siena

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Mediatore Creditizio
Buon Pomeriggio,
approfitto della vostra professionalità e competenza per porvi il seguente quesito.Sono proprietaria,con mio marito, di un appartamento di circa 110 metri quadri. In origine erano 2 appartamenti con due ingressi,uno dei quali è stato chiuso.Volevo ricavare il mio ufficio all'interno dell'appartamento, e per farlo vorrei aprire un secondo ingresso che dà sul pianerottolo condominiale.Secondo voi è fattibile?Quale procedura devo seguire?A quale professionista mi devo rivolgere?Vi ringrazio anticipatamente.Un caloroso saluto!:stretta_di_mano:
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Autorizzazione al ripristino dell’apertura di una porta di comunicazione tra un locale di proprietà esclusiva con androne e scale comuni Trib. civ. Roma, sez. V, 14 gennaio 2010, n. 783 La delibera assembleare con la quale il proprietario esclusivo di un magazzino posto al piano terra, avente accesso indipendente ed escluso dalla comproprietà dell’androne di ingresso e delle scale comuni, venga autorizzato al ripristino dell’apertura di una porta di comunicazione tra i predetti locali non integra costituzione di servitù di passaggio a carico delle parti comuni, laddove l’apertura (poi chiusa) sia stata originariamente realizzata dal costruttore dell’edificio, unico proprietario prima della nascita del condominio. Conseguentemente, stante la preesistenza della servitù per destinazione dal padre di famiglia, la legittima adozione della delibera non necessita del consenso di tutti i partecipanti al condominio.
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e tantissime altre
 

Graf

Nominato ad Honorem
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Autorizzazione al ripristino dell’apertura di una porta di comunicazione tra un locale di proprietà esclusiva con androne e scale comuni Trib. civ. Roma, sez. V, 14 gennaio 2010, n. 783 La delibera assembleare con la quale il proprietario esclusivo di un magazzino posto al piano terra, avente accesso indipendente ed escluso dalla comproprietà dell’androne di ingresso e delle scale comuni, venga autorizzato al ripristino dell’apertura di una porta di comunicazione tra i predetti locali non integra costituzione di servitù di passaggio a carico delle parti comuni, laddove l’apertura (poi chiusa) sia stata originariamente realizzata dal costruttore dell’edificio, unico proprietario prima della nascita del condominio. Conseguentemente, stante la preesistenza della servitù per destinazione dal padre di famiglia, la legittima adozione della delibera non necessita del consenso di tutti i partecipanti al condominio.
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