deborahG

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Ricevuto un immbile in donazione, da persona ancora in vita. E' possibile donarlo a mia volta?
Se si, dopo quanto tempo?
Inoltre, e' possibile donarlo alla persona che lo ha donato a me?
Grazie e scusate il giro di parole.
 

8avogrado

Membro Junior
Professionista
€Buonasera Deborah,da legale ti consiglio di leggere con attenzione quanto scritto giù.troverai alcune risposte alle tue domande.
Saluti
Antonio

La successione necessaria quale limite a tutela dei c.d. legittimari


Nel nostro sistema giuridico, la legge riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti del defunto (anche detto de cuius) (coniuge, discendenti e ascendenti, detti “legittimari” o “eredi necessari”) una rilevante quota dell’asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal disponente con testamento o con donazioni fatte in vita (esse anticipano, infatti, la successione): è questa la successione necessaria.

Essa costituisce un limite alla libertà testamentaria ed alla stessa libertà di donare, essendo la donazione un anticipo della propria successione.

L’azione di riduzione quale mezzo di impugnazione di testamento e donazioni lesivi dei diritti dei legittimari

Può, così, accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita dal testatore ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari).

In questo caso sia il testamento che le donazioni saranno pur sempre atti validi ed efficaci.


Tuttavia, l’erede legittimo dimenticato o leso potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento che ledono la sua quota di legittima, per ottenere la quota spettante.

L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall’apertura della successione (secondo le disposizioni di legge la successione si apre nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta): pertanto, una donazione lesiva può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante.
Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.

Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie proporzionalmente (tranne diversa volontà del testatore), successivamente si riducono le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti.

Nel caso in cui, in base all’ordine sopra evidenziato, sia dichiarata dal giudice la riduzione di una donazione, il donatario sarà tenuto a restituire in tutto o in parte il bene ricevuto o, se ne ha disposto, il legittimario vittorioso potrà escuterne i beni, per soddisfare il suo diritto.

La tutela del legittimario può coinvolgere anche la posizione giuridica di altri soggetti e, precisamente, di coloro che abbiano acquistato diritti dal donatario. Infatti, prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il titolare di diritti reali limitati, ad esempio l’usufruttuario o il creditore ipotecario, può veder venir meno il suo diritto, in quanto il bene restituito, in tutto o in parte, dal donatario rimane libero da pesi ed ipoteche. Inoltre, sempre prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, qualora il donatario abbia alienato il bene e non abbia beni sufficienti per soddisfare le pretese del legittimario, quest’ultimo potrà chiedere la restituzione del bene all’acquirente stesso. Anche l’acquirente del bene, pertanto, si vedrà privato del suo diritto sul bene stesso, o quantomeno del suo equivalente in denaro, avendo egli la facoltà di liberarsi dalla pretesa restituzione in natura con il versamento di una somma corrispondente.

Si tenga conto, inoltre, che, in certi casi, neppure il decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione è sufficiente per mettere al sicuro l’avente causa dal donatario, dal momento che coloro che potrebbero divenire legittimari dopo la morte del donante hanno la possibilità di opporsi alla donazione. Attraverso tale atto i legittimari impediscono che il decorso dei venti anni consolidi in capo agli aventi causa i diritti da essi acquistati, di modo che, agendo in riduzione anche a distanza di un termine maggiore, potranno vedersi restituito il bene in natura e libero da diritti di terzi.

Il diritto di opposizione alla donazione è personale, l’atto in cui si estrinseca deve essere essere notificato al donatario ed ai suoi aventi causa e trascritto nei pubblici registri, qualora abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati. Conserva efficacia per venti anni dalla sua trascrizione, che può essere rinnovata prima della scadenza. Al diritto di opposizione si può rinunciare e la rinuncia comporta, come sottolineato dianzi, una tutela per gli aventi causa dal donatario trascorso il suddetto termine dei venti anni, mentre è bene precisare che la rinuncia all’opposizione non costituisce comunque rinuncia all’azione di riduzione. Infatti, i legittimari non possono rinunciare al diritto di proporre detta ultima azione, finchè colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Possono solo prestare acquiescenza alla donazione compiuta, quando il donante sia già morto.

Per evitare la riduzione, si consiglia di rendere edotto il notaio, richiesto di ricevere un atto di donazione, circa l'esistenza di eventuali legittimari, per rispettare, se esistano, i loro diritti: egli saprà consigliarvi la via più adatta, per evitare la formazione di un atto impugnabile.

Il notaio potrà, altresì, consigliarvi di inserire nello stesso atto di donazione una rinuncia all’opposizione da parte dei soggetti legittimati, in modo da rendere, dopo il decorso del ventennio, più sicura la circolazione del bene, salva rimanendo, però, l’esperibilità dell’azione di riduzione.

Sono molteplici le soluzioni che il vostro notaio potrà prospettarvi per rispettare l'uguaglianza tra i vostri legittimari (per esempio, donazione a tutti i legittimari e cessione di quote a quel legittimario che si intende da solo beneficiare ovvero donazione a tutti i figli e divisione tra gli stessi): vi consigliamo di contattarlo per tempo e di esporgli il vostro caso.
 

Fronz1989

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
La donazione complica notevolmente la possibilità di vendere in futuro l'abitazione. Tuttavia so con certezza che stanno perfezionando delle polizze che semplificheranno notevolmente le cose e che sarà possibile fare o al momento della donazione o in futuro al momento della vendita.
 

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