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ordinare la divisione. (art. 600 c.p.c.). Non si legge però che abbia la discrezionalità di vendere l'intero.
Si, l'avevo vista, ma conferma che la conclusione è terreno per avvocati. La nota 4, che con tutto il rispetto, è una opinione, non mi sembra dica che è possibile la vendita dell'intero bene, bensì potrà optare per la vendita della quota indivisa e per la divisione dell'intero beneOsserva nota 4 al commento dell'art. 600 c.p.c.
Bastimento ciao, mi sembra comprensibile il senso della frase ! Non vi sono altre ipotesi, salvo che i comproprietari non si facciano carico del debito ed estinguono l' ipoteca giudiziale iscritta.Se la separazione in natura della quota non dovesse essere possibile, il giudice dell’esecuzione potrebbe decidere di vendere all’asta l’intero bene e di suddividere il ricavato tra i comproprietari, in ragione delle rispettive quote.
Questo è quanto previsto ed a discrezione del giudice, " anche " nel caso la quota frazionata non dovesse avere il valore congruo !
Che la quota frazionata possa non avere il valore di mercato e che possa di riflesso inficiare la vendita pertanto procedendo con la vendita dell' intero lo ha deciso la Corte Suprema; a tal proposito vigila sull' operato del giudice dell' esecuzione ! Ripeto, nel caso, l' unica e sola alternativa per i comproprietari, affinchè non vengano " defraudati " del loro bene, e chè corrispondano per l' ammontare dell' ipoteca/che iscritte, sempre che le medesime rappresentino il reale valore di mercato della quota ipotecata ! Diversamente dovranno decidere se accettare il danno e la beffa !! Purtroppo è cosi !!Non ho motivo di dubitare che si possa anche arrivare a tanto.
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