, l'ingegnere contattato ha chiesto al Comune e il funzionario ha risposto che allegato alla documentazione vogliono il consenso del condominio :triste:
 

sforza Federico

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Agente Immobiliare
Fossi in te mi rivolgerei per un parere ad un avvocato, l'ingegnere a quanto pare non è al corrente di recenti sentenze del TAR e della cass. Ad ognuno il suo mestiere.
Cito testualmente da forum passati ma attualissimi

- NON È NECESSARIO IL NULLA OSTA DEL CONDOMINIO PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il T.A.R. Veneto, Sez. II - 4 aprile 2009, n.1198 e il T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I - 24 marzo 2009, n. 221 sostengono quasi contemporaneamente il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, sicché l’interessato è tenuto a fornire al Comune prova del suo diritto, ma quest’ultimo non può e non deve svolgere sul punto verifiche eccedenti quelle richieste dalla ragionevolezza e dalla comune esperienza, in relazione alle concrete circostanze di fatto, tanto più che, come lo stesso art. 11 specifica, il permesso di costruire non incide sulla proprietà o altri diritti reali e non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
Non è quindi necessario allegare alla richiesta di permesso di costruire il consenso degli altri partecipanti alla comunione. Il singolo condomino, in virtù del combinato disposto degli artt. 1102 c.c. (facoltà del comunista di servirsi delle cose comuni), 1105 c.c. (concorso di tutti i condomini alla cosa comune) e 1122 c.c. (divieto al condomino di realizzare opere che danneggino le cose comuni), può ottenere a proprio nome la concessione edilizia per un'opera da realizzare sulle parti comuni di un edificio senza chiedere il consenso degli altri condomini, sempre che le opere siano strettamente pertinenziali all'unità immobiliare. Il condòmino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini, ivi compreso l’inserimento nel muro di elementi ad esso estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca agli altri condòmini l’uso del muro comune e non ne àlteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità
- RILASCIO NULLA OSTA AL COMUNE
Il diritto del condomino di usare le parti comuni dell'edificio, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso (arti. 1102 e 1139 c.c.), implica per questi ultimi l'obbligo di comportarsi in modo da non rendere impossibile, e ingiustificatamente più gravoso, l'uso del singolo e così il dovere di quell'attiva cooperazione necessaria per l'uso del condomino. Pertanto, qualora un terzo estraneo alla comunione, ma di cui il condomino debba necessariamente avvalersi per la sua posizione di monopolio o supremazia, contesti il diritto del condomino di fare un certo uso legittimo della cosa comune senza il preventivo nulla-osta degli altri condomini, costoro non possono rifiutarne il rilascio, sempreché il rifiuto non risulti in concreto giustificato da un ragionevole motivo.
n.b: il terzo estraneo è il comune!!!!!

- Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 997, n. 699 - Concessione e autorizzazione edilizia - Opere nelle parti comuni del condominio - Non necessita assenso dei condomini a tal fine.
Non è necessario l'assenso dei condomini per il rilascio dei titoli edilizi relativi a parti comuni
La pubblica amministrazione deve limitarsi al titolo formale di disponibilità della porzione immobiliare e rilascia le autorizzazioni sempre con salvezza dei diritti dei terziL'amministrazione comunale non può e non deve essere fatto carico di dirimere le controversie civili. Il singolo condòmino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso ad ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti suddetti, com’è già stato stabilito da questa Sezione con decisioni 23 giugno 1997 n. 699 e 9 novembre 1998 n. 1583. Sono principi espressi nelle seguenti massime: Consiglio di Stato, Sezione V, 23 giugno 1997, n. 699 Diritto
saluti FEDERICO
 

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