Bizzarro lo è perché non credo che in tutte le agenzie ci sono tutti con il patenton

Partiamo dal presupposto che mia sorella Doveva prendere il patentino e quindi ha sbagliato.
Però non credo che in tutte le agenzie ci sono tutte persone con il patentino,così come negli studi notarili tutti notai o negli studi di avvocati tutti avvocati…
Mia sorella tra l altro si è sempre limitata a svolgere mansioni a lei consentite ma evidentemente L invidia è una brutta bestia.
In più io personalmente conosco persone con il patentino Incapaci e persone senza con un grado di esperienza superiore a qualsiasi titolo acquisito.
Ciò non toglie che lei abbia sbagliato.
Il fatto che ci siano molte persone che svolgono la professione senza abilitazione, non giustifica in nessun modo tua sorella, ha sbagliato, ed è uno sbaglio che ha portato avanti per parecchio tempo a quanto mi parso di capire, e adesso, giustamente ne paga le conseguenze.

Se, come dici tu, non ha svolto attività da agente immobiliare, cioè non ha fatto valutazioni, non ha parlato di provvigioni con i clienti, non ha portato avanti trattative, non ha pubblicizzato immobili con il suo nome, non ha ritirato proposte....allora non ha nulla da temere.

Sicuramente ci sono agenti abilitati poco professionali, ma se in Italia serve l'abilitazione per fare questo lavoro, la devi prendere, punto, non è molto difficile da comprendere. Perchè tua sorella pur facendo questo lavoro non ha preso l'abilitazione?
 
Sì considerando che ha sempre fatto parte dell agenzia e non ha mai firmato nulla perché c èra il titolare regolarmente iscritto


Non vorrei che questa cosa influisse sul patentino da prendere..anche se non credo
Non può prendere l'abilitazione chi ha una condanna penale definitiva, salvo alcuni casi di pena sotto certe soglie o dopo un periodo che porta alla riabilitazione
Però nel caso di esercizio abusivo della professione esiste un periodo di interdizione specifico all'attività, che viene deciso dal giudice (fa parte della sentenza), dopo la sentenza meglio se chiedi alla CCIAA del comune dove dovrà iscriversi, ma sarà difficile possa farlo nel breve periodo.
 
Scusate la domanda ingenua, ma come per gi assicuratori e i notai e avvocati, si può controllare se un nominativo è iscritto all'albo degli agenti immobiliari?
Di fatto no.
Non c'è un organismo centralizzato che raccolga tutti i dati di tutte le camere di commercio (e tu potresti essere ad Aosta ed avere un agente registrato a Teramo che lavora lì e la cosa è assolutamente regolare) in tutti i ruoli (ditta individuale, amministratore con i requisiti, dipendente preposto alla mediazione).
Quindi è solo un opinione.
Scommetto che ANAMA sarebbe più flessibile...
Sono regole ricavate dalla 39/89 e successive modificazioni
Si ma fino a che punto sono testate in giudizio?
 
Di fatto no.
Non c'è un organismo centralizzato che raccolga tutti i dati di tutte le camere di commercio (e tu potresti essere ad Aosta ed avere un agente registrato a Teramo che lavora lì e la cosa è assolutamente regolare) in tutti i ruoli (ditta individuale, amministratore con i requisiti, dipendente preposto alla mediazione).

Scommetto che ANAMA sarebbe più flessibile...

Si ma fino a che punto sono testate in giudizio?
non saprei, ma Fiaip non si inventa niente, di solito
 
Scusate la domanda ingenua, ma come per gi assicuratori e i notai e avvocati, si può controllare se un nominativo è iscritto all'albo degli agenti immobiliari?
non esiste un albo degli agenti immobiliari, su questo sito puoi verificare gli agenti abilitati

 
Il compimento di atti senza titolo che siano individuati come di competenza specifica di una data professione svolta da soggetto regolarmente abilitato sono puniti con la sanzione di esercizio abusivo (Cass. S.U. 11545/2012).

Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 39 del 3.2.1989 e successive modificazioni, l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione senza l’iscrizione nel registro comporta la sanzione amministrativa da € 7.500,00 a € 15.000,00 e la restituzione delle provvigioni percepite.

Dal 15/02/2018 è entrata in vigore la L. 3/2018 (c.d. legge Lorenzin) che modifica l’art.8 della L.39/1989 e l’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione), inasprendo le sanzioni per gli abusivi. Le modifiche prevedono che coloro che siano già incorsi nella sanzione amministrativa (prima ci volevano 3 sanzioni amministrative, ora ne basta una), si applicano le pene previste dall’art. 348 del Codice penale, e dall’art. 2231 c.c. (mancanza di iscrizione), ovvero una sanzione penale pecuniaria da 10.000€ fino a 50.000€ e la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna comporta inoltre la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, Albo o Registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica inoltre la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di esercizio abusivo della mediazione ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo (art 12 L11/01/2018 n.3).

Sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di mediazione tutti i legali rappresentanti, i preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione a qualsiasi titolo per conto dell’impresa (decreto 26/10/2011 art. 3 c.2).

Anche i procacciatori d’affari che svolgono l’attività di mediazione per una parte (detta mediazione atipica o unilaterale) devono essere iscritti al REA/RI di cui alla L.39/89 (cass. 8/07/2010 n°16147, Cassazione civile, SS.UU., sentenza 02/08/2017 n° 19161) poiché assimilabile al mandato con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude al diritto alla provvigione e si applica l’art. 8 L.39/89 e succ. inerente l’esercizio abusivo.

Per sapere se un soggetto è regolarmente iscritto basta fare una visura presso il Registro Imprese della Camera di Commercio.

Molti di voi hanno scritto che per essere in regola basta non firmare i moduli e farli firmare al titolare, in pratica state dicendo che una attività irregolare la puoi svolgere sempre che non crei le prove che ti possono inchiodare! Faccio presente che esistono anche altre prove come le prove testimoniali.

Per me anche i video sui social possono essere usati per dimostrare che si svolgeva una attività abusiva. Tutte quelle attività che possano invogliare un cliente a decidere di acquistare o locare un immobile rientrano tra le attività di mediazione, poiché se dai informazioni su circostanze di cui non ne hai consapevolezza e che non hai controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, oppure ometti di comunicare circostanze non conosciute ma conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una tua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente (Cass. civile n° 16623 del 16/07/2010, ord. 27482 del 28/10/2019, e cass.18140/2015) per questo è richiesta una preparazione e bisogna avere le competenze richieste dall’esame in Camera di Commercio!

Dott. Giuseppe Federici
Specializzato nella preparazione per il superamento dell’esame in Camera di Commercio
 

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