simonettam

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti !
Vorrei approfondire il seguente argomento .
Nell'ultima assemblea di condominio, il proprietario dell'appartamento sovrastante- in parte- il mio appartamento ha chiesto di poter effettuare una copertura (lui dice di essere intenzionato a realizzare una tettoia....) sul terrazzo a suo uso esclusivo che costituisce anche il lastrico solare del mio alloggio...
L'assemblea ha autorizzato tale opera "come da regolamento edilizio" ed io ho chiesto -ed è stato verbalizzato- che detta copertura "non comporti aumento di cubatura".
Visto che il mio interesse principale è che il proprietario dell'alloggio sovrastante non crei sulla mia testa un VANO ABITABILE mediante verande e quant'altro (in un paese come il nostro dove purtroppo tutto è concesso e ..condonato..!!!) , il mio quesito : qualora questa persona realizzasse una veranda e quindi un vano chiuso, io ,in base alla delibera suddetta , potrei impugnare il suo manufatto? E sotto quale profilo : dal punto di vista di contrasto ad una delibera dell'assemblea ,oppure di violazione del regolamento edilizio comunale , oppure su entrambi i profili? Insomma, posso ostacolare la realizzazione della sua opera oppure , una volta realizzata, posso pretenderne la "distruzione"? Sottolineo che non mi interessa un eventuale risarcimento ...
Allora attendo vostre illuminanti risposte..Grazie
 

Alessandraa

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
In base all'art 1127 c.c egli può edificare qualora ciò sia concesso dal regolamento di condominio e sia specificato ulteriormente che abbia la proprietà del lastrico solare esclusiva. Nulla puoi opporre se non quanto delineato dall'art 1127.Egli secondo gli standard può anche edificare e non solo fare una tettoia...comunque eccoti l'articolo...e relativa esplicazione....

Art.1127 - Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio - Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

http://www.confedilizia.it/RAS11.htm
 

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